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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 18335/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 011a per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo della Corte di appello di Cagliari, di conferma di quella del Tribunale della stessa città in data 1 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di tre mesi di arresto ciascuno siccome riconosciuti colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto di stalking originariamente contestato, per aver arrecato molestie ai vicini di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituite in continui disturbi della vita domestica quotidiana quali invasione della riservatezza, pretestuosa e continua richiesta di non determinare alcun tipo di rumore nella loro abitazione, tanto da impedire loro anche le normali occupazioni quotidiane, di ospitare parenti e amici per normali appuntamenti conviviali e, in caso di inosservanza di tali indebite ingerenze, procedendo a esplicite rappresaglie quali, a mero titolo esemplificativo, quella di azionare a volume elevatissimo il proprio impianto stereo ovvero profferire frasi intimidatorie utilizzando un sistema di amplificazione con microfono.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, affidando l'annullamento della sentenza a quattro motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la prescrizione del reato.

Premesso che alcune delle condotte originariamente contestate non sono state ritenute sussistenti dai giudici del merito, gli unici fatti per cui è condanna sono collocabili cronologicamente al più tardi nell'estate del 2016, sicché la contravvenzione era ampiamente descritta già alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello, emessa il 7 febbraio 2022.

2.2. Con il secondo lamenta vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso.

La Corte di merito non ha indicato specifici elementi significativi della condotta della ricorrente, essendosi per tutto lo svolgersi del percorso motivazionale espressa indistintamente con riferimento a "i Piga", mentre le dichiarazioni dei testimoni, riprodotte nella stessa sentenza, fanno esclusivo riferimento a condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]

2.3. Con il terzo motivo deduce travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dell'udienza dell'8 marzo 2019 costui, nel ricordare episodi di molestie ai danni delle persone offese, si è riferito esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], non già a entrambi i coniugi.

Detta infedeltà probatoria è decisiva, poiché si tratta dell'unico testimone che i giudici del merito richiamano a fondamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], laddove invece ir nessuno degli altri testimoni, le cui dichiarazioni sono state acquisite sul consenso delle parti, ha mai riferito di un cork"volgimento di costei.

2.4. Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione in punto di sussistenza della condotta materiale della contravvenzione.

La Corte di appello ha completamente negletto lo specifico motivo concernente l'insussistenza del fatto di cui all'art. 660 cod. pen. che può essere commesso solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre che a mezzo telefono, mentre tali requisiti essenziali non risultano integrati nel caso di specie.

3. Ricorre altresì il Piga, deducendo i seguenti tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 157, 158 e 161 cod. pen. in punto di prescrizione.

Le condotte oggetto di condanna possono essere datate al più tardi all'estate del 2016, con conseguente intervenuta estinzione della contravvenzione per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.

3.2. Il secondo motivo del ricorso, coincidente con il quarto dedotto dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], riguarda il vizio di motivazione in punto di sussistenza della condotta materiale della contravvenzione.

3.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in punto di rigetto dell'istanza di oblazione, sebbene discrezionale, consentita per la contravvenzione con riferimento alla quale vi è condanna.

La Corte, in particolare, pur avendo condiviso la valutazione sulla gravità della condotta posta in essere dagli imputati espressa dal Tribunale, avrebbe però dovuto confrontarsi con la sua stessa motivazione che ha limitato i fatti provati a un numero ben più modesto.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.

5. Le parti civili, in data 5 dicembre 2022, hanno depositato conclusioni scritte, da valere anche come memorie, con le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, avversando anche l'eccezione di prescrizione, insistendo sull'esistenza di una condotta contestata alla data del 26 marzo 2018.

6. Entrambi i difensori hanno depositato, per ciascun ricorrente, conclusioni scritte con le quali hanno avversato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale con riferimento all'eccezione di prescrizione, rinviando integralmente, quanto alle restanti censure, ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di entrambi gli imputati non possono dirsi manifestamente infondati, posto che - oltre alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione della contravvenzione - deducono censure in punto di motivazione della condotta concorsuale ([OSCURATO:PERSONA]) e di mancata risposta al motivo di appello concernente il rigetto dell'oblazione da parte del Gíudice di primo grado (Pica), che non hanno trovato idonea risposta nella sentenza impugnata.

Di qui l'ammissibilità di più profili di critica introdotti dai ricorrentí.

2. La non manifesta infondatezza delle doglianze non autorizza, però l'annullamento con rinvio della sentenza, poiché - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, let. a) - deve pervenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale, contestato «tra il 21 marzo 2016 e il 26 marzo 2018, con permanenza».

Sul punto è ben vero che «Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico» (Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309).

E, tuttavia, nel caso che ci occupa, i fatti accertati e per i quali vi è condanna con doppia conforme, giungono al più tardi all'estate del 2016, nonostante la formale contestazione riguardi un più ampio arco temporale.

Infatti, sebbene nella sentenza di primo grado si faccia riferimento a due episodi (l'uno riguardante i passaggi dell'autovettura di Piga sotto la nuova abitazione delle persone offese avvenuto "per tutta l'estate 2017", l'altro, occorso 1'8 dicembre 2018, in occasione del quale le persone offese furono videofilmate da Piga quando rientrarono temporaneamente presso la vecchia abitazione per il trasloco di alcune suppellettili), glí stessi non sono stati ritenuti adeguatamente provati.

Inoltre le sentenze dí merito danno concordemente atto della circostanza che dal 20 marzo 2017 le persone offese si trasferirono aitnpre in altro luogo, con conseguente cessazione delle condotte.

Da ultimo nessun cenno è svolto nelle sentenze di merito con riferimento all'episodio asserítamente occorso il 26 marzo 2018.

Conclusivamente sul punto, avuto riguardo all'ultima condotta, realizzatasi nell'estate del 1026, la contravvenzione è estinta per prescrizione.

Per essa, infatti, il termine massimo di prescrizione di cinque anni, in assenza di sospensioni nel corso del giudizio, è venuto a scadenza nell'estate del 2021 e la prescrizione della contravvenzione non è stata oggetto di rinuncia.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali, nonché con rinvio quanto agli effetti civili.

Sotto questo secondo profilo, rileva il Collegio che la sentenza oggetto del presente ricorso ha confermato la condanna al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa dal Giudice di primo grado.

Sicché, essendo la prescrizione maturata dopo la pronuncia di primo grado, ma prima della sentenza della Corte di appello (del 7 febbraio 2022) e non essendovi ragioni di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata dev'essere annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Tale scelta trova conforto nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020 D'Alessandro, Rv. 279599; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, G., Rv. 279598; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943).

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali, e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 011a per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo della Corte di appello di Cagliari, di conferma di quella del Tribunale della stessa città in data 1 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di tre mesi di arresto ciascuno siccome riconosciuti colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto di stalking originariamente contestato, per aver arrecato molestie ai vicini di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituite in continui disturbi della vita domestica quotidiana quali invasione della riservatezza, pretestuosa e continua richiesta di non determinare alcun tipo di rumore nella loro abitazione, tanto da impedire loro anche le normali occupazioni quotidiane, di ospitare parenti e amici per normali appuntamenti conviviali e, in caso di inosservanza di tali indebite ingerenze, procedendo a esplicite rappresaglie quali, a mero titolo esemplificativo, quella di azionare a volume elevatissimo il proprio impianto stereo ovvero profferire frasi intimidatorie utilizzando un sistema di amplificazione con microfono. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, affidando l'annullamento della sentenza a quattro motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la prescrizione del reato. Premesso che alcune delle condotte originariamente contestate non sono state ritenute sussistenti dai giudici del merito, gli unici fatti per cui è condanna sono collocabili cronologicamente al più tardi nell'estate del 2016, sicché la contravvenzione era ampiamente descritta già alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello, emessa il 7 febbraio 2022. 2.2. Con il secondo lamenta vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso. La Corte di merito non ha indicato specifici elementi significativi della condotta della ricorrente, essendosi per tutto lo svolgersi del percorso motivazionale espressa indistintamente con riferimento a "i Piga", mentre le dichiarazioni dei testimoni, riprodotte nella stessa sentenza, fanno esclusivo riferimento a condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] 2.3. Con il terzo motivo deduce travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell'udienza dell'8 marzo 2019 costui, nel ricordare episodi di molestie ai danni delle persone offese, si è riferito esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], non già a entrambi i coniugi. Detta infedeltà probatoria è decisiva, poiché si tratta dell'unico testimone che i giudici del merito richiamano a fondamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], laddove invece ir nessuno degli altri testimoni, le cui dichiarazioni sono state acquisite sul consenso delle parti, ha mai riferito di un cork"volgimento di costei. 2.4. Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione in punto di sussistenza della condotta materiale della contravvenzione. La Corte di appello ha completamente negletto lo specifico motivo concernente l'insussistenza del fatto di cui all'art. 660 cod. pen. che può essere commesso solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre che a mezzo telefono, mentre tali requisiti essenziali non risultano integrati nel caso di specie. 3. Ricorre altresì il Piga, deducendo i seguenti tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 157, 158 e 161 cod. pen. in punto di prescrizione. Le condotte oggetto di condanna possono essere datate al più tardi all'estate del 2016, con conseguente intervenuta estinzione della contravvenzione per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. 3.2. Il secondo motivo del ricorso, coincidente con il quarto dedotto dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], riguarda il vizio di motivazione in punto di sussistenza della condotta materiale della contravvenzione. 3.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in punto di rigetto dell'istanza di oblazione, sebbene discrezionale, consentita per la contravvenzione con riferimento alla quale vi è condanna. La Corte, in particolare, pur avendo condiviso la valutazione sulla gravità della condotta posta in essere dagli imputati espressa dal Tribunale, avrebbe però dovuto confrontarsi con la sua stessa motivazione che ha limitato i fatti provati a un numero ben più modesto. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. 5. Le parti civili, in data 5 dicembre 2022, hanno depositato conclusioni scritte, da valere anche come memorie, con le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, avversando anche l'eccezione di prescrizione, insistendo sull'esistenza di una condotta contestata alla data del 26 marzo 2018. 6. Entrambi i difensori hanno depositato, per ciascun ricorrente, conclusioni scritte con le quali hanno avversato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale con riferimento all'eccezione di prescrizione, rinviando integralmente, quanto alle restanti censure, ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di entrambi gli imputati non possono dirsi manifestamente infondati, posto che - oltre alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione della contravvenzione - deducono censure in punto di motivazione della condotta concorsuale ([OSCURATO:PERSONA]) e di mancata risposta al motivo di appello concernente il rigetto dell'oblazione da parte del Gíudice di primo grado (Pica), che non hanno trovato idonea risposta nella sentenza impugnata. Di qui l'ammissibilità di più profili di critica introdotti dai ricorrentí. 2. La non manifesta infondatezza delle doglianze non autorizza, però l'annullamento con rinvio della sentenza, poiché - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, let. a) - deve pervenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale, contestato «tra il 21 marzo 2016 e il 26 marzo 2018, con permanenza». Sul punto è ben vero che «Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico» (Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309). E, tuttavia, nel caso che ci occupa, i fatti accertati e per i quali vi è condanna con doppia conforme, giungono al più tardi all'estate del 2016, nonostante la formale contestazione riguardi un più ampio arco temporale. Infatti, sebbene nella sentenza di primo grado si faccia riferimento a due episodi (l'uno riguardante i passaggi dell'autovettura di Piga sotto la nuova abitazione delle persone offese avvenuto "per tutta l'estate 2017", l'altro, occorso 1'8 dicembre 2018, in occasione del quale le persone offese furono videofilmate da Piga quando rientrarono temporaneamente presso la vecchia abitazione per il trasloco di alcune suppellettili), glí stessi non sono stati ritenuti adeguatamente provati. Inoltre le sentenze dí merito danno concordemente atto della circostanza che dal 20 marzo 2017 le persone offese si trasferirono aitnpre in altro luogo, con conseguente cessazione delle condotte. Da ultimo nessun cenno è svolto nelle sentenze di merito con riferimento all'episodio asserítamente occorso il 26 marzo 2018. Conclusivamente sul punto, avuto riguardo all'ultima condotta, realizzatasi nell'estate del 1026, la contravvenzione è estinta per prescrizione. Per essa, infatti, il termine massimo di prescrizione di cinque anni, in assenza di sospensioni nel corso del giudizio, è venuto a scadenza nell'estate del 2021 e la prescrizione della contravvenzione non è stata oggetto di rinuncia. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali, nonché con rinvio quanto agli effetti civili. Sotto questo secondo profilo, rileva il Collegio che la sentenza oggetto del presente ricorso ha confermato la condanna al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa dal Giudice di primo grado. Sicché, essendo la prescrizione maturata dopo la pronuncia di primo grado, ma prima della sentenza della Corte di appello (del 7 febbraio 2022) e non essendovi ragioni di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata dev'essere annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Tale scelta trova conforto nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020 D'Alessandro, Rv. 279599; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, G., Rv. 279598; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943). 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali, e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demand
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