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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11051/2022

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la seguente SENTENZA 28 MAR 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 09/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in data 9/12/2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Varese con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, comma 1, e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ometteva di versare all'INPS le trattenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti negli anni 2013, 2014 e 2015 per l'importo complessivo superiore ai 10 mila euro annui. 2.Avverso la decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

3. Nel primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 190, 495, commi 1, 2, e 4, 178 lett c), 180, 185, 187 cod. proc. pen. artt. 4, 24, 111, cost. e art. 6 comma 3, lett d) CEDU e vizio di motivazione nella parte in cui la decisione impugnata ha reputato immune dai vizi dedotti dalla difesa l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva revocato immotivatamente i testi della difesa già ammessi nella lista testimoni, senza motivare sul tema della superfluità della prova.

4. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizi della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso l'assoluta necessità di procedere all'audizione dei due testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inclusi tra quelli revocati.

5. Nel terzo motivo si censura la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

Il fatto materiale, ad avviso della difesa, non sarebbe stato congruamente provato: in assenza della produzione dei modelli DM10, la sola testimonianza del funzionario dell'ente, dott. [OSCURATO:PERSONA], frammentaria ed incompleta, e le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] non erano idonee a fondare il giudizio di responsabilità penale.

Con riguardo all'elemento soggettivo il ricorrente si duole di un'assoluta mancanza di motivazione. 6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova ricordare che nel processo di primo grado, il Tribunale di Varese, alla prima udienza del 11/10/20019, aveva ammesso la lista testi della difesa, tempestivamente depositata, in cui erano indicati tutti i lavoratori della società, [OSCURATO:PERSONA], dipendente amministrativa della società addetta alla predisposizione delle buste paga, [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico di parte, e [OSCURATO:PERSONA].

In assenza di indicazioni specifiche, la difesa aveva citato per la successiva udienza del 10.1.2020, solo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], che non si erano presentati inviando la relativa giustifica e il dott. [OSCURATO:PERSONA] che veniva regolarmente escusso.

A seguito dell'attività istruttoria svolta, il Tribunale, valutando superflua ogni ulteriore testimonianza revocava l'ordinanza ammissiva dei lavoratori della società e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto della sufficienza, ai fini della decisione, del materiale raccolto.

2. Tanto premesso, il primo motivo è infondato e va rigettato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla revoca dei lavoratori dell'azienda indicati nella lista testi, ammessi e non citati, questa Corte intende privilegiare l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 5, n. 17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv. 279387; Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, Canevelli, Rv. 277390; Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529; Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, (dep. 2018), Marsilio, Rv. 271939; Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013, Lombardo, Rv. 255548).

Sez. 2, n. 51966 del 25/10/2017, Casolani; Sez. 2, n. 31964 del 22/06/2016, Plithakis; Sez. 4, n. 22585 del 25/01/2017, Laforet, Ry. 270170).

Sez. 4, n. 2324 del 07/01/2015, Zampagni, Rv. 261922.

Di conseguenza deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale la Corte di appello di Milano ha revocato l'ammissione dei testi richiesti dalla difesa essendo la stessa decaduta a causa della omessa citazione per l'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Questa Corte è consapevole dell'esistenza di un diverso e meno rigoroso orientamento in base al quale la mancata citazione del teste per l'udienza fissata per la sua audizione non comporta la decadenza della parte istante dalla prova salvo il caso in cui la stessa risulti superflua o la nuova citazione per l'udienza successiva determini un ritardo nella decisione (Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 17/05/2019, Pierfederici, Rv. 275593; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271143; nonché Sez. 4, n. 53320 del 26/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 27859 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sammarro, non massimate; Sez. 5, n. 29562 del 01/04/2014, Cataldo, Rv. 262523 e, ancor prima da Sez. 3, n. 13507 del 18/02/2010, Cirullo, Rv. 246604), ma, in ogni caso anche a voler aderire a questa opposta linea interpretativa, il motivo sarebbe parimenti infondato atteso che il ricorrente si è limitato a censurare la revoca e la mancata escussione dei lavoratori non citati, senza nulla argomentare in ordine alla non superfluità della loro deposizione.

Quanto alla revoca dei due testi citati e non presenti, per i quali è pervenuta giustifica, la Corte di merito, con ragionamento immune da vizi rilevabili in sede di legittimità ha reputato convincente la motivazione fornita dal Tribunale in ordine alla superfluità della prova, avendo reputato esaustiva la testimonianza del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri elementi di prova acquisiti. 3.1 restanti motivi sono inammissibili, poiché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in sede d'appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale dei rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale nel provvedimento impugnato. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013- dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). 4.Relativamente al secondo motivo inerente l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la Corte Milanese ha messo in luce con motivazione logica e intrinsecamente coerente, la correttezza della valutazione del Tribunale di Varese che ha ritenuto superflua la rinnovazione dibattimentale richiesta alla luce della sufficienza, ai fini decisori dei plurimi elementi già raccolti quali la produzione documentale della Procura, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'ispettorato de lavoro di Varese, e le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di essere a conoscenza della circostanza che, salvo in un particolare periodo in cui l'azienda si trovava in difficoltà economica (periodo non coincidente con quello cui è riferito il capo d'imputazione), i lavoratori venivano regolarmente pagati. 5.Con riferimento al terzo motivo, inerente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, la Corte di merito ha motivato esaustivamente e coerentemente in ordine alle evidenze probatorie poste a fondamento del giudizio di responsabilità, evidenziando, in aggiunta a quanto già fatto dal giudice di primo grado, che gli importi indicati in imputazione, come risulta dal verbale acquisito agli atti, sono ricavati dai modelli DM10, modelli in cui lo stesso datore di lavoro ha dichiarato di aver trattenuto la quota di lavoro a carico dei dipendenti, modelli materialmente non trasfusi in atti, ma menzionati specificamente nel corpo del verbale ispettivo. 6.Quanto all'ultimo motivo, con ragionamento indenne da vizi di legittimità, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da Questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (da ultimo: Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017 - dep. 24/01/2018, Lesmo e altro, Rv. 272123).

Nella specie, è pacifico che l'offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131 bis, c.p., attesa la plurima violazione nel corso dell'anno in contestazione.

7. Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 28 MAR 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 09/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in data 9/12/2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Varese con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, comma 1, e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ometteva di versare all'INPS le trattenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti negli anni 2013, 2014 e 2015 per l'importo complessivo superiore ai 10 mila euro annui. 2.Avverso la decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. 3. Nel primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 190, 495, commi 1, 2, e 4, 178 lett c), 180, 185, 187 cod. proc. pen. artt. 4, 24, 111, cost. e art. 6 comma 3, lett d) CEDU e vizio di motivazione nella parte in cui la decisione impugnata ha reputato immune dai vizi dedotti dalla difesa l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva revocato immotivatamente i testi della difesa già ammessi nella lista testimoni, senza motivare sul tema della superfluità della prova. 4. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizi della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso l'assoluta necessità di procedere all'audizione dei due testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inclusi tra quelli revocati. 5. Nel terzo motivo si censura la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Il fatto materiale, ad avviso della difesa, non sarebbe stato congruamente provato: in assenza della produzione dei modelli DM10, la sola testimonianza del funzionario dell'ente, dott. [OSCURATO:PERSONA], frammentaria ed incompleta, e le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] non erano idonee a fondare il giudizio di responsabilità penale. Con riguardo all'elemento soggettivo il ricorrente si duole di un'assoluta mancanza di motivazione. 6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova ricordare che nel processo di primo grado, il Tribunale di Varese, alla prima udienza del 11/10/20019, aveva ammesso la lista testi della difesa, tempestivamente depositata, in cui erano indicati tutti i lavoratori della società, [OSCURATO:PERSONA], dipendente amministrativa della società addetta alla predisposizione delle buste paga, [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico di parte, e [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di indicazioni specifiche, la difesa aveva citato per la successiva udienza del 10.1.2020, solo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], che non si erano presentati inviando la relativa giustifica e il dott. [OSCURATO:PERSONA] che veniva regolarmente escusso. A seguito dell'attività istruttoria svolta, il Tribunale, valutando superflua ogni ulteriore testimonianza revocava l'ordinanza ammissiva dei lavoratori della società e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto della sufficienza, ai fini della decisione, del materiale raccolto. 2. Tanto premesso, il primo motivo è infondato e va rigettato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla revoca dei lavoratori dell'azienda indicati nella lista testi, ammessi e non citati, questa Corte intende privilegiare l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 5, n. 17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv. 279387; Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, Canevelli, Rv. 277390; Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529; Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, (dep. 2018), Marsilio, Rv. 271939; Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013, Lombardo, Rv. 255548). Sez. 2, n. 51966 del 25/10/2017, Casolani; Sez. 2, n. 31964 del 22/06/2016, Plithakis; Sez. 4, n. 22585 del 25/01/2017, Laforet, Ry. 270170). Sez. 4, n. 2324 del 07/01/2015, Zampagni, Rv. 261922. Di conseguenza deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale la Corte di appello di Milano ha revocato l'ammissione dei testi richiesti dalla difesa essendo la stessa decaduta a causa della omessa citazione per l'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Questa Corte è consapevole dell'esistenza di un diverso e meno rigoroso orientamento in base al quale la mancata citazione del teste per l'udienza fissata per la sua audizione non comporta la decadenza della parte istante dalla prova salvo il caso in cui la stessa risulti superflua o la nuova citazione per l'udienza successiva determini un ritardo nella decisione (Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 17/05/2019, Pierfederici, Rv. 275593; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271143; nonché Sez. 4, n. 53320 del 26/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 27859 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sammarro, non massimate; Sez. 5, n. 29562 del 01/04/2014, Cataldo, Rv. 262523 e, ancor prima da Sez. 3, n. 13507 del 18/02/2010, Cirullo, Rv. 246604), ma, in ogni caso anche a voler aderire a questa opposta linea interpretativa, il motivo sarebbe parimenti infondato atteso che il ricorrente si è limitato a censurare la revoca e la mancata escussione dei lavoratori non citati, senza nulla argomentare in ordine alla non superfluità della loro deposizione. Quanto alla revoca dei due testi citati e non presenti, per i quali è pervenuta giustifica, la Corte di merito, con ragionamento immune da vizi rilevabili in sede di legittimità ha reputato convincente la motivazione fornita dal Tribunale in ordine alla superfluità della prova, avendo reputato esaustiva la testimonianza del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri elementi di prova acquisiti. 3.1 restanti motivi sono inammissibili, poiché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in sede d'appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale dei rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale nel provvedimento impugnato. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013- dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). 4.Relativamente al secondo motivo inerente l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la Corte Milanese ha messo in luce con motivazione logica e intrinsecamente coerente, la correttezza della valutazione del Tribunale di Varese che ha ritenuto superflua la rinnovazione dibattimentale richiesta alla luce della sufficienza, ai fini decisori dei plurimi elementi già raccolti quali la produzione documentale della Procura, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'ispettorato de lavoro di Varese, e le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di essere a conoscenza della circostanza che, salvo in un particolare periodo in cui l'azienda si trovava in difficoltà economica (periodo non coincidente con quello cui è riferito il capo d'imputazione), i lavoratori venivano regolarmente pagati. 5.Con riferimento al terzo motivo, inerente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, la Corte di merito ha motivato esaustivamente e coerentemente in ordine alle evidenze probatorie poste a fondamento del giudizio di responsabilità, evidenziando, in aggiunta a quanto già fatto dal giudice di primo grado, che gli importi indicati in imputazione, come risulta dal verbale acquisito agli atti, sono ricavati dai modelli DM10, modelli in cui lo stesso datore di lavoro ha dichiarato di aver trattenuto la quota di lavoro a carico dei dipendenti, modelli materialmente non trasfusi in atti, ma menzionati specificamente nel corpo del verbale ispettivo. 6.Quanto all'ultimo motivo, con ragionamento indenne da vizi di legittimità, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da Questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (da ultimo: Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017 - dep. 24/01/2018, Lesmo e altro, Rv. 272123). Nella specie, è pacifico che l'offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131 bis, c.p., attesa la plurima violazione nel corso dell'anno in contestazione. 7. Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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