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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 21549/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25230/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, via Panama n. 88, è elettivamente domiciliata,giusta procura speciale in calce al ricorso ; –ricorrente – Contro Ministero dell’Economia e delle finanze eAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 545/2017, depositata il 24.03.2017.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, in ogni caso, il rigetto dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte dalla predetta società avverso due ingiunzioni di pagamento, emesse in data 15.11.1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, in relazione all’immissione in consumo di due distinte partite di prodotti tessili vincolate, rispettivamente, ai documenti T.C.

T1 n. 955 e T.C.

T1 n. 861.

Dallasentenza in epigrafe indicata di evince che : - la società opponente aveva sostenuto la propria estraneità alla violazione dei diritti doganalie aveva proposto querela di falsoin ordine alla qualifica della sua posizione, indicata nei documenti doganali redatti in lingua tedesca; -il giudizio per querela di falso si concludeva con una sentenza di rigetto, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro e, successivamente, dalla Corte di Cassazione che rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]; -secondo il giudice di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivestito in entrambe le operazioni la qualità didestinatario della merce, “ossia di soggetto che in definitiva doveva acquisire i prodotti importati”; -l’indicazione della [OSCURATO:SOCIETA] come destinataria (Empfanger) della merce, contenuta nei documenti doganali T1, non poteva essere messa in discussione dalla prova testimoniale, avendo detti documenti un’efficacia probatoria privilegiata ed essendo stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la querela di falso proposta dall’appellante; - di conseguenza, le ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione erano state correttamente emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], quale destinataria della merce importata e soggetto obbligato all’adempimento del dazio comunitario.

Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,affidato ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane resistevanocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 203 del Regolamento CE n. 1913 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per averela Corte di Appello ritenuto erroneamente che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse la destinataria della mercevincolata ai documenti T1 emessi dalla Dogana di Amburgo, in relazione alla quale non erano stati pagati i diritti doganali, solo sulla base del contenuto dei predetti documenti doganali, la cui fede privilegiata è limitata alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, non riguardandoanche i rapporti contrattuali fra i soggetti privati coinvolti nell’operazione doganale e, tanto meno, la qualificazione giuridica di destinatario della merce, essendo stato dimostrato, sulla base di altre risultanze, che il ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] era quello di mera intermediaria tra lo spedizioniere italiano e quello tedesco, estranea all’obbligazione doganale.

In via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 17.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali.

In ordine alla predetta istanza va rilevata d’ufficio la questione della definibilità agevolata della controversia, non emergendo chiaramente dagli atti processuali quale sia la pretesa oggetto del provvedimentodi recupero(dazi, sanzioni o altro), essendo necessario su tale questione instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima.

P.Q.M.

La Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25230/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, via Panama n. 88, è elettivamente domiciliata,giusta procura speciale in calce al ricorso ; –ricorrente – Contro Ministero dell’Economia e delle finanze eAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 545/2017, depositata il 24.03.2017. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, in ogni caso, il rigetto dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte dalla predetta società avverso due ingiunzioni di pagamento, emesse in data 15.11.1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, in relazione all’immissione in consumo di due distinte partite di prodotti tessili vincolate, rispettivamente, ai documenti T.C. T1 n. 955 e T.C. T1 n. 861. Dallasentenza in epigrafe indicata di evince che : - la società opponente aveva sostenuto la propria estraneità alla violazione dei diritti doganalie aveva proposto querela di falsoin ordine alla qualifica della sua posizione, indicata nei documenti doganali redatti in lingua tedesca; -il giudizio per querela di falso si concludeva con una sentenza di rigetto, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro e, successivamente, dalla Corte di Cassazione che rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]; -secondo il giudice di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivestito in entrambe le operazioni la qualità didestinatario della merce, “ossia di soggetto che in definitiva doveva acquisire i prodotti importati”; -l’indicazione della [OSCURATO:SOCIETA] come destinataria (Empfanger) della merce, contenuta nei documenti doganali T1, non poteva essere messa in discussione dalla prova testimoniale, avendo detti documenti un’efficacia probatoria privilegiata ed essendo stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la querela di falso proposta dall’appellante; - di conseguenza, le ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione erano state correttamente emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], quale destinataria della merce importata e soggetto obbligato all’adempimento del dazio comunitario. Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane resistevanocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 203 del Regolamento CE n. 1913 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per averela Corte di Appello ritenuto erroneamente che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse la destinataria della mercevincolata ai documenti T1 emessi dalla Dogana di Amburgo, in relazione alla quale non erano stati pagati i diritti doganali, solo sulla base del contenuto dei predetti documenti doganali, la cui fede privilegiata è limitata alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, non riguardandoanche i rapporti contrattuali fra i soggetti privati coinvolti nell’operazione doganale e, tanto meno, la qualificazione giuridica di destinatario della merce, essendo stato dimostrato, sulla base di altre risultanze, che il ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] era quello di mera intermediaria tra lo spedizioniere italiano e quello tedesco, estranea all’obbligazione doganale. In via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 17.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali. In ordine alla predetta istanza va rilevata d’ufficio la questione della definibilità agevolata della controversia, non emergendo chiaramente dagli atti processuali quale sia la pretesa oggetto del provvedimentodi recupero(dazi, sanzioni o altro), essendo necessario su tale questione instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima. P.Q.M. La Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni
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