CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41042/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]%z [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1. Con la sentenza in peigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dall'imputato ioaquin [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 8 ottobre 2013 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto di reato di cui al capo 8) limitatamente all'episodio del 10 febbraio 2003 e dal reato di cui al capo 9) limitatamente all'episodio in pari data perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, riconosciuto responsabile in ordine ai reati di cui al capo 1)(art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - già esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 8)(artt. 81,110 cod. pen., 73 co. 1, d.P.R. n. 309/90) e 9)(artt. 81,110,cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90) in relazione agli altri episodi nonchè in ordine al reato di cui al capo 10)(artt.81,110 cod. pen.,73, comma 1, d.P.R. n. 309/90). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 179 e 296 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla nullità del decreto di latitanza. Errato è il rigetto della dedotta nullità del decreto di latitanza trattandosi di nullità assoluta ed insanabile che coinvolge tutti gli atti successivi, qualora vi sia una ignoranza dell'imputato della vocatio in ius. Inoltre, appare illogico desumere la consapevolezza dell'imputato di poter essere arrestato rimandando alla circostanza che la Valenciano era stata arrestata nell'aprile 2003, posto che le ricerche dell'imputato sono del 2007; né risulta argomento logico - rispetto a tale momento - che l'imputato, successivamente all'arresto in Perù nel 2009, si sia reso irreperibile. 2.2.Con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato con riguardo alla sua identificazione nel [OSCURATO:PERSONA]. La decisione della Corte, che ha fatto leva sulla disposta perizia dattiloscopica, è carente e contraddittoria rispetto ai rilievi della difesa sull'esito della perizia, pur avendo constatato l'impossibilità di valutarli. 2.3.Con il terzo motivo, vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui al capo 9), richiamando le deduzioni in appello alle quali la Corte non ha risposto confermando aprioristicamente la responsabilità dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n 309/90, in ordine al quale era stata dedotta la mancanza dell'elemento materiale. Illogico è il riferimento alla nipote [OSCURATO:PERSONA] che è stata assolta dal reato associativo, considerato - inoltre - che per detto reato il Tribunale ha assolto tutti gli altri imputati per insussistenza del fatto. Inoltre, il riferimento ad altri soggetti coinvolti non può sostanziare il sodalizio delinquenziale non trattandosi di soggetti individuati, né soddisfacendosi il requisito delle tre o più persone, andandosi oltre l'eventuale rapporto tra il Paco (individuato nell'attuale ricorrente) ed il Mercadelli. Né la disponibilità della Valenciano - come dedotto in appello - può di per sé farla ritenere intranea ad un sodalizio. 2.5. Con il quinto motivo, vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuanti generiche, essendosi ingiustificatamente addebitata all'imputato la durata del processo e non considerata la circostanza che l'imputato dagli anni 2003/2004 ad oggi non ha commesso reati, tenuto conto della vigilanza su di lui della Autorità internazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte svolge una ineccepibile motivazione in fatto sulla infondatezza della dedotta eccezione di nullità, con al quale il ricorrente non si confronta. In particolare, la sentenza annota in punto di fatto che, all'esito della ordinanza cautelare eseguita nei confronti di numerosi coimputati il 9 novembre 2006, era stato emesso mandato di arresto europeo nei confronti del ricorrente rimasto ineseguito per mancato rintraccio dello stesso e, a seguito di verbale di vane ricerche del successivo 22 febbraio 2007, in data 1 marzo 2007 il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso il decreto di latitanza con nomina di difensore di ufficio. A far data dal 24 novembre 2008, l'imputato era assistito da difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che in quella data aveva trasmesso via fax al Giudice dell'udienza preliminare la nomina fiduciaria da parte dell'attuale ricorrente - all'epoca latitante, la cui sottoscrizione era autenticata dalle autorità colombiane in Bogotà - e la procura speciale per chiedere riti alternativi e, dopo la emissione del decreto di citazione a giudizio il difensore aveva chiesto ed ottenuto il rinvio della prima udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell'imputato in relazione alla sua detenzione all'estero. Quanto alla prova che il ricorrente sia era sottratto all'arresto, la Corte ineccepibilmente richiama le vicende successive all'arresto - in Torino il 9 aprile 2003 - del Penna e del corriere Valenciano e della interruzione - a partire da tale data - dei contatti tra il Mercadelli, destinatario di parte della sostanza stupefacente, ed il ricorrente, avendo questi avuto contezza del mancato rientro del corriere con il denaro della transazione. Sulla base dei citati elementi di fatto, incensurabile è il conclusivo giudizio espresso dalla Corte circa la esaustività delle ricerche poste a base del decreto di latitanza, tenuto conto dei contatti spagnoli del ricorrente - del quale, peraltro, era segnalata dall'Intepol la sola "saltuaria localizzazione" in Spagna - e della mancanza di domicilio o dimora in Italia, trattandosi di soggetto aduso a spostarsi tra L'Europa e l'America procurandosi identità fasulle e relativi documenti. Del resto costituisce jus receptum che ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792) In ogni caso, è corretto anche il successivo rilievo da parte della Corte della tardività della eccezione difensiva di cui si tratta non attenendo al caso di specie l'orientamento evocato dal ricorrente secondo il quale l'erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all'esercizio dell'azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (Sez. 3, n. 1621 del 30/09/2015 (dep. 2016),[OSCURATO:PERSONA]. 266687), in quanto la deduzione non tiene conto del rilievo secondo il quale l'imputato, a far data dal 24 novembre 2008, era assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che in quella data aveva trasmesso al GUP la nomina e la procura speciale per chiedere riti altermativi, essendosi successivamente acceduti al dibattimento senza che la relativa eccezione fosse proposta (v. pg.19 della sentenza). Si deve a proposito tenere conto del condivisibile prevalente orientamento secondo il quale l'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 10957 del 24/02/2015,BenmimounHicham, Rv. 262634) e che - come deciso in analoga fattispecie - l'eventuale erronea dichiarazione di latitanza per irritualità delle ricerche non determina una omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la notificazione del decreto di citazione all'imputato venga eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia, al quale era stato dato mandato anche per la scelta del rito e questi, comparendo in udienza, abbia richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validità della "vocatio in ius", in tal modo facendo risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, Hrustic e altri, Rv. 261872). 3. Il secondo motivo sulla identificazione del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA] è genericamente proposto per questione di fatto rispetto alla articolata motivazione (v. pg. 25 e sgg. della sentenza), esente da vizi logici e giuridici, in risposta al secondo motivo di appello con la quale il ricorrente non si confronta. In particolare è incensurabile il riferimento della sentenza all'esito delle perizia dattiloscopica disposta dalla Corte sulla comparazione tra le impronte prelevate a [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo arresto del 3 luglio 1991 e dei suoi accessi al carcere di san Vittore e di Terni con quelle di prelevate al ricorrente a Lima in occasione del suo arresto del 4 aprile 2009, pervenute a mezzo di rogatoria internazionale, al cui utilizzazione è stata effettuata scegliendo le impronte migliori ai fini dell'esame, utilizzando appropriatamente gli strumenti in possesso del Gabinetto di [OSCURATO:PERSONA] e raggiungendo i livelli idonei di riconoscimento tra le impronte (segnatamente quelle indicate sub punto 3) della relazione), concludendosi che il soggetto arrestato a Milano il 3 luglio 1991 è il medesimo soggetto arrestato a Lima il 4 aprile 2009. 4. Il terzo motivo in ordine alla responsabilità per il reato di cui al capo 9) è manifestamente infondato in ragione della analitica disamina delle fonti di prova in ordine ai reati-fine richiamata dalla sentenza impugnata (v. pg.28 e ss. della sentenza- segnatamente chiamata in correità della Valenciano, dichiarazioni di riscontro da parte del Penna, deposizione del teste Merlini, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie con produzioni documentali) e della conclusione, esente da vizi logici e giuridici, circa la pacifica consegna delo stupefacente del 24 febbraio 2003 a Penna da parte del corriere Valenciano, localizzata in Torino, risultando due chiamate riconducibili al Penna alla utenza spagnola del ricorrente. Ineccepibile è poi la esclusione del dedotto assorbimento del reato in questione nell'ambito del reato di cui al capo 8), trattandosi di un carico destinato al solo Penna.5. Il quarto motivo sulla responsabilità associativa è genericamente proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, non confrontandosi con la censura di genericità del correlato motivo di appello (in relazione alla articolata motivazione di cui alla sentenza di primo grado - v. pg.78 e ss.) e con le incensurabili sufficienti conclusioni fondate sulla stabile collaborazione con il ricorrente, gestore apicale quale fornitore di cospicue partite di stupefacenti dall'alto valore di principio attivo, per una indeterminata serie di reati-scopo, della Valenciano, quale suo corriere, e risultando il Mercadelli l'acquirente stabile del gruppo per il successivo smercio sotto il suo controllo, risultando i suoi contatti illeciti con il ricorrente sin dal 2000, con indubbia destinazione di capitali e mezzi per il traffico internazionale dello stupefacente. 6. Il quinto motivo è generica censura all'esercizio del poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici, considerando la ritenuta estrema gravità dei fatti e la personalità negativa del ricorrente, sottrattosi al processo ed in relazione al quale non è possibile verificare la condotta nelle more tenuta. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem