CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 13386/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 06/05/2025udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’annullamento del provvedimento impugnatolette le memorie dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 20/01/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento del riesame proposto [OSCURATO:PERSONA] MariaIsabella, ha annullato il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta di sequestropreventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del denaro profitto del reato dicui al capo b) (art. 648-ter.1 cod. pen.) ritenendo insussistente il fumus dei reati presuppostodi cui al capo a) ( art. 640-bis cod. pen. ) e cioè la truffa in danno dell’Agea per un importo dieuro 590.320,08 e quella in danno dell’Ismea per un importo di euro 40.000,00, posti inessere in concorso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso un complessomeccanismo di cessioni societarie, giacchè gli artifici e raggiri, consistiti in operazionicommerciali poco trasparenti “non possono ritenersi causa efficiente dei vantaggipatrimoniali”, individuati nel riconoscimento dei contributi predetti.In particolare, il Tribunale, in sede di riesame ha ritenuto che, in relazione al momentodella erogazione del contributo in data 13/04/2018 da parte di Agea, quest’ultima avrebbedovuto essere a conoscenza del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva ottenuto ilcontributo, per effetto di successive cessioni, non era più proprietaria del terreno oggetto delprogetto finanziato, e che pendeva sulla stesso terreno un parallelo progetto, incompatibilecon il primo (cfr. pag. 10 dell’ordinanza), sicchè le condotte poste in essere dagli indagati,non risulterebbero penalmente rilevanti ai fini dell’erogazione dei contributi, dovuti, in realtà,a “cause ulteriori e diverse non oggetto di approfondimento alcuno”.Sottolinea il Tribunale che, in ogni caso, l’esistenza dei due distinti progetti, tra loroincompatibili, sullo stesso terreno avrebbe un rilievo marginale poiché il progetto finanziatodall’Agea risultava realizzato sicchè mancherebbe l’elemento dell’ingiusto profitto.Rispetto, poi, al delitto di reimpiego le operazioni infragruppo poste in esseresuccessivamente al 13/04/2018, mancando un “vincolo di destinazione delle somme”,rispetto a quelle ricevute a titolo di contribuzione, non presenterebbero carattere di illiceità.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreEuropeo [OSCURATO:PERSONA] il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto: erronea e falsaapplicazione della legge penale con riferimento all’art. 640-bis cod. pen.Il ricorrente, dopo una ampia ricostruzione della attività di indagine espletata, dellecircostanze di fatto emerse ed indicative di una complessa attività di triangolazionenegoziale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:SOCIETA]., in concorsocon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (specificamente enucleate ai capi a) e b) dellarubrica, ha evidenziato l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale laddove ha escluso lasussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., quale presupposto deldelitto di autoriciclaggio, evidenziando come tale valutazione si fosse sostanziata nel nonritenere le condotte, pur riconosciute nei loro contorni fattuali come connotate da opacità,causa efficiente dell’ingiusto vantaggio conseguito mediante l’erogazione del contributo inconto capitale in favore della ditta individuale Primula di [OSCURATO:PERSONA] di euro 590.320,08euro, somma poi distratta con una serie di operazioni contrattuali e bancarie verso altrisoggetti fisici e giuridici, tutti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contributo che venivaconcesso nonostante sui terreni in questione ed oggetto della valutazione Agea gravasse ilpatto di riservato dominio a favore della Ismea, che a sua volta aveva concesso uncontributo agevolativo (per finalità diverse) con dilazione trentennale del prezzo di cessionein favore, sempre, della ditta Primula di [OSCURATO:PERSONA].La parte ricorrente ha sottolineato come, nel complesso delle operazioni economichedescritte, la valutazione del fumus in ordine alla truffa contestata dovesse prendere inconsiderazione ex ante la portata dei raggiri, e tale valutazione non poteva esserecondizionata da una eventuale negligenza, invece valorizzata dal provvedimento impugnato(con particolare riferimento alla condotta posta in essere dai funzionari addetti Ismea eAgea), della persona offesa dalla condotta posta in essere.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnatovenga annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] con memorie in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 20/01/2026 ha chiesto il rigetto e/o l’inammissibilità del ricorso delProcuratore generale rilevando che il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto ildissequestro di somme di denaro.A seguito della richiesta del Collegio sono pervenute informazioni integrative cheriguardano:il dissequestro in data 21/07/2025, di euro 130,00,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA].(amministrata Miagalagiu);la revoca del sequestro in data 08/07/2025, con riferimento ai capi 22, 23, 24, 25dell’incolpazione, con restituzione di quanto in sequestro alla Asso soc. coop.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta,competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.2. In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacatodella Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali ècircoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così comedispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che lagiurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando siaconstatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramenteapparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n.18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone,non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).3. Invero, in tema di sequestro preventivo si è costantemente affermato che “non ènecessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona neicui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissidelicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fattocontestato” (così Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01; nello stessosenso, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01) correlataall’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentanodi ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.4. Il Tribunale, nel caso di specie, ha reso una motivazione di carattere eccentrico edambiguo rispetto al tema devoluto, sostanzialmente apparente, e, dunque, in violazione dilegge, senza tener conto del complesso delle ragioni argomentative esposte nel corposoprovvedimento genetico, concentrandosi su elementi marginali, in evidente violazione dilegge.4.1. In tal senso è bene evidenziare come la motivazione del provvedimento impugnatoabbia valutato esclusivamente elementi relativi al fumus della condotta di cui al capo a) dellaimputazione provvisoria, senza esaminare il capo b) e il necessario collegamento tra le duefattispecie per come formulate, rappresentando la condotta di cui al capo a) il necessariopresupposto della condotta di cui al capo b) che aveva condotto alla apposizione delsequestro preventivo, oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunaledel riesame.E, in questa stessa prospettiva, va rilevato come l’elemento risolutivo della valutazionedel Tribunale è rappresentato dalla considerazione, ritenuta decisiva, secondo la quale lecondotte prodromiche e cioè le operazioni commerciali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. di cui è socia laIacona e la ditta individuale Primula di [OSCURATO:PERSONA], relative alla vendita del complessoaziendale ubicato in Mazzarone (CT) oggetto del finanziamento da parte di Agea,nonostante vengano definite dal Tribunale “opache”, non sono state ritenute “causaefficiente” dell’asserito indebito arricchimento patrimoniale costituito dalla contribuzioneAgea.4.2. Tale concetto di “causa efficiente” (cfr. pag. 10 dell’ordinanza), senza cheeffettivamente siano stati valutati gli elementi posti a base del sequestro preventivo, è statocorrelato ad una ulteriore considerazione, a sua volta parimenti ambigua e connotata daeccentricità rispetto alla imputazione provvisoria, che omette di considerare la correlazionetra capo a) e capo b) e che fa leva sulla “decisiva” mancanza di diligenza della personaoffesa, con particolare riferimento al ruolo dei funzionari coinvolti nelle pratiche avviate daPraedia (società riconducibile ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da Primula di [OSCURATO:PERSONA],dopo la cessione del terreno da parte della prima che aveva chiesto il finanziamento daAgea e dopo che la ditta della [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto da Ismea, altro finanziamento per unprogetto in chiaro rapporto di incompatibilità con il primo.4.3. In sostanza, il Tribunale ha omesso di effettuare la verifica in ordine allasussistenza del fumus del delitto di truffa quanto al profilo della idoneità della omissioneconsapevole ad indurre in errore, elemento questo da correlare ad alcune successiveconsiderazioni contenute nel provvedimento impugnato che hanno oggettivamenteevidenziato la presenza di una serie di rilevanti attività trasformative, sintomatiche edindicative degli elementi integrativi del fumus del delitto di cui al capo b) d’incolpazione(pagg. 9 e 10), con chiara emersione del vantaggio ingiusto perseguito, rappresentato, nelprovvedimento impugnato, dalla definizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dei propri rapportidebitori con l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena.Il Tribunale, nel giungere a tali conclusioni, non ha considerato il costante principioaffermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto ditruffa anche per effetto di una condotta omissiva che induca in errore la persona offesa eproduca danno in capo alla vittima (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Bedino, Rv.242649-01; Sez. 5, n. 33796 del 11/05/2023, Morandi, Rv. 285199-01): situazione - questa -chiaramente ricostruita dal provvedimento impugnato dove è stato evidenziato che nullaveniva dichiarato in ordine alla pendenza di un parallelo incompatibile progetto diretto adottenere il contributo Agea (pag. 10).Ciò posto, occorre considerare che appare rispettoso degli approdi ermeneutici diquesta Corte il richiamo effettuato dalla parte ricorrente (nello stesso senso le conclusionidel Procuratore generale) al principio secondo il quale in tema di truffa, l'idoneità degli artificie dei raggiri in danno di un organo della [OSCURATO:PERSONA] postula che la condotta,secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causarel'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiustovantaggio (Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv. 285048-01); di tal che, come giàevidenziato, il Tribunale ha fatto ricorso ad un concetto eccentrico, con argomentazioni inparte contraddittorie e in parte apodittiche (pur definendo sospette le operazioni negoziali eincompatibili i due progetti pendenti) e non ha tenuto conto dell’ulteriore principio di dirittosecondo il quale non rileva la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore, anchenell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente, inquanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino che determinal’attivazione del procedimento al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (Sez. 6, n. 36199 del16/09/2020, Sassano, Rv. 280178-01; Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283525-01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 1031 del 28/05/2025, Mambe, non mass.; Sez. 2, n.52318 del 27/09/2016, Riva, Rv. 288960-01).5. La motivazione risulta poi apparente, e dunque omessa, anche in relazione al delittodi cui al capo b) della imputazione provvisoria.In tal senso, si deve osservare che sono stati esplicitamente richiamati, senzaconsiderarne la effettiva portata, quanto al riscontro del fumus del delitto di autoriciclaggio, icontratti preliminari stipulati; contratti a cui hanno fatto seguito condotte che sono statedescritte, ma che non sono state conseguentemente valutate quali veri e propri illecititrasformativi, risultando di fatto omessa qualsiasi effettiva considerazione e motivazione sulpunto.Invero, è principio costantemente affermato in giurisprudenza che, in tema diautoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dallacommissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione otrasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attivitàcriminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integranola provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024,Albanese, Rv. 285933-01).6. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio,ricorrendo la violazione di legge nel senso di un vizio della motivazione così radicale darendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, come tale, assunto in violazione di legge (Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).In sede di rinvio, il Tribunale dovrà nuovamente valutare nell’ambito delle coordinateermeneutiche appena richiamate la sussistenza di elementi adeguati a riscontrare il fumuscommissi delicti quanto alla imputazione provvisoria di cui alle lettere a) e b). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Caltanissettacompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]