CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34107/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 154/2018 d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA , pubblicatail 18/05/2018, R.G.N. 529/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. con sentenza n. 154/2018, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società LSCT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( da ora LSCT) , allegato di avere subito un demansionamento per effetto della assegnazione, a partire dal dicembre 2011, delle mansioni di “foreman” in luogo di quelle, svolte a partire dal marzo 2004, di pianificatore nave (“ship planner”), conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo ordinarsi la riassegnazione alle originarie mansioni o ad altre equivalenti e la condanna della LSCT al risarcimento del danno professionale e di immagine da quantificarsi in via equitativa in una percentuale della retribuzione goduta al momento della dequalificazione e sino alla sua cessazione; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2103 cod. civ., nel testo all’epoca applicabile, antecedente alla modifica introdotta dal d. lgs. n. 81/2015, censurando la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che l’assegnazione alle mansioni di capo piazzale aveva comportato una lesione dello specifico bagaglio professionale acquisito nello svolgimento delle mansioni di pianificatore nave, implicanti compiti amministrativi e utilizzazione di strumenti informatici, laddove le mansioni di “foreman” si connotavano per il carattere essenzialmente operativo delle stesse; 2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 132 comma 2 cod. proc. civ. n. 4 cod. proc. civ. denunziando illogicità e perplessità di motivazione per avere, in sintesi, la Corte di merito pur affermando di decidere il caso sulla base del più ampio contesto istruttorio, affidato la propria valutazione alla deposizione di un solo testimone; 3. con il terzo motivo deduce omesso esame di una serie di documenti istruttori che asserisce decisivi al fine della dimostrazione che le mansioni di nuova assegnazione erano proprie del IIIlivello del contratto collettivo (inferiore a quello posseduto) e che erano riconducibili alle mansioni di capo piazzale e non a quelle di coordinatore operativo; 4. con il quarto motivo deduce violazione dell’art.2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere trascurato di considerare che in tema di demansionamento l’onere della prova ricadeva sulla parte datoriale; 5. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta specificamente con la valutazione della Corte di merito la quale, ricostruiti sulla base della espletata istruttoria, i compiti del foreman come riconducibili a quelli della figura professionale del [OSCURATO:PERSONA], inquadrato, come lo “ship planner”, nel 2° livello della scala classificatoria del contratto collettivo, definito il rapporto fra il “ foreman” ed il Supervisor come rapporto di coordinamento tecnico, non implicante quindi, una posizione sovraordinata del secondo rispetto al primo, ha mostrato di ritenere come sostanzialmente equivalente la ”professionalità concettuale” del “foreman” rispetto a quella dello “ship planner” (sentenza, pag.11), evidenziando che entrambi tali figure professionali godevano della medesima autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle direttive generali ( sentenza, pag. 10); in altri termini, la Corte di merito ha formulato una valutazione di sostanziale equivalenza delle mansioni di successiva adibizione con quelle svolte in precedenza dal Filippone, senza limitare il proprio scrutinio alla considerazione della formale corrispondenza del livello di inquadramento ma valorizzando le caratteristiche intrinseche di tali mansioni sia negli aspetti relativi agli spazi di autonomia decisionale e di discrezionalità sia nei contenuti concettuali; tale valutazione, coerente, con le indicazioni di questa Corte, (Cass. n. 14656/2001, Cass. n. 7040/1998), esclude in radice la configurabilità dell’errore di diritto denunziato con il motivo in esame; 6. il secondo motivo è anch’esso inammissibile; 6.1. la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante –sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; 6.2. nel caso di specie le ragioni della decisione appaiono del tutto percepibili nei loro presupposti fattuali e giuridici rappresentati, in estrema sintesi, dalla sostanziale equivalenza, ricostruita alla stregua delle emergenze della prova orale, tra le originarie mansioni di “ship planner” e quelle di “foreman”; la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto degli elementi della prova orale utilizzati di talché alcuna perplessità o contraddittorietà di motivazione è dato rinvenire in punto di utilizzazione del materiale istruttorio, essendosi il giudice di appello limitato ad una rilettura delle richiamate deposizioni testimoniali con esiti diversi rispetto quelli attinti dal giudice di primo grado; 7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile, sia per la genericità della prospettazione relativa alla pretesa decisività dei documenti che si asseriscono trascurati dalla Corte di merito sia per la dirimente considerazione che i documenti in questione non sono evocati nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ.; manca infatti la relativa trascrizione, come indispensabile onde porre il giudice di legittimità in grado di verificare la sussistenza del vizio denunziato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (cfr. Cass. n. 195/2016, Cass. Sez. Un. n. 5698/2012, Cass. Sez. Un. n. 22726/2011); 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza con le effettive ragioni che sorreggono la decisione di secondo grado; la statuizione di rigetto della domanda del Filippone non è frutto infatti dell’errata applicazione della regola di distribuzione dell’onere probatorio, utilizzata quale criterio residuale di decisione in assenza di prova dei fatti costitutivi della domanda, ma del concreto accertamento, condotto sulla base delle risultanze di causa, della sostanziale equivalenza delle mansioni di successiva adibizione con quelle in precedenza svolte dal lavoratore; neppure è dato rinvenire nella motivazione della decisione un’affermazione in diritto in contrasto con il principio – pacifico- secondo il quale è sul datore di lavoro che ricade la prova della dimostrazione della equivalenza delle mansioni di successiva adibizione; 9. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell