CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 16693/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Torino; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 settembre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il diniego espresso con decisione del MdS del 13 marzo 2024. In motivazione si evidenzia che la condizione detentiva resta regolata dalla particolare disposizione di legge di cui all’art. 4 bis ord.pen. - come novellata dal d.l. n.162 del 2022 - in ragione delle condanne per associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al narcotraffico. Pur nell’attuale sistema di presunzione legale - solo relativa - di pericolosità il Tribunale rileva che la particolare intensità del ruolo associativo, l’assenza di concrete iniziative riparatorie, l’assenza di specifiche allegazioni da parte dell’istante, conducono al rigetto del reclamo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta, in particolare, che erano stati forniti elementi tesi a rappresentare l’assenza di contatti con la realtà criminale di provenienza e l’assenza del pericolo di ripristino, in rapporto al regolare comportamento tenuto in carcere, al mantenimento dei colloqui solo con i familiari e alla assenza di pendenze giudiziarie tanto in Calabria che in Lombardia. Si contesta la possibilità di realizzare il risarcimento dei danni, data la impossidenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Il Tribunale ha respinto il reclamo (che non è stato dichiarato inammissibile) e ha indicato, con congrua motivazione, come la particolare intensità e rilevanza del ruolo associativo svolto – in libertà – da [OSCURATO:PERSONA] rappresentino un aspetto di seria concretizzazione della presunzione relativa di pericolosità di cui all’art.4 bis ord.pen. . A fronte di ciò le allegazioni difensive non hanno una portata tale da incrinare la logicità delle argomentazioni espresse dal Tribunale, pur dovendosi dare atto della oggettiva difficoltà di allegare elementi di prova (diversi dall’avvio del percorso collaborativo) che siano idonei, nel caso concreto, a dimostrare la inesistenza anche di un mero ‘pericolo di ripristino’ dei collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Sta di fatto, tuttavia, che le allegazioni circa la regolarità del percorso carcerario non sono -in quanto tali - idonee a determinare un superamento della presunzione, sia in ragione dell’espresso dettato legislativo che in rapporto alle specifiche argomentazioni espresse dal Tribunale circa la condizione dell’Ascone, non essendo emerso alcun concreto indicatore di ravvedimento o di avvio di un serio processo di revisione critica. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente