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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04509/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., per mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto l'imputata al momento del fatto (9 aprile 2019) risultava già gravata da due condanne irrevocabili per delitto (una pronunciata dal Tribunale di Milano il 15 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2015 e l'altra, pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 11 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 1 marzo 2016) aventi valenza ostativa, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n.1 cod. pen., ai fini della concessione del beneficio; che, infatti, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione del suddetto beneficio, deve richiamarsi il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 - 01); che, nel caso di specie, da un lato, i giudici di appello, come emerge da pag. 4 dell'impugnata sentenza, hanno richiamato la sussistenza di tre precedenti penali a carico della odierna ricorrente, e dall'altro lato, del tutto generiche e inconferenti risultano le argomentazioni difensive in ordine alla mancata conoscenza delle anteriori condanne da parte della predetta; rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., per mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto l'imputata al momento del fatto (9 aprile 2019) risultava già gravata da due condanne irrevocabili per delitto (una pronunciata dal Tribunale di Milano il 15 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2015 e l'altra, pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 11 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 1 marzo 2016) aventi valenza ostativa, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n.1 cod. pen., ai fini della concessione del beneficio; che, infatti, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione del suddetto beneficio, deve richiamarsi il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 - 01); che, nel caso di specie, da un lato, i giudici di appello, come emerge da pag. 4 dell'impugnata sentenza, hanno richiamato la sussistenza di tre precedenti penali a carico della odierna ricorrente, e dall'altro lato, del tutto generiche e inconferenti risultano le argomentazioni difensive in ordine alla mancata conoscenza delle anteriori condanne da parte della predetta; rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dic