CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 03034/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11533/2025 R.G. proposto da : rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Antonio, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA].

Terr. [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dell'Interno , -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 1832/2025 depositato i l 20/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Presidente rel.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce, con decreto n. cronol. 1832/2025, pubblicato il 20/5/2025, ha respinto, trattenuta la causa in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta la trattazione scritta con termine alle parti per note T.C.

P.G. scritte sino al 28/4/2025, i separati ricorsi, poi riuniti, proposti dai coniugi e cittadini tunisini, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle due figlie minori, e avverso la decisione, loro notificata il 15/9/2023, con la quale la Commissione territoriale di Lecce aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, per riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o della protezione per motivi umanitari e/o protezione speciale.

In particolare, il Tribunale, ritenuta non necessaria l’audizione personale dei ricorrenti, quanto al racconto dei richiedenti protezione in ordine alle ragioni che li avevano indotti a lasciare, insieme ai figli minori, il Paese d’origine (avendo gli stessi riferito di non riuscire a far fronte ai debiti contratti, avendo il marito chiesto un prestito, e che il marito temeva di essere arrestato sia a causa dei debiti insoluti sia per avere lasciato l’esercito tunisino, nel quale lavorava, senza attendere l’esito delle dimissioni rassegnate), ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (in difetto di fumus persecutionis ) e della protezione sussidiaria (apparendo le ragioni per le quali gli stessi avevano lasciato il paese di origine legate afferenti alla sfera personale ed al diritto ordinario e comunque vaghe e generiche e non credibili, anche in ordine alla descrizione dell’attività lavorativa svolta dall’uomo nell’esercito, pur essendo «fondato il timore di rientrare nel proprio paese atteso che la normativa tunisina di specie prevede la reclusione di tre anni in tempo di pace in caso di diserzione, pena che non appare sproporzionato con il fatto in questione»), neppure ai sensi dell’art.14 lett.c) D.lgs. 251/2007, non essendo la zona di provenienza, alla luce delle specifiche fonti consultate (USDOS, ACLED, [OSCURATO:PERSONA], dal 2021 al 2025) caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa e, in generale, non essendovi nel paese d’origine un livello di violenza così elevato da comportare per i civili, W.N.

N.M.

Q.U H.R. per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita, alla stregua delle acquisite informazioni.

Quanto alla protezione speciale, i richiedenti si trovavano in Italia già dall’estate del 2023 e avevano documentato «di svolgere attività lavorativa insufficiente per assumere come seriamente intrapreso un percorso di integrazione in Italia» (essendo stato prodotto, malgrado espresso invito del Tribunale, soltanto, «un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per il periodo 08.05.2024-30.09.2024 nonché lettera di proroga fino al 31.12.2024, 6 buste paga di importo compreso tra euro 255,55 ed euro 404,71, il tutto privo della documentazione dalla quale si possa evincere l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e la sua regolarità, non essendo stati prodotti modelli UNILAV, c2 storico ed estratto conto previdenziale») e, tenuto conto della situazione nel paese di rientro, doveva esprimersi «una valutazione prognostica negativa di elevata vulnerabilità a carico dei ricorrenti, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine», non emergendo patologie di rilievo o motivi di salute o «situazioni familiari personali» meritevoli di tutela.

Avverso la suddetta pronuncia, e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle due figlie minori, propongono ricorso per cassazione, notificato il 29/5/2025, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno-[OSCURATO:PERSONA] di Lecce (che deposita atto generico, ai soli fini di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione nei confronti solo di ). [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle due figlie minori, lamentano: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., dell’art.6, comma 2, D.lgs. 25/2008, per avere il Tribunale omesso ogni valutazione in merito alla protezione internazionale o speciale richiesta per le figlie minori, con gravi problemi di salute; b) con il secondo motivo, in relazione al rigetto della domanda W.N.

N.M.

W.N. di riconoscimento dello status di rifugiato, il difetto di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., rappresentato dal pericolo del ricorrente di essere arrestato sia per non avere potuto pagare i debiti sia per diserzione dall’esercito; c) con il terzo motivo, la mancata valutazione del diritto dei ricorrenti alla protezione speciale, sia con riguardo alle condizioni di salute delle figlie minorenni sia in relazione al rapporto di lavoro documentato (contratto di lavoro a termine fino al 2026, corredato da Unilav «depositata il 28/4/2025», nei termini concessi dal Tribunale).

In particolare, i ricorrenti deducono di avere dichiarato, nel giudizio di merito, di essere coniugati e di avere due figlie minorenni, di avere lasciato la Tunisia nel giugno 2023, di vivere tutti a Lecce e che le due figlie avevano dei problemi di salute (« ha dei problemi agli occhi avendo riscontrato un deficit di -10 a entrambi gli occhi come emerge dall’allegato di cui al n° 13 dei ricorsi di primo grado, mentre Assil ha problemi renali in fase di accertamento»).

La richiesta di asilo presentata dai genitori si estende anche ai figli minori presenti in Italia e, inoltre, il ricorso in Tribunale è stato proposto dai ricorrenti anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori.

Nessuna informazione è stata poi ricercata dal Tribunale circa la capacità del sistema sanitario tunisino di garantire cure mediche adeguate a entrambe le bambine.

Quanto allo status di rifugiato, il provvedimento difetterebbe di motivazione, non avendo il Tribunale esaminato, pur ritenendo credibile il racconto, il pericolo descritto dall’uomo di essere arrestato e processato sia per i debiti non pagati, sia per essere espatriato irregolarmente, senza attendere la risposta delle sue dimissioni dall’esercito tunisino.

Anche la valutazione del rischio di danno grave ai fini della protezione sussidiaria non può ignorare la posizione delle figlie minori, richiedenti del pari protezione, presenti in Italia insieme ai genitori.

Quanto alla protezione speciale, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa le condizioni di salute delle figlie minori, del loro inserimento scolastico e le conseguenze cui andrebbero incontro in caso di rimpatrio.

Inoltre, risulta essere stata completamente ignorata l’assunzione del padre con contratto a termine fino al 2026 come da comunicazione UniLav depositata in data 28/04/2025.

Peraltro, come da giurisprudenza di legittimità, nella valutazione degli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto.

2. La prima censura è fondata, essendosi del tutto trascurato che la domanda di protezione, nazionale e internazionale, era stata avanzata dai ricorrenti, coniugi, “in proprio e quali genitori” di due figlie minori, nate in Tunisia (nel e nel ).

L’intero nucleo familiare, che ha lasciato il paese nel giugno del 2023 (per quanto riferito, a causa di serie difficoltà economiche, avendo il marito accumulato debiti e non avendo più trovato accoglienza da parte della famiglia di questi, tanto da essere stati costretti a dormire per strada), vive a Lecce.

I ricorrenti hanno dichiarato che le due figlie hanno dei problemi di salute. ha dei problemi agli occhi avendo riscontrato un deficit di -10 a entrambi gli occhi come emerge dall’allegato di cui al n° 13 dei ricorsi di primo grado, mentre ha problemi renali in fase di accertamento. 2.1.Tanto premesso, quanto alla protezione internazionale, il comma 2 dell’art.6 d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prescrive che «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il Dt_1 Dt_2 H.R. genitore all'atto della presentazione della stessa.

La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore».

L’art.7 della citata direttiva n. 2013/32/UE stabilisce, al comma 3, che «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante».

Al minore bisognoso di protezione viene garantito quindi il diritto d’asilo, ma la sua incapacità di agire comporta che un rappresentante legale agisca nel suo interesse nella presentazione della domanda di protezione internazionale e, laddove il minore, non coniugato, sia presente sul territorio nazionale insieme al genitore, che esercita la responsabilità genitoriale, la domanda presentata dal genitore si deve intendere persino automaticamente «estesa anche al figlio minore»; comunque «La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore».

La norma deve essere interpretata tenendo conto che, nella materia della protezione internazionale, il minore capace di discernimento e in grado di esprimere liberamente il proprio consenso (si pensi ai cd.

«grandi minori») non è privato del diritto di chiedere, anche per suo conto, la protezione internazionale.

E, infatti, il comma 3 dell’art.6 D.lgs. 25/2008, riguardo ai minori non accompagnati, stabilisce che «La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo

19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore».

E il successivo art.19 riconosce al minore non accompagnato la capacità di formulare da solo la richiesta di protezione internazionale, prevedendo che al minore, non accompagnato, che abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale sia «fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda» e sia «garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda».

Ai sensi dell’art.6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 25/2008, pertanto, il minore può presentare domanda di protezione internazionale personalmente, per il tramite del genitore – nei casi in cui, ad esempio, i profili di persecuzione attengano solo alla sua persona e non anche agli altri componenti del nucleo familiare, – o del tutore ovvero in via autonoma, qualora non sia accompagnato in Italia da un genitore o un legale rappresentante.

Si deve poi richiamare l’art.23 (Mantenimento dell’unità familiare) della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno statusuniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione aria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che ai primi due paragrafi recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare».

2.2. La Corte di Giustizia (sentenza 4/10/2018, C-652/16, è intervenuta, su rinvio pregiudiziale del giudice bulgaro, in una causa introdotta con ricorso giurisdizionale da una cittadina azera, a fronte del diniego in sede amministrativa di una domanda di protezione internazionale presentata da detta sig.ra per lei e suo figlio.

La ricorrente invocava sia le persecuzioni di cui sarebbe stata B.W.

B.W. vittima il coniuge da parte delle autorità azere (ma la domanda da questi presentata era stata respinta anche in sede giurisdizionale) sia circostanze che la riguardavano individualmente.

La domanda di rinvio pregiudiziale concerneva l’interpretazione, oltre che della direttiva 2013/32/UE, anche della direttiva 2011/95/UE.

La Corte UE, dopo avere affermato (par.51) che «nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce», ha, in particolare, chiarito che un membro di una famiglia ben può presentare la propria domanda di protezione, anche a nome di un membro minore della famiglia stessa.

Invero, (par.54), quanto ai minori, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 prevede che questi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto negli Stati membri che riconoscono ai minori la capacità di agire in giudizio; in tutti gli Stati membri vincolati da tale direttiva, essi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale tramite un rappresentante adulto, come un genitore o un altro membro adulto della famiglia, in quanto (par.55) «da tali disposizioni risulta che la normativa dell’Unione non osta né a che più membri di una famiglia, come, nel presente caso, la sig.ra e il sig. presentino ciascuno una domanda di protezione internazionale né a che uno di essi presenti la propria domanda anche a nome di un membro minore della famiglia, quale …».

Il giudice del rinvio aveva posto altra questione pregiudiziale: «se l'articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di prevedere, in caso di riconoscimento della protezione internazionale a un membro di una famiglia, l'estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia» (cd.

B.W.

B.W. riconoscimento dello statusdi rifugiato o di protezione sussidiaria «a titolo derivato» ai familiari).

La Corte UE ha chiarito (par.68) che la Direttiva 2011/95 (come la Convenzione di Ginevra del 1951) non prevede una siffatta estensione dello statusdi rifugiato o dello statu s di protezione sussidiaria ai familiari, che non abbiano individualmente diritto a tale status, della persona alla quale tale statusè concesso.

Infatti, dall’articolo 23 di tale direttiva deriva che quest’ultima si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, «possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell’unità del nucleo familiare».

Quindi la Corte UE ha precisato (par. 74) che, pur avendo gli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel trattare l’eventuale connessione tra siffatte domande di protezione internazionale (ove presentate separatamente dai membri della stessa famiglia), «l’articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale».

Invero, laddove il diritto nazionale preveda il riconoscimento automatico dello statusdi rifugiato a familiari di una persona alla quale tale status è stato conferito in forza del sistema istituito dalla direttiva 2011/95, ciò «non è, a priori, privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale».

La stessa direttiva 2011/95 riconosce l’esistenza di un legame tra i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato e, in particolare, per garantire il mantenimento dell’unità del nucleo familiare del rifugiato e «la logica della protezione internazionale», prevedendo, in termini generali, all’articolo 23, paragrafo 1, l’obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale.

Si è precisato (par.73) che attribuire, nel caso in esame, il riconoscimento eventuale dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria «al figlio e al coniuge della sig.ra in conseguenza del riconoscimento di un siffatto status in capo a quest'ultima» potrebbe presentare, a motivo dell'esigenza di mantenimento dell'unità del nucleo familiare (garantita dall’art.23 della direttiva) degli interessati, «un nesso con la logica di protezione internazionale che ha portato a quest'ultimo riconoscimento».

Con la sentenza successiva del 9/11/2021 ([OSCURATO:PERSONA]91/20, LW), su domanda di pronuncia pregiudiziale vertente (in causa pendente davanti al giudice tedesco promossa dalla madre tunisina, a nome e per conto della figlia minore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel 2017, da relazione tra la prima e un cittadino siriano, invocando il diritto della minore, cittadina tunisina anch’essa, non coniugata allo status di rifugiato già riconosciuto a suo padre in Germania) sull’interpretazione dell’articolo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, si è ribadito che un’eventuale disposizione nazionale, che preveda l'estensione automatica titolo derivativo dello statusdi rifugiato al figlio minore di una persona alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia individualmente o meno diritto al riconoscimento di detto status, è connessa alla «logica della protezione internazionale», anche se possono esserci situazioni in cui siffatta estensione automatica potrebbe non essere B.W. conforme alla direttiva 2011/95 e cioè quando ciò si è incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato.

Una disposizione nazionale che contempli tale estensione automatica, a titolo derivato, dello status di rifugiato al figlio minore di una persona, alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia o meno individualmente diritto al riconoscimento del suddetto status e anche nel caso in cui lo stesso figlio sia nato nello Stato membro ospitante, in quanto «perseguel’obiettivo di proteggere il nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale e di mantenerne l’unità», è connessa alla «logica della protezione internazionale», a meno che la persona (il figlio minore) sia esclusa dallo status di rifugiato a norma dell’art.12 della stessa direttiva ovvero l’estensione sia «incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato» secondo l’art.23, par.2, della direttiva (ad es.qualora tale figlio abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante o un’altra cittadinanza che, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, gli dia diritto ad un trattamento migliore in tale Stato membro rispetto a quello risultante da un’estensione siffatta).

Si è ricordato che devono essere comunque rispettati i diritti fondamentali sanciti nella Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare, e i diritti del bambino, riconosciuti dall’articolo 24 della Carta, tra i quali figura, al paragrafo 2 di quest’ultima disposizione, l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino e che l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha precisato: «il principio dell’unità del nucleo familiare deriva dall’atto finale della Conferenza del 1951 dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, nonché dalla legislazione in materia di diritti umani.

La maggior parte degli Stati membri [dell’Unione europea] prevede uno status derivato per i familiari dei rifugiati.

Anche l’esperienza [dell’UNHCR] mostra che questo è generalmente il modo più pratico di procedere.

Esistono, tuttavia, situazioni in cui il principio dello status derivato non deve essere applicato, vale a dire allorché i familiari intendono chiedere asilo su base individuale oppure quando il riconoscimento dello status derivato sarebbe incompatibile con il loro status personale, ad esempio perché sono cittadini del paese ospitante o perché la loro cittadinanza dà loro diritto a un trattamento migliore».

2.3. Questa Corte (Cass. 29527/2024) -nel rigettare il ricorso proposto da una cittadina irachena, la quale aveva chiesto l’estensione, a titolo derivato, del riconoscimento dello status di rifugiato ottenuto dalla figlia, allegando l’esigenza di mantenere l’unità familiare con la stessa e di assistere quest’ultima, affetta da disabilità - ha affermato che la direttiva «qualifiche» 2011/95/CE, così come interpretata dalla Corte di giustizia (nella sentenza del 4 ottobre 2018, C-652/16, punto 68), non prevede che gli Stati membri «debbano estendere automaticamente ai figli minori dei rifugiati tale status», ma si limita ad affermare che la normativa nazionale «può»prevedere tale riconoscimento a titolo derivato ai fini del mantenimento dell'unità familiare a determinate condizioni (non sussistenza di cause di esclusioni e che l'interessato non abbia diritto in ragione del suo status giuridico personale a un trattamento migliore in altro Stato membro).

La legislazione nazionale italiana infatti non prevede tale estensione automatica, a titolo derivato, del riconoscimento della protezione internazionale né per i figli minori dei rifugiati né per gli altri familiari e, nella sentenza citata del 2024 di questa Corte, si è rilevato che la particolare situazione in cui viveva il ricorrente, ai fini del mantenimento dell’unità familiare, potesse essere tutelata per altre vie e cioè tramite la protezione speciale (art.19 del d.lgs. 286/1998 ratione temporis vigente, che anche nella formulazione attuale prevede quale causa ostativa all'espulsione il sussistere degli obblighi costituzionali e convenzionali di cui all'articolo 5 comma 6 dello stesso testo unico), in conformità alla Direttiva qualifiche.

B.W.

Il par.2 dell’art.23 della direttiva 2011/95/UE, si è ricordato, prevede che il familiare del beneficiario di protezione internazionale, anche se individualmente non abbia diritto a tale protezione, deve poter godere dei relativi benefici, vale a dire di un permesso di soggiorno.

2.4. Tuttavia, nel presente giudizio rileva e si invoca, invece, la violazione del secondo comma dell’art.6 D.Lgs. n, 25/2008 che consente comunque che «la domanda» di protezione internazionale «si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa», potendo la domanda essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.

In tale ipotesi, la domanda dei figli minori dei coniugi, presentata a loro nome e per conto dai genitori, e fondata in parte sugli stessi motivi invocati dagli stessi, in parte su motivi propri delle minori (quali lo stato di salute), doveva essere esaminata congiuntamente a quella della madre e del padre, ma anche in via autonoma (con riguardo ad es. ai motivi di salute propri delle minori).

Il relativo esame deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate.

Nel giudizio devono quindi essere prese in esame le due domande, dei genitori e delle minori, presenti in Italia e che vivono con i primi.

Il che, nella specie, non è avvenuto.

Si osserva, al riguardo, che, essendo stato allegato il concreto pericolo per le minori di essere esposte a un danno grave anche alla luce delle loro condizioni di salute, il giudice di primo grado avrebbe dovuto quantomeno acquisire informazioni circa la capacità del sistema sanitario tunisino di garantire cure mediche adeguate a entrambe le bambine.

Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto: In materia di protezione internazionale, ove il genitore presenti domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, secondo il quale «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore», il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione in sede amministrativa, deve prendere in esame le due domande, del genitore e del minore. relativo esame individuale deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate».

3. Il secondo motivo, in punto di diniego dello status di rifugiato, è fondato nei sensi di cui appresso.

Il marito ricorrente aveva evidenziato, nel ricorso, pagina 2, che, «In caso di rimpatrio, teme di essere arrestato e processato sia per i debiti non pagati, sia per aver espatriato senza attendere la risposta delle sue dimissioni dall’esercito tunisino».

Orbene, mentre riguardo al periodo trascorso nell’esercito il Tribunale, al pari della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto il racconto generico e non attendibile, in relazione alla grave esposizione debitoria accumulata dal richiedente verso le banche e al timore paventato di essere arrestato in caso di rientro in Tunisia, il Tribunale non ha ritenuto di soffermarsi nonostante il racconto dell’istante al riguardo sia stato ritenuto genuino sia dalla Commissione che dal Giudice di primo grado.

Il vizio motivazionale denunciato è quindi fondato nei limiti suddetti.

4. Il terzo motivo, seppure attinente a protezione - cd. minore - speciale nazionale, merita del pari accoglimento.

Lamentano i ricorrenti che, quanto al permesso di soggiorno per protezione speciale, da vagliarsi alla luce dalla nuova formulazione dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D. L. 20 del 2023, essendo stata presentata la domanda dopo l’estate 2023, si sia del tutto omessa ogni valutazione in merito alle esigenze di protezione delle figlie minori, che vivono con i genitori, e della loro vulnerabilità, legata alle condizioni di salute, oltre che del loro inserimento scolastico e delle conseguenze cui andrebbero incontro in caso di rimpatrio.

Ai fini dell’integrazione socio-lavorativa in Italia, i ricorrenti deducono poi che risulta essere stata completamente ignorata l’assunzione del padre con contratto a termine fino al 2026 come da [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Questa Corte (Cass. 29593/2025), pronunciando ex art.363 bis cod. proc. civ. in sede di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Venezia, ha affermato che, anche successivamente alle modifiche normative del 2023, il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della CEDU e dagli obblighi costituzionali, non è pregiudicato e che i legami familiari, la presenza prolungata nel territorio nazionale, le relazioni sociali intessute e il grado di integrazione lavorativa sono elementi che, se comparati con le condizioni nel paese d'origine, possono giustificare la protezione complementare dello straniero.

Si è affermato il seguente principio di diritto: «La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori.

La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole».

Si è, in motivazione, evidenziato che il comma 1.1. dell’art. 19 del testo unico, nella parte superstite dopo l’intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso altro Stato, «qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6» del medesimo d.lgs. (nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito nella legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi «costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Tra questi ultimi risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della [OSCURATO:PERSONA], le cui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell’ordinamento interno alla Carta repubblicana.

Resta fermo che «la protezione non può essere accordata in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità», non essendo ipotizzabile «un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri».

Difatti, «la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall’allegazione di una generale condizione di povertà del Paese di provenienza, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della carestia» (così Cass., Sez.

I, 13 maggio 2025, n. 12768).

In motivazione, si è ricordato che la protezione complementare – non direttamente regolata dal diritto dell'Unione europea, che pure la contempla, rimettendo alla legislazione degli Stati membri se ed in quali termini riconoscerla e che quindi costituisce un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno – risponde a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura e si tratta di una protezione nazionale, appunto complementare rispetto alla protezione internazionale, con una configurazione distinta e autonoma rispetto alle due forme di protezione maggiore (il rifugio e la protezione sussidiaria), il cui perimetro è affidato ad una clausola di carattere elastico, priva di fattispecie, a tutela di situazioni vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano.

Si sono richiamate, in particolare, Cass. civ., Sez.

I, 23 febbraio 2018, n. 4455, il cui indirizzo è stato confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze 13 novembre 2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461, e successivamente, Cass., Sez.

Un., 9 settembre 2021, n. 24413, che hanno condiviso l'orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di «proporzionalità inversa» tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio (principio già enunciato in Cass. 1104/2020).

Questa Corte poi, con le recenti ordinanze n. 29450/2025 e n. 5084/2024, nell’accogliere il ricorso dello straniero, in punto di protezione speciale, ha ribadito rilevanti principi di diritto affermati dalla Cassazione in tema di prova dell’integrazione lavorativa in Italia, ai fini della protezione speciale o complementare, in particolare quelli secondo i quali «la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un'analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza» (richiamando Cass. 23571/2022) e «ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato» (richiamando Cass.27475/2023).

Vanno anche richiamate, in conformità a tali principi, Cass. 8377/2025, Cass. 9892/2024, Cass. n. 11898/2025.

Peraltro, questa Corte ha già evidenziato che nella valutazione degli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia, da valutarsi superando il giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d’origine previsto dalla previgente disciplina della protezione umanitaria.

Anche tale motivo va accolto, stante le carenze motivazioni in punto di esame della domanda dei ricorrenti di protezione speciale nell’interesse proprio e delle figlie minori. 5.Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Il giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11533/2025 R.G. proposto da : rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Antonio, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. Terr. [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dell'Interno , -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 1832/2025 depositato i l 20/05/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Presidente rel.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce, con decreto n. cronol. 1832/2025, pubblicato il 20/5/2025, ha respinto, trattenuta la causa in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta la trattazione scritta con termine alle parti per note T.C. P.G. scritte sino al 28/4/2025, i separati ricorsi, poi riuniti, proposti dai coniugi e cittadini tunisini, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle due figlie minori, e avverso la decisione, loro notificata il 15/9/2023, con la quale la Commissione territoriale di Lecce aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, per riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o della protezione per motivi umanitari e/o protezione speciale. In particolare, il Tribunale, ritenuta non necessaria l’audizione personale dei ricorrenti, quanto al racconto dei richiedenti protezione in ordine alle ragioni che li avevano indotti a lasciare, insieme ai figli minori, il Paese d’origine (avendo gli stessi riferito di non riuscire a far fronte ai debiti contratti, avendo il marito chiesto un prestito, e che il marito temeva di essere arrestato sia a causa dei debiti insoluti sia per avere lasciato l’esercito tunisino, nel quale lavorava, senza attendere l’esito delle dimissioni rassegnate), ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (in difetto di fumus persecutionis ) e della protezione sussidiaria (apparendo le ragioni per le quali gli stessi avevano lasciato il paese di origine legate afferenti alla sfera personale ed al diritto ordinario e comunque vaghe e generiche e non credibili, anche in ordine alla descrizione dell’attività lavorativa svolta dall’uomo nell’esercito, pur essendo «fondato il timore di rientrare nel proprio paese atteso che la normativa tunisina di specie prevede la reclusione di tre anni in tempo di pace in caso di diserzione, pena che non appare sproporzionato con il fatto in questione»), neppure ai sensi dell’art.14 lett.c) D.lgs. 251/2007, non essendo la zona di provenienza, alla luce delle specifiche fonti consultate (USDOS, ACLED, [OSCURATO:PERSONA], dal 2021 al 2025) caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa e, in generale, non essendovi nel paese d’origine un livello di violenza così elevato da comportare per i civili, W.N. N.M. Q.U H.R. per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita, alla stregua delle acquisite informazioni. Quanto alla protezione speciale, i richiedenti si trovavano in Italia già dall’estate del 2023 e avevano documentato «di svolgere attività lavorativa insufficiente per assumere come seriamente intrapreso un percorso di integrazione in Italia» (essendo stato prodotto, malgrado espresso invito del Tribunale, soltanto, «un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per il periodo 08.05.2024-30.09.2024 nonché lettera di proroga fino al 31.12.2024, 6 buste paga di importo compreso tra euro 255,55 ed euro 404,71, il tutto privo della documentazione dalla quale si possa evincere l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e la sua regolarità, non essendo stati prodotti modelli UNILAV, c2 storico ed estratto conto previdenziale») e, tenuto conto della situazione nel paese di rientro, doveva esprimersi «una valutazione prognostica negativa di elevata vulnerabilità a carico dei ricorrenti, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine», non emergendo patologie di rilievo o motivi di salute o «situazioni familiari personali» meritevoli di tutela. Avverso la suddetta pronuncia, e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle due figlie minori, propongono ricorso per cassazione, notificato il 29/5/2025, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno-[OSCURATO:PERSONA] di Lecce (che deposita atto generico, ai soli fini di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione nei confronti solo di ). [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle due figlie minori, lamentano: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., dell’art.6, comma 2, D.lgs. 25/2008, per avere il Tribunale omesso ogni valutazione in merito alla protezione internazionale o speciale richiesta per le figlie minori, con gravi problemi di salute; b) con il secondo motivo, in relazione al rigetto della domanda W.N. N.M. W.N. di riconoscimento dello status di rifugiato, il difetto di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., rappresentato dal pericolo del ricorrente di essere arrestato sia per non avere potuto pagare i debiti sia per diserzione dall’esercito; c) con il terzo motivo, la mancata valutazione del diritto dei ricorrenti alla protezione speciale, sia con riguardo alle condizioni di salute delle figlie minorenni sia in relazione al rapporto di lavoro documentato (contratto di lavoro a termine fino al 2026, corredato da Unilav «depositata il 28/4/2025», nei termini concessi dal Tribunale). In particolare, i ricorrenti deducono di avere dichiarato, nel giudizio di merito, di essere coniugati e di avere due figlie minorenni, di avere lasciato la Tunisia nel giugno 2023, di vivere tutti a Lecce e che le due figlie avevano dei problemi di salute (« ha dei problemi agli occhi avendo riscontrato un deficit di -10 a entrambi gli occhi come emerge dall’allegato di cui al n° 13 dei ricorsi di primo grado, mentre Assil ha problemi renali in fase di accertamento»). La richiesta di asilo presentata dai genitori si estende anche ai figli minori presenti in Italia e, inoltre, il ricorso in Tribunale è stato proposto dai ricorrenti anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori. Nessuna informazione è stata poi ricercata dal Tribunale circa la capacità del sistema sanitario tunisino di garantire cure mediche adeguate a entrambe le bambine. Quanto allo status di rifugiato, il provvedimento difetterebbe di motivazione, non avendo il Tribunale esaminato, pur ritenendo credibile il racconto, il pericolo descritto dall’uomo di essere arrestato e processato sia per i debiti non pagati, sia per essere espatriato irregolarmente, senza attendere la risposta delle sue dimissioni dall’esercito tunisino. Anche la valutazione del rischio di danno grave ai fini della protezione sussidiaria non può ignorare la posizione delle figlie minori, richiedenti del pari protezione, presenti in Italia insieme ai genitori. Quanto alla protezione speciale, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa le condizioni di salute delle figlie minori, del loro inserimento scolastico e le conseguenze cui andrebbero incontro in caso di rimpatrio. Inoltre, risulta essere stata completamente ignorata l’assunzione del padre con contratto a termine fino al 2026 come da comunicazione UniLav depositata in data 28/04/2025. Peraltro, come da giurisprudenza di legittimità, nella valutazione degli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto. 2. La prima censura è fondata, essendosi del tutto trascurato che la domanda di protezione, nazionale e internazionale, era stata avanzata dai ricorrenti, coniugi, “in proprio e quali genitori” di due figlie minori, nate in Tunisia (nel e nel ). L’intero nucleo familiare, che ha lasciato il paese nel giugno del 2023 (per quanto riferito, a causa di serie difficoltà economiche, avendo il marito accumulato debiti e non avendo più trovato accoglienza da parte della famiglia di questi, tanto da essere stati costretti a dormire per strada), vive a Lecce. I ricorrenti hanno dichiarato che le due figlie hanno dei problemi di salute. ha dei problemi agli occhi avendo riscontrato un deficit di -10 a entrambi gli occhi come emerge dall’allegato di cui al n° 13 dei ricorsi di primo grado, mentre ha problemi renali in fase di accertamento. 2.1.Tanto premesso, quanto alla protezione internazionale, il comma 2 dell’art.6 d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prescrive che «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il Dt_1 Dt_2 H.R. genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore». L’art.7 della citata direttiva n. 2013/32/UE stabilisce, al comma 3, che «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante». Al minore bisognoso di protezione viene garantito quindi il diritto d’asilo, ma la sua incapacità di agire comporta che un rappresentante legale agisca nel suo interesse nella presentazione della domanda di protezione internazionale e, laddove il minore, non coniugato, sia presente sul territorio nazionale insieme al genitore, che esercita la responsabilità genitoriale, la domanda presentata dal genitore si deve intendere persino automaticamente «estesa anche al figlio minore»; comunque «La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore». La norma deve essere interpretata tenendo conto che, nella materia della protezione internazionale, il minore capace di discernimento e in grado di esprimere liberamente il proprio consenso (si pensi ai cd. «grandi minori») non è privato del diritto di chiedere, anche per suo conto, la protezione internazionale. E, infatti, il comma 3 dell’art.6 D.lgs. 25/2008, riguardo ai minori non accompagnati, stabilisce che «La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore». E il successivo art.19 riconosce al minore non accompagnato la capacità di formulare da solo la richiesta di protezione internazionale, prevedendo che al minore, non accompagnato, che abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale sia «fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda» e sia «garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda». Ai sensi dell’art.6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 25/2008, pertanto, il minore può presentare domanda di protezione internazionale personalmente, per il tramite del genitore – nei casi in cui, ad esempio, i profili di persecuzione attengano solo alla sua persona e non anche agli altri componenti del nucleo familiare, – o del tutore ovvero in via autonoma, qualora non sia accompagnato in Italia da un genitore o un legale rappresentante. Si deve poi richiamare l’art.23 (Mantenimento dell’unità familiare) della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno statusuniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione aria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che ai primi due paragrafi recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare. 2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare». 2.2. La Corte di Giustizia (sentenza 4/10/2018, C-652/16, è intervenuta, su rinvio pregiudiziale del giudice bulgaro, in una causa introdotta con ricorso giurisdizionale da una cittadina azera, a fronte del diniego in sede amministrativa di una domanda di protezione internazionale presentata da detta sig.ra per lei e suo figlio. La ricorrente invocava sia le persecuzioni di cui sarebbe stata B.W. B.W. vittima il coniuge da parte delle autorità azere (ma la domanda da questi presentata era stata respinta anche in sede giurisdizionale) sia circostanze che la riguardavano individualmente. La domanda di rinvio pregiudiziale concerneva l’interpretazione, oltre che della direttiva 2013/32/UE, anche della direttiva 2011/95/UE. La Corte UE, dopo avere affermato (par.51) che «nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce», ha, in particolare, chiarito che un membro di una famiglia ben può presentare la propria domanda di protezione, anche a nome di un membro minore della famiglia stessa. Invero, (par.54), quanto ai minori, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 prevede che questi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto negli Stati membri che riconoscono ai minori la capacità di agire in giudizio; in tutti gli Stati membri vincolati da tale direttiva, essi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale tramite un rappresentante adulto, come un genitore o un altro membro adulto della famiglia, in quanto (par.55) «da tali disposizioni risulta che la normativa dell’Unione non osta né a che più membri di una famiglia, come, nel presente caso, la sig.ra e il sig. presentino ciascuno una domanda di protezione internazionale né a che uno di essi presenti la propria domanda anche a nome di un membro minore della famiglia, quale …». Il giudice del rinvio aveva posto altra questione pregiudiziale: «se l'articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di prevedere, in caso di riconoscimento della protezione internazionale a un membro di una famiglia, l'estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia» (cd. B.W. B.W. riconoscimento dello statusdi rifugiato o di protezione sussidiaria «a titolo derivato» ai familiari). La Corte UE ha chiarito (par.68) che la Direttiva 2011/95 (come la Convenzione di Ginevra del 1951) non prevede una siffatta estensione dello statusdi rifugiato o dello statu s di protezione sussidiaria ai familiari, che non abbiano individualmente diritto a tale status, della persona alla quale tale statusè concesso. Infatti, dall’articolo 23 di tale direttiva deriva che quest’ultima si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, «possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell’unità del nucleo familiare». Quindi la Corte UE ha precisato (par. 74) che, pur avendo gli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel trattare l’eventuale connessione tra siffatte domande di protezione internazionale (ove presentate separatamente dai membri della stessa famiglia), «l’articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale». Invero, laddove il diritto nazionale preveda il riconoscimento automatico dello statusdi rifugiato a familiari di una persona alla quale tale status è stato conferito in forza del sistema istituito dalla direttiva 2011/95, ciò «non è, a priori, privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale». La stessa direttiva 2011/95 riconosce l’esistenza di un legame tra i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato e, in particolare, per garantire il mantenimento dell’unità del nucleo familiare del rifugiato e «la logica della protezione internazionale», prevedendo, in termini generali, all’articolo 23, paragrafo 1, l’obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale. Si è precisato (par.73) che attribuire, nel caso in esame, il riconoscimento eventuale dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria «al figlio e al coniuge della sig.ra in conseguenza del riconoscimento di un siffatto status in capo a quest'ultima» potrebbe presentare, a motivo dell'esigenza di mantenimento dell'unità del nucleo familiare (garantita dall’art.23 della direttiva) degli interessati, «un nesso con la logica di protezione internazionale che ha portato a quest'ultimo riconoscimento». Con la sentenza successiva del 9/11/2021 ([OSCURATO:PERSONA]91/20, LW), su domanda di pronuncia pregiudiziale vertente (in causa pendente davanti al giudice tedesco promossa dalla madre tunisina, a nome e per conto della figlia minore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel 2017, da relazione tra la prima e un cittadino siriano, invocando il diritto della minore, cittadina tunisina anch’essa, non coniugata allo status di rifugiato già riconosciuto a suo padre in Germania) sull’interpretazione dell’articolo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, si è ribadito che un’eventuale disposizione nazionale, che preveda l'estensione automatica titolo derivativo dello statusdi rifugiato al figlio minore di una persona alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia individualmente o meno diritto al riconoscimento di detto status, è connessa alla «logica della protezione internazionale», anche se possono esserci situazioni in cui siffatta estensione automatica potrebbe non essere B.W. conforme alla direttiva 2011/95 e cioè quando ciò si è incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato. Una disposizione nazionale che contempli tale estensione automatica, a titolo derivato, dello status di rifugiato al figlio minore di una persona, alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia o meno individualmente diritto al riconoscimento del suddetto status e anche nel caso in cui lo stesso figlio sia nato nello Stato membro ospitante, in quanto «perseguel’obiettivo di proteggere il nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale e di mantenerne l’unità», è connessa alla «logica della protezione internazionale», a meno che la persona (il figlio minore) sia esclusa dallo status di rifugiato a norma dell’art.12 della stessa direttiva ovvero l’estensione sia «incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato» secondo l’art.23, par.2, della direttiva (ad es.qualora tale figlio abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante o un’altra cittadinanza che, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, gli dia diritto ad un trattamento migliore in tale Stato membro rispetto a quello risultante da un’estensione siffatta). Si è ricordato che devono essere comunque rispettati i diritti fondamentali sanciti nella Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare, e i diritti del bambino, riconosciuti dall’articolo 24 della Carta, tra i quali figura, al paragrafo 2 di quest’ultima disposizione, l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino e che l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha precisato: «il principio dell’unità del nucleo familiare deriva dall’atto finale della Conferenza del 1951 dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, nonché dalla legislazione in materia di diritti umani. La maggior parte degli Stati membri [dell’Unione europea] prevede uno status derivato per i familiari dei rifugiati. Anche l’esperienza [dell’UNHCR] mostra che questo è generalmente il modo più pratico di procedere. Esistono, tuttavia, situazioni in cui il principio dello status derivato non deve essere applicato, vale a dire allorché i familiari intendono chiedere asilo su base individuale oppure quando il riconoscimento dello status derivato sarebbe incompatibile con il loro status personale, ad esempio perché sono cittadini del paese ospitante o perché la loro cittadinanza dà loro diritto a un trattamento migliore». 2.3. Questa Corte (Cass. 29527/2024) -nel rigettare il ricorso proposto da una cittadina irachena, la quale aveva chiesto l’estensione, a titolo derivato, del riconoscimento dello status di rifugiato ottenuto dalla figlia, allegando l’esigenza di mantenere l’unità familiare con la stessa e di assistere quest’ultima, affetta da disabilità - ha affermato che la direttiva «qualifiche» 2011/95/CE, così come interpretata dalla Corte di giustizia (nella sentenza del 4 ottobre 2018, C-652/16, punto 68), non prevede che gli Stati membri «debbano estendere automaticamente ai figli minori dei rifugiati tale status», ma si limita ad affermare che la normativa nazionale «può»prevedere tale riconoscimento a titolo derivato ai fini del mantenimento dell'unità familiare a determinate condizioni (non sussistenza di cause di esclusioni e che l'interessato non abbia diritto in ragione del suo status giuridico personale a un trattamento migliore in altro Stato membro). La legislazione nazionale italiana infatti non prevede tale estensione automatica, a titolo derivato, del riconoscimento della protezione internazionale né per i figli minori dei rifugiati né per gli altri familiari e, nella sentenza citata del 2024 di questa Corte, si è rilevato che la particolare situazione in cui viveva il ricorrente, ai fini del mantenimento dell’unità familiare, potesse essere tutelata per altre vie e cioè tramite la protezione speciale (art.19 del d.lgs. 286/1998 ratione temporis vigente, che anche nella formulazione attuale prevede quale causa ostativa all'espulsione il sussistere degli obblighi costituzionali e convenzionali di cui all'articolo 5 comma 6 dello stesso testo unico), in conformità alla Direttiva qualifiche. B.W. Il par.2 dell’art.23 della direttiva 2011/95/UE, si è ricordato, prevede che il familiare del beneficiario di protezione internazionale, anche se individualmente non abbia diritto a tale protezione, deve poter godere dei relativi benefici, vale a dire di un permesso di soggiorno. 2.4. Tuttavia, nel presente giudizio rileva e si invoca, invece, la violazione del secondo comma dell’art.6 D.Lgs. n, 25/2008 che consente comunque che «la domanda» di protezione internazionale «si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa», potendo la domanda essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. In tale ipotesi, la domanda dei figli minori dei coniugi, presentata a loro nome e per conto dai genitori, e fondata in parte sugli stessi motivi invocati dagli stessi, in parte su motivi propri delle minori (quali lo stato di salute), doveva essere esaminata congiuntamente a quella della madre e del padre, ma anche in via autonoma (con riguardo ad es. ai motivi di salute propri delle minori). Il relativo esame deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate. Nel giudizio devono quindi essere prese in esame le due domande, dei genitori e delle minori, presenti in Italia e che vivono con i primi. Il che, nella specie, non è avvenuto. Si osserva, al riguardo, che, essendo stato allegato il concreto pericolo per le minori di essere esposte a un danno grave anche alla luce delle loro condizioni di salute, il giudice di primo grado avrebbe dovuto quantomeno acquisire informazioni circa la capacità del sistema sanitario tunisino di garantire cure mediche adeguate a entrambe le bambine. Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto: In materia di protezione internazionale, ove il genitore presenti domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, secondo il quale «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore», il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione in sede amministrativa, deve prendere in esame le due domande, del genitore e del minore. relativo esame individuale deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate». 3. Il secondo motivo, in punto di diniego dello status di rifugiato, è fondato nei sensi di cui appresso. Il marito ricorrente aveva evidenziato, nel ricorso, pagina 2, che, «In caso di rimpatrio, teme di essere arrestato e processato sia per i debiti non pagati, sia per aver espatriato senza attendere la risposta delle sue dimissioni dall’esercito tunisino». Orbene, mentre riguardo al periodo trascorso nell’esercito il Tribunale, al pari della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto il racconto generico e non attendibile, in relazione alla grave esposizione debitoria accumulata dal richiedente verso le banche e al timore paventato di essere arrestato in caso di rientro in Tunisia, il Tribunale non ha ritenuto di soffermarsi nonostante il racconto dell’istante al riguardo sia stato ritenuto genuino sia dalla Commissione che dal Giudice di primo grado. Il vizio motivazionale denunciato è quindi fondato nei limiti suddetti. 4. Il terzo motivo, seppure attinente a protezione - cd. minore - speciale nazionale, merita del pari accoglimento. Lamentano i ricorrenti che, quanto al permesso di soggiorno per protezione speciale, da vagliarsi alla luce dalla nuova formulazione dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D. L. 20 del 2023, essendo stata presentata la domanda dopo l’estate 2023, si sia del tutto omessa ogni valutazione in merito alle esigenze di protezione delle figlie minori, che vivono con i genitori, e della loro vulnerabilità, legata alle condizioni di salute, oltre che del loro inserimento scolastico e delle conseguenze cui andrebbero incontro in caso di rimpatrio. Ai fini dell’integrazione socio-lavorativa in Italia, i ricorrenti deducono poi che risulta essere stata completamente ignorata l’assunzione del padre con contratto a termine fino al 2026 come da [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Questa Corte (Cass. 29593/2025), pronunciando ex art.363 bis cod. proc. civ. in sede di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Venezia, ha affermato che, anche successivamente alle modifiche normative del 2023, il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della CEDU e dagli obblighi costituzionali, non è pregiudicato e che i legami familiari, la presenza prolungata nel territorio nazionale, le relazioni sociali intessute e il grado di integrazione lavorativa sono elementi che, se comparati con le condizioni nel paese d'origine, possono giustificare la protezione complementare dello straniero. Si è affermato il seguente principio di diritto: «La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole». Si è, in motivazione, evidenziato che il comma 1.1. dell’art. 19 del testo unico, nella parte superstite dopo l’intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso altro Stato, «qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6» del medesimo d.lgs. (nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito nella legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi «costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Tra questi ultimi risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della [OSCURATO:PERSONA], le cui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell’ordinamento interno alla Carta repubblicana. Resta fermo che «la protezione non può essere accordata in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità», non essendo ipotizzabile «un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri». Difatti, «la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall’allegazione di una generale condizione di povertà del Paese di provenienza, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della carestia» (così Cass., Sez. I, 13 maggio 2025, n. 12768). In motivazione, si è ricordato che la protezione complementare – non direttamente regolata dal diritto dell'Unione europea, che pure la contempla, rimettendo alla legislazione degli Stati membri se ed in quali termini riconoscerla e che quindi costituisce un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno – risponde a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura e si tratta di una protezione nazionale, appunto complementare rispetto alla protezione internazionale, con una configurazione distinta e autonoma rispetto alle due forme di protezione maggiore (il rifugio e la protezione sussidiaria), il cui perimetro è affidato ad una clausola di carattere elastico, priva di fattispecie, a tutela di situazioni vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano. Si sono richiamate, in particolare, Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, il cui indirizzo è stato confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze 13 novembre 2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461, e successivamente, Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, che hanno condiviso l'orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di «proporzionalità inversa» tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio (principio già enunciato in Cass. 1104/2020). Questa Corte poi, con le recenti ordinanze n. 29450/2025 e n. 5084/2024, nell’accogliere il ricorso dello straniero, in punto di protezione speciale, ha ribadito rilevanti principi di diritto affermati dalla Cassazione in tema di prova dell’integrazione lavorativa in Italia, ai fini della protezione speciale o complementare, in particolare quelli secondo i quali «la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un'analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza» (richiamando Cass. 23571/2022) e «ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato» (richiamando Cass.27475/2023). Vanno anche richiamate, in conformità a tali principi, Cass. 8377/2025, Cass. 9892/2024, Cass. n. 11898/2025. Peraltro, questa Corte ha già evidenziato che nella valutazione degli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia, da valutarsi superando il giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d’origine previsto dalla previgente disciplina della protezione umanitaria. Anche tale motivo va accolto, stante le carenze motivazioni in punto di esame della domanda dei ricorrenti di protezione speciale nell’interesse proprio e delle figlie minori. 5.Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Il giud