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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 35977/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] In relazione alla sentenza del 06/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la correzione con esso richiesta; letta la memoria del difensore del Comune, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza n. 21112 pronunciata il 6 Marzo 2024, su ricorso n. 47087/2023 presentato da [OSCURATO:PERSONA], questa Sezione della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 aprile 2023 ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, omettendo tuttavia di pronunciarsi in ordine alla richiesta della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alle spese del grado; - rilevato che, conseguentemente, nel dispositivo della sentenza e nel ruolo di pubblica udienza, non è stata inserita la statuizione relativa alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile; - ritenuto che a tale errore materiale, che non è causa di nullità e non determina una modifica essenziale, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 21112 del 6 Marzo 2024, su ricorso n. 47087/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo la parola "ammenda" deve leggersi "condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] elatore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] In relazione alla sentenza del 06/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la correzione con esso richiesta; letta la memoria del difensore del Comune, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza n. 21112 pronunciata il 6 Marzo 2024, su ricorso n. 47087/2023 presentato da [OSCURATO:PERSONA], questa Sezione della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 aprile 2023 ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, omettendo tuttavia di pronunciarsi in ordine alla richiesta della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alle spese del grado; - rilevato che, conseguentemente, nel dispositivo della sentenza e nel ruolo di pubblica udienza, non è stata inserita la statuizione relativa alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile; - ritenuto che a tale errore materiale, che non è causa di nullità e non determina una modifica essenziale, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 21112 del 6 Marzo 2024, su ricorso n. 47087/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo la parola "ammenda" deve leggersi "condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] elatore La P
Sentenza Cassazione n. 35977/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris