CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 24465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12390/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti econtroricorrenti a incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione , rappresentat a e di- fesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a in Romapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 799/2017 depositata il19/10/2017. 2di 7 – RG 12390/2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2013 la committente [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappre- sentante di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in un’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. per vizi di costruzione di un immobile, con domanda dirisarcimento dei danni. Allegate erano infiltrazioni d'acquadovute a cattiva esecuzione di opere di impermea- bilizzazione dell'edificio, onde si era resanecessaria una second a pavi- mentazione. L’azione è accolta in primo e in secondo grado. La Corte di appello ha accertato che: (a) l'entità delle infiltrazioni comporta l'applicazione dell’art. 1669 c.c.; (b) il dies a quodel termine di un anno dalla scoperta dei vizi per la denunzia coincide con il giorno in cui si consegue conoscenza completa dei medesimi e delle loro cause sulla base di un accertamento tecnico, che nel caso di specie è da iden- tificare con l’ultimazione (in data successiva al 13/03/2012) della con- sulenza tecnica di parte attrice; (c) anche se si condividesse l’imposta- zione meno favorevole all’attrice adottata dal giudice di primo grado, che ha identificato il dies a quo con la data (12/09/2011) in cui l’am- ministratore del condominio rilevò l’esistenza dei vizi e scrisse alla com- mittente e all’appaltatrice, sono rispettati sia il termine (un anno dalla scoperta) per la denunzia dei vizi (avvenuta il 27/01/2012), che il ter- mine (un anno dalla denunzia) per l’esercizio dell’azione (proposta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con tre mo- tivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controri- corso, illustrato da memoria. Propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]- zioni in liquidazione (fatto proprio dal Fallimento della medesima con 3di 7 – RG 12390/2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comparsa e successiva memoria), cui aderisce parte ricorrente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano vizi della motivazione, in particolare il difetto di chiara ed ordinata esposizione delle ragioni della decisione, omissione o non comprensibilità delle norme applicate. Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, co. 6 Cost.Con il secondo motivo si censura che il momento della scoperta dei vizi sia stata identificato con l ’ultimazione della consulenza tecnica di parte. La posticipazione del termine di denunzia può legittimamente invocarsi «solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettiva- mente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e sta- bilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato». Si deduce viola- zione dell’art. 1669 c.c. Con il terzo motivo si denuncia omissione di pronuncia sul terzo mo- tivo di appello relativo la violazione delle norme sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove. Si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. 2. -Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura che [OSCURATO:PERSONA] sia stata ritenuta legittimata ad agire ex art. 1669 c.c. per i danni alle parti comuni dell’edificio, mentre la legittimazione in rela- zione a ciò spetta esclusivamente all’amministratore di condominio. Si deduce violazione dell’art. 81 c.p.c. Con il secondo motivo si censura che l’azione in giudizio sia stata qualificata come ex art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili), anziché ex art. 1667 c.c. (difformità e vizi dell’opera). 4di 7 – RG 12390/2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo del ricorso incidentale ripropone la sostanza del primo motivo del ricorso principale, profilando una censura di omis- sione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. 4.1.– I due ricorsi (principale e incidentale) sono da rigettare. I tre motivi del ricorso principale possono esaminarsi contestual- mente. Infatti, sono caratterizzati dalla medesima impostazione, ispi- rata dall’ideanon corretta che: (a) si possa dischiudere la prospettiva di un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori nella ricostruzione e apprezza- mento della situazione di fatto rilevante; (b) di conseguenza, si possa chiedere ad una corte di legittimità di sovrapporre il proprio apprezza- mento dei fatti rilevanti alla valutazione delle corti di merito, ove que- sta sia attestata da una motivazione effettiva, resoluta e coerente (o comunque riducibile a coerenza). Quanto al primomotivo, esso trae alimento dal lapsus calami in cui la Corte è incorsa ad un certo punto nel definire il termine per la de- nunzia (dalla scoperta) come di prescrizione e non di decadenza.Con- finata nell’irrilevanza tale imperfezione, la motivazione è sensata. S e ne sono riportati gli snodi salienti nel secondo capoverso dei «fatti di causa». L’esame del secondomotivo è agevolato se si riporta la parte cen- surata della sentenza, essenzialmente la seguente: «Il giudice di primo grado […] ha sostenuto che la data del 12/09/2011 rappresenta il dies a quoai fini della denuncia, mentre l'epoca di quest'ultima è collocabile nel 27/01/2012, data della raccomandata inviata dall'attrice alla con- venuta: l'azione giudiziale è stata promossa in data 08/01/2013, men- tre la consulenza di parte è certamente successiva all'ultima missiva della Salviati in atti, che è del 13/03/2012, anche se l'accertamento della sua data effettiva non è possibile sulla base degli atti di causa. 5di 7 – RG 12390/2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Anche se si condividesse l'impostazione meno favorevole all'appellata adottata dal primo giudice, rispetto a quella qui sostenuta, i tempi di legge per la denuncia dei vizi e per l'esercizio dell'azione sono stati rispettati e l'eccezione non è fondata. […] Dalla missiva dell'Arch. Rossi del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in atti, rivolta a ciascuna delle società costituite nel presente giudizio, può desumersi l'esistenza di alcuni dei vizi, oggetto della successiva denuncia e della consulenza tecnica, ma non può dirsi che subito dopo la consegna si fosse pervenuti alla piena consapevo- lezza della pluralità delle situazioni infiltrative (con distacchi d'intonaci e soprattutto con deformazioni delle tegole d'impermabilizzazione della copertura dell'edificio), che emergono dalla consulenza di parte della [OSCURATO:PERSONA]». Nel volgere dall’una ratio decidendi (della pronuncia di primo grado all’altra) alla propria (la si riveda indietro , «fatti di causa», secondo capoverso, lett. b), la corte territoriale avverte di dover più puntual- mente aderirealla tesi che il termine per la denunzia ex art. 1669 c.c. decorre da quandoil committente abbia conoscenza sicura dei difetti , la quale si ha allorché si sia manifestata la gravità d i questi ultimi e conseguita, sulla base di accertamenti tecnici, comprensionepiena del fenomeno ed imputazione delle cause , individuate chiaramente . Solo nelle ipotesi eccezionali in cui si abbia consapevolezza dell’entità dei difettie delle loro cause fin dal momento del la prima manifestazione (ciò che non si è verificato nel caso di specie), il dies a quo può essere fissato in un momento anteriore rispetto all’esito degli accertamenti tecnici (cfr. Cass. 27693/2019, tra le molte). Questo è l’orientamento di questa Corte, cui la sentenza impugnata aderisce. Quanto al terzo motivo,la pronuncia vi è ed attesta congruamente l’inammissibilità del tentativo della parte di sovrapporre il proprio ap- prezzamento a quello del giudice di merito, che non si espone a censure 6di 7 – RG 12390/2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. in sede di giudizio di legittimità. Infatti, il terzo motivo di appello ( ri- preso dal terzo motivo di ricorso ) , è valutato dal la Corte di appello quale«replica dei primi due», inoltre « da esso si desume una erronea ricostruzione dei fatti, oltre al loro travisamento, che avrebbero deter- minato da parte del giudice di primo grado, violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.». Il ricorso principale è rigettato. 4.2. –Si passa all’infondatezza del ricorso incidentale . Il primo motivo trae a bersaglio il seguente passo della sentenza impugnata: [OSCURATO:PERSONA] «è rimasta intestataria di un consi- stente numero di unità immobiliari, anch'esse interessate alle infiltra- zioni lamentate nell'atto di citazione. Legittimato alla proposizione dell'azione ex art 1669 c.c., di regola è l'amministratore del condomi- nio, ma contestuale è la legittimazione di ciascuno dei condomini, come la società appellata, anche in assenza di partecipazione al giudizio di altri condomini interessati, stante la natura personale dell'azione espe- rita […]. La società Salviati era quindi legittimata all'esercizio dell'a- zione intentata contro i professionisti e la società appaltatrice per quanto concerneva gli immobili, dei quali figura ancora comproprieta- ria, e le parti comuni dei medesimi, per queste ultime in luogo dell'am- ministratore. […] L'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Salviati è stata pertanto rigettata dal giudice di primo grado […] e detto capo della sentenza impugnata deve essere confermato». La censura di difetto di legittimazione è infondata. Nelle controversie che pur investono le parti comuni dell’edificio condominiale , ciascun condòmino ha legittimazione ad agire autonoma e concorrente con quella dell'amministratore. Tale è l’orientamento di questa Corte (per l’argomentazione si rinvia a Cass. SU 10934/2019) che raccoglie l’ade- sione della corte territoriale. 7di 7 – RG 12390/2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al secondo motivo, accertati i difetti dell’opera nei termini in cui sono stati profilati nel giudizio di merito, corretta è la qualificazione giuridica dell’azione come ex art. 1669 c.c. e non già ex art. 1667 c.c. Sul punto è sufficiente il rinvio a Cass. SU 7756/2017. Quanto al terzo motivo,l’infondatezza della censura di omessa pro- nuncia si desume dalle arg omentazioni già svolte nel paragrafo 4.1., terzo capoverso, ove si rinvia ulteriormenteal secondo capoverso dei «fatti di causa». Il ricorso incidentale è rigettato. 5. – Sono rigettati i l ricorso principale e il ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle dueparti ricorrent i (principale , incidentale), di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di con- tributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rim- borso delle spese del presente giudizio in favore dellaSalviati, che li- quida in € 4.300, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge; compensa le spese tra Rossi e Tema. Sussistono i presupposti proc