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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40449/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11258/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti, che l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di reclusione ed C 300 di multa per i reati di furto aggravato e lesioni.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla luce della dedotta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità, avendo, oltretutto, la Corte territoriale ritenuto riscontrato il narrato del propalante dalle immagini della videosorveglianza, che smentiscono anche la versione difensiva.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle scriminanti ex artt. 52 o 54 c.p., è inammissibile, alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito, ritenuta incompatibile con le situazioni tipiche delle cause di giustificazione invocate dalla difesa, atteso l'intento reciprocamente lesivo manifestato dai due soggetti imputati nel presente procedimento.

La Corte territoriale ha fatto buon governo della regula juris secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, né quella di cui all'art. 54 cod. pen., da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861 - 01).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dertricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 \ Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11258/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti, che l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di reclusione ed C 300 di multa per i reati di furto aggravato e lesioni. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla luce della dedotta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità, avendo, oltretutto, la Corte territoriale ritenuto riscontrato il narrato del propalante dalle immagini della videosorveglianza, che smentiscono anche la versione difensiva. Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle scriminanti ex artt. 52 o 54 c.p., è inammissibile, alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito, ritenuta incompatibile con le situazioni tipiche delle cause di giustificazione invocate dalla difesa, atteso l'intento reciprocamente lesivo manifestato dai due soggetti imputati nel presente procedimento. La Corte territoriale ha fatto buon governo della regula juris secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, né quella di cui all'art. 54 cod. pen., da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dertricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 \ Il co
Sentenza Cassazione n. 40449/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris