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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11809/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26/2017, depositata il 26/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del Banco di Napoli, impugnò dinanzialla CTP di Matera il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delleritenute IRPEF relative agli anni 1998-2009, effettuate dall’istituto dicredito senza applicare l’aliquota del 12,50%, in violazione, dunque,dell’art. 48-bis, lett. d, TUIR (nel testo ratione temporis vigente).Numero registro generale 19809/2017Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 11809/2026Data pubblicazione 29/04/20262.

I giudici di primo grado accolsero parzialmente il ricorso, ritenendoche al contribuente non spettasse il rimborso per gli anni dal 1998 al2004, essendo egli incorso nella decadenza dal termine di quarantottomesi previsto dall’art. 38 d.p.r. n. 602/1973.3.

Riformando la sentenza di primo grado, la CTR della Basilicatadispose il rimborso “di quanto erroneamente trattenuto dal 15.09.2000 al31.12.2004”, facendo richiamo al disposto dell’art. 10, comma 1, delloStatuto del contribuente, a mente del quale “i rapporti tra contribuente eamministrazione finanziaria sono improntati al principio dellacollaborazione e della buona fede”.4.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza peromessa o apparente motivazione, non avendo i giudici di secondo gradopreso posizione in alcun modo sulle ragioni della ritenuta inapplicabilità deltermine decadenziale ex art. 38 d.p.r. n. 602/1973.Il motivo è infondato, mostrandosi la motivazione della sentenzaimpugnata idonea ad attingere il cd. minimo costituzionale, segnatamentenella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla richiesta del controricorrente,il limite di prescrizione decennale, in ragione della qualificazione dellaritenuta in eccesso quale indebito oggettivo.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 38, comma 1,d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 2946 c.c., per essere applicabile il terminedecadenziale contemplato dalla prima delle disposizioni citate aqualsivoglia tipologia di indebito, ad eccezione dell’ipotesi in cui “vengaespunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per declaratoriadi incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’interafattispecie del tributo” (Cass., n. 12269/2017).Numero registro generale 19809/2017Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 11809/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il motivo è fondato, in ragione delle argomentazioni spese da Cass., n.12269/2017 (dalle quali non v’è ragione di discostarsi), che ha posto inevidenza il “chiaro dettato normativo dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 ilquale contempla tra i presupposti per l'istanza di rimborso la inesistenzatotale o parziale dell'obbligo di versamento e [il] consolidatoorientamento, in materia, di questa Corte, la quale ha già statuito che «intema di rimborso delle imposte sui redditi, l'indebito tributario è soggettoai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi diimposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l'erroneainterpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme didiritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilitàretroattiva» (Cass. 05/11/2015, n. 22656; Cass. 17/03/2006, n. 5978;conf.

Cass. 06/09/2004, n. 17918; Cass. 10/06/2008, n. 15276)”.Pertanto – ha concluso la sentenza in discorso -, “la scadenza del termineper richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di daree avere tra contribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapportotributario (v.

Cass. 21/04/2011, n. 9223), con la conseguenza che ilcontenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione (Cass.22/07/2009, n. 17009)”.3.

Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 10, comma 1, e 6,comma 2, dalla l. n. 212/2000 e dell’art. 2935 c.c., per avere la CTR fattodecorrere il termine per richiedere il rimborso “non dal momento delverificarsi dell’indebito, ma da quando la parte, nei suoi rapporti conl’amministrazione, è stata messa in condizione di conoscere l’esistenzadell’indebito medesimo”.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente, fermo restando che– ove pure si voglia far discendere, dalla (non chiara) motivazione dellasentenza impugnata, l’implicita statuizione indicata dalla ricorrente - ildisposto dell’art. 10 dello Statuto dei contribuenti non incidesull’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione o decadenza,Numero registro generale 19809/2017Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 11809/2026Data pubblicazione 29/04/2026trattandosi di norma preordinata a governare, a livello di clausolagenerale, le modalità di attuazione dell’obbligazione tributaria, in funzioneintegrativa delle specifiche disposizioni positive.4.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenzaimpugnata, potendosi conseguentemente decidere la causa nel merito (aisensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c.), con il rigettodell’originario ricorso del contribuente, stante l’intervenuta decadenza daldiritto al rimborso con riferimento alle annualità dal 2000 al 2004 (leuniche sulle quali il contenzioso è venuto a concentrarsi a seguito dellestatuizioni della sentenza di secondo grado), a fronte di un’istanza ex art.38 d.p.r. n. 602/1973 avanzata solo nel 2010.5.

Le spese dell’intero processo si liquidano in dispositivo, tenuto contodel disposto di cui all’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992.

P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dimerito che liquida, per il primo grado, in € 2.000,00 per compensiprofessionali e, per il secondo grado, in € 3.000,00 per compensiprofessionali, in entrambi i casi oltre alle spese prenotate a debito;condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/2017, depositata il 26/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del Banco di Napoli, impugnò dinanzialla CTP di Matera il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delleritenute IRPEF relative agli anni 1998-2009, effettuate dall’istituto dicredito senza applicare l’aliquota del 12,50%, in violazione, dunque,dell’art. 48-bis, lett. d, TUIR (nel testo ratione temporis vigente).Numero registro generale 19809/2017Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 11809/2026Data pubblicazione 29/04/20262. I giudici di primo grado accolsero parzialmente il ricorso, ritenendoche al contribuente non spettasse il rimborso per gli anni dal 1998 al2004, essendo egli incorso nella decadenza dal termine di quarantottomesi previsto dall’art. 38 d.p.r. n. 602/1973.3. Riformando la sentenza di primo grado, la CTR della Basilicatadispose il rimborso “di quanto erroneamente trattenuto dal 15.09.2000 al31.12.2004”, facendo richiamo al disposto dell’art. 10, comma 1, delloStatuto del contribuente, a mente del quale “i rapporti tra contribuente eamministrazione finanziaria sono improntati al principio dellacollaborazione e della buona fede”.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza peromessa o apparente motivazione, non avendo i giudici di secondo gradopreso posizione in alcun modo sulle ragioni della ritenuta inapplicabilità deltermine decadenziale ex art. 38 d.p.r. n. 602/1973.Il motivo è infondato, mostrandosi la motivazione della sentenzaimpugnata idonea ad attingere il cd. minimo costituzionale, segnatamentenella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla richiesta del controricorrente,il limite di prescrizione decennale, in ragione della qualificazione dellaritenuta in eccesso quale indebito oggettivo.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 38, comma 1,d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 2946 c.c., per essere applicabile il terminedecadenziale contemplato dalla prima delle disposizioni citate aqualsivoglia tipologia di indebito, ad eccezione dell’ipotesi in cui “vengaespunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per declaratoriadi incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’interafattispecie del tributo” (Cass., n. 12269/2017).Numero registro generale 19809/2017Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 11809/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il motivo è fondato, in ragione delle argomentazioni spese da Cass., n.12269/2017 (dalle quali non v’è ragione di discostarsi), che ha posto inevidenza il “chiaro dettato normativo dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 ilquale contempla tra i presupposti per l'istanza di rimborso la inesistenzatotale o parziale dell'obbligo di versamento e [il] consolidatoorientamento, in materia, di questa Corte, la quale ha già statuito che «intema di rimborso delle imposte sui redditi, l'indebito tributario è soggettoai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi diimposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l'erroneainterpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme didiritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilitàretroattiva» (Cass. 05/11/2015, n. 22656; Cass. 17/03/2006, n. 5978;conf. Cass. 06/09/2004, n. 17918; Cass. 10/06/2008, n. 15276)”.Pertanto – ha concluso la sentenza in discorso -, “la scadenza del termineper richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di daree avere tra contribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapportotributario (v. Cass. 21/04/2011, n. 9223), con la conseguenza che ilcontenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione (Cass.22/07/2009, n. 17009)”.3. Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 10, comma 1, e 6,comma 2, dalla l. n. 212/2000 e dell’art. 2935 c.c., per avere la CTR fattodecorrere il termine per richiedere il rimborso “non dal momento delverificarsi dell’indebito, ma da quando la parte, nei suoi rapporti conl’amministrazione, è stata messa in condizione di conoscere l’esistenzadell’indebito medesimo”.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente, fermo restando che– ove pure si voglia far discendere, dalla (non chiara) motivazione dellasentenza impugnata, l’implicita statuizione indicata dalla ricorrente - ildisposto dell’art. 10 dello Statuto dei contribuenti non incidesull’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione o decadenza,Numero registro generale 19809/2017Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 11809/2026Data pubblicazione 29/04/2026trattandosi di norma preordinata a governare, a livello di clausolagenerale, le modalità di attuazione dell’obbligazione tributaria, in funzioneintegrativa delle specifiche disposizioni positive.4. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenzaimpugnata, potendosi conseguentemente decidere la causa nel merito (aisensi dell’art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c.), con il rigettodell’originario ricorso del contribuente, stante l’intervenuta decadenza daldiritto al rimborso con riferimento alle annualità dal 2000 al 2004 (leuniche sulle quali il contenzioso è venuto a concentrarsi a seguito dellestatuizioni della sentenza di secondo grado), a fronte di un’istanza ex art.38 d.p.r. n. 602/1973 avanzata solo nel 2010.5. Le spese dell’intero processo si liquidano in dispositivo, tenuto contodel disposto di cui all’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992. P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dimerito che liquida, per il primo grado, in € 2.000,00 per compensiprofessionali e, per il secondo grado, in € 3.000,00 per compensiprofessionali, in entrambi i casi oltre alle spese prenotate a debito;condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11809/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris