CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23197/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VI), Strada delle Scuole n. 136; –intimato – IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23197/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della COMM.TRIB.REG.VENETO, sede di Venezia, n.447/2015, depositata il 2 / 3 /201 5 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 giugno 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate emise avviso di rettifica ai fini IRPEF, IRAP e IVA della dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) , esercente impresa individuale di posa in opera di infissi, relativamente all’anno d’imposta 2006. Contro il detto avviso, il contribuente propose ricorso dinanzi alla CTP di Vicenza, che lo accolse in parte. Suappello dell’Ufficio, la CTR del Veneto confermò la sentenza di primo grado. Contro la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: il Collegio rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso. Agli atti, infatti, vi è solo la prova della consegna del ricorso all’[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Roma, nonché della spedizione del ricorso stesso, a mezzo del servizio postale, al domiciliatario del contribuente nel giudizio di appello. Manca la prova del buon esito del procedimento notificatorio, non rinvenendosi agli atti del fascicolol’avviso di ricevimento di copia del ricorsosottoscritto dal destinatario della notificazione. r.g. n. 23197/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, pertanto, essendo rimasto intimato il contribuente, deve essere dichiarato inammissibile(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021, Rv. 661937 -01). Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in