Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 1963

Cassazione n. 12026/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1963avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice per leindagini preliminari di Cosenza, con cui veniva applicata la misura degli arresti domiciliari inrelazione al concorso nel reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; secondo laprovvisoria imputazione, quest’ultimo veniva costretto con violenza a consegnareun’autovettura jeep e un orologio, ad asserita compensazione di un debito di droga,quantificato dagli aggressori in euro 200.

2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con i quali si duole di violazione di legge e viziodi motivazione, in relazione al giudizio di gravità indiziaria, privo di precisa descrizione diazioni e condotte poste in essere dal ricorrente e basato sulla valorizzazione di indiziininfluenti (quali, in particolare, la mera presenza del ricorrente, notata duranteappostamento della p.g., a bordo della jeep, mentre seguiva altre auto guidate daicoindagati, e un’unica intercettazione, nella quale il ricorrente veniva menzionato daiconversanti).

Alcun riscontro oggettivo ha corroborato, peraltro, l’attività d’indagine.

Ilricorrente deduce, inoltre,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudiziosulle esigenze cautelari, ritenute sussistenti sulla base dei meri precedenti penali delricorrente, al di là di un’effettiva valutazione circa l’attualità e la concretezza del pericolo direiterazione del reato.

Indagine, quest’ultima, che deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza dai fatti accertati, come nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per intervenuta rinuncia al medesimo.2.

In data 22 gennaio 2026 è stata, infatti, trasmessa dal difensore del ricorrente, Avv.difensore per la rinuncia in oggetto.3.

Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso va pertantodichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.Non si ritiene di applicare al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1963avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice per leindagini preliminari di Cosenza, con cui veniva applicata la misura degli arresti domiciliari inrelazione al concorso nel reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; secondo laprovvisoria imputazione, quest’ultimo veniva  costretto con violenza a consegnareun’autovettura jeep e un orologio, ad asserita compensazione di un debito di droga,quantificato dagli aggressori in euro 200.      2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con i quali si duole di violazione di legge e viziodi motivazione, in relazione al giudizio di gravità indiziaria, privo di precisa descrizione diazioni e condotte poste in essere dal ricorrente e basato sulla valorizzazione di indiziininfluenti (quali, in particolare, la mera presenza del ricorrente, notata duranteappostamento della p.g., a bordo della jeep, mentre seguiva altre auto guidate daicoindagati, e un’unica intercettazione, nella quale il ricorrente veniva menzionato daiconversanti). Alcun riscontro oggettivo ha corroborato, peraltro, l’attività d’indagine. Ilricorrente deduce, inoltre,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudiziosulle esigenze cautelari, ritenute sussistenti sulla base dei meri precedenti penali delricorrente, al di là di un’effettiva valutazione circa l’attualità e la concretezza del pericolo direiterazione del reato. Indagine, quest’ultima, che deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza dai fatti accertati, come nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per intervenuta rinuncia al medesimo.2. In data 22 gennaio 2026 è stata, infatti, trasmessa dal difensore del ricorrente, Avv.difensore per la rinuncia in oggetto.3. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso va pertantodichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.Non si ritiene di applicare al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12026/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris