CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43637/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2019 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento dei ricorsi;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi presentati dalle parti civili siano dichiarati inammissibili o in subordine rigettati [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di TORINO, con sentenza del 16/7/2019, pronunciata ai sensi degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., ha dichiarato la prescrizione di varie ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. contestate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica di Torino ha emesso decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa in relazione a numerosi finanziamenti nei quali gli imputati, legale rappresentante e procuratore speciale di una società finanziaria, avrebbero conseguito dei vantaggi illeciti dissimulando il costo dei finanziamenti concessi, ìn specifico: indicando esclusivamente il tasso annuale nominale, determinando commissioni e diritti di incasso in modo arbitrario, assegnando finanziamenti in categorie contrattuali improprie. Condotte queste per le quali era stato originariamente richiesto il rinvio a giudizio per il reato di usura e che poi, nel corso dell'udienza preliminare, erano state qualificate come truffa dal giudice e gli atti erano stati restituiti al pubblico ministero che, preso atto del decorso del termine di prescrizione, ha chiesto l'archiviazione per le condotte commesse fino a tutto il dicembre 2011 perché i reati erano estinti e ha emesso il decreto di citazione a giudizio per i residui fatti. Prima di aprire il dibattimento il Tribunale, considerato che era decorso il termine di prescrizione anche per alcune delle ipotesi di reato oggetto del decreto di citazione, quelle cui ora si riferisce il ricorso delle parti civili, ha pronunciato sentenza predibattimentale con la quale ha dichiarato l'estinzione dei reati, senza disporre la confisca e anzi disponendo la restituzione in specifico delle ipoteche sottoposte a vincolo reale. Decisione questa assunta nonostante le parti civili avessero espressamente richiesto a tal fine di procedere a un accertamento incidentale circa la responsabilità degli imputati. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del comune difensore, premesso un breve riepilogo della vicenda processuale, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata pronuncia in ordine alla confisca delle ipoteche sottoposte a sequestro. A fronte delle istanze della difesa di parte civile, nelle quali si chiedeva di procedere a un accertamento incidentale della responsabilità degli imputati, considerato anche che questa risultava già evidente dalla precedente fase processuale relativa all'originaria imputazione di usura, infatti, la conclusione del Tribunale violerebbe la legge processuale e sostanziale e la motivazione sul punto sarebbe del tutto illogica. 2. In data 20 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa degli imputati, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nell'unico motivo di ricorso le parti civili deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata pronuncia in ordine alla confisca delle ipoteche sottoposte a vincolo reale nonostante fosse stata presentata espressa richiesta di procedere a tal fine a un accertamento incidentale circa la responsabilità degli imputati e, comunque, senza considerare che questa risultava dalla precedente attività processuale e dalle indagini effettuate. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel caso in cui venga dichiarata la prescrizione il giudice può disporre la confisca solo a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare sia avvenuto in contraddittorio e questo rimanga inalterato nei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435). A fronte di tale principio, successivamente confermato anche dal tenore dell'attuale formulazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen., deve pertanto escludersi che il giudice, preso atto della intervenuta causa di estinzione del reato, possa celebrare il processo di primo grado al solo fine di provvedere in ordine all'eventuale confisca (cfr. Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870; Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Cosentino, Rv. 281421). Diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso anche citando alcune pronunce di questa Corte, infatti, l'art. 129, comma 1 cod. proc. pen., che stabilisce proprio il tempo e il modo della declaratoria di determinate cause di non punibilità (in esse rientrando anche la estinzione del reato), prevede per il giudice l'obbligo di pronunciare la sentenza di proscioglimento con immediatezza, cioè nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia "lo stato e il grado del processo" (cfr. ancora Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 alle cui articolate considerazioni si rinvia e Sez. 3, n. del 14/11/2018, dep. 2019, Bernardini, Rv. 277975, che si riferisce allo specifico caso della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen.). Obbligo che è derogabile unicamente, in melíus, ai sensi del comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel , merito e, in peius, nel senso, cioè di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso per specifiche finalità (tra esse l'art. 537 cod. proc. pen., in tema di pronuncia sulla falsità di documenti, e l'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 in tema di contrabbando) e che, proprio perché derogatorie rispetto all'art. 129 cod. proc. pen., non possono essere considerate esemplificative di un "sistema" che prevede, sempre e comunque, di procedere ad accertamenti in presenza di una prescrizione già maturata (cfr. ancora Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, cit.). 1.2. Nel caso di specie la sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., prima che il dibattimento fosse aperto e, quindi, senza che fosse stato effettuato un accertamento in ordine alla responsabilità degli imputati (tale non è evidentemente quanto fatto nella precedente fase processuale, circoscritta all'udienza preliminare all'esito della quale i fatti sono stati diversamente qualificati e gli atti restituiti al pubblico ministero, a quanto risulta dal fascicolo del pubblico ministero) né avrebbe potuto essere effettuato con la celebrazione del processo a tale unico scopo, preclusa dall'art. 129 cod. proc. pen. Ragione questa per la quale -pure prescindendo da ogni ulteriore valutazione circa la possibilità o meno di disporre con la sentenza dì proscioglimento la confisca delle ipoteche in sequestro, astrattamente qualificabili come "mezzo e profitto del reato", (per una compiuta disamina della questione (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Cipriani, Rv. 280140)- la conclusione cui è pervenuto il Tribunale è corretta e i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 23/9/2021 Il consigli r esten