Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 22848/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

TO DbtT.n EIisabef..4rrnbiio SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ischia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28 novembre 2025, in relazione ai reati di cui agli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, avente ad oggetto le aree site nel comune di Barano A d'Ischia, località 'Spiaggia dei Maronti, ove insiste il complesso denominato "[OSCURATO:PERSONA]", nonché tutte le opere rientranti sulle dette aree di proprietà della 4§ società "[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socia accomandataria e rappresentante legale.

Il Tribunale cautelare ha ritenuto che la ricorrente, in quanto indagata non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, non fosse legittimata a proporre gravame, in quanto priva, in proprio, di interesse alla restituzione.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione agli artt. 322, 324, 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali, in relazione agli artt. 125, comma 3, 322 e 324 cod. proc. pen.

Deduce la difesa che, fermo il principio della autonomia del procedimento di riesame rispetto al giudizio di merito, l'interesse alla proposizione del gravame cautelare reale per l'indagato va calibrato all'accertamento della insussistenza dei presupposti della misura reale che direttamente lo coinvolge in quanto soggetto sottoposto ad un procedimento penale, tanto che l'art. 322, comma 1, cod. proc. pen. distingue il soggetto interessato alla restituzione dall'indagato, così dimostrando che se l'interesse dell'indagato dovesse coincidere riduttivamente con quello alla mera restituzione del bene, detta distinzione sarebbe sostanzialmente inutile.

Richiama, quindi, la difesatiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, l'interesse va individuato con riferimento alla possibilità che dal riesame sortisca il dissequestro, a prescindere dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa sottoposta a sequestro, essendo ravvisabili, accanto alla restituzione, ulteriori rilevanti interessi ed effetti derivanti dalla demolizione del titolo cautelare.

A fronte di due orientamenti giurisprudenziali in materia, l'uno che individua il contenuto dell'interesse non nella restituzione della cosa, bensì con riferimento alla possibilità che dal riesame sortisca il dissequestro, l'altro che individua l'interesse esclusivamente nella restituzione della cosa come effetto del 2dissequestro, la difesa richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, deliberata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui informazione provvisoria è nel senso che la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame, ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

Lamenta, pertanto, la difesa come il Tribunale cautelare non si sia uniformato all'indirizzo interpretativo evincibile dalla informazione provvisoria delle Sezioni Unite, affermando che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto e attuale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro; conseguentemente, il Tribunale cautelare ha omesso di motivare sulle deduzioni difensive che investivano questioni di legittimità strutturale del titolo cautelare in riferimento alle quali l'interesse della ricorrente appariva ed appare evidente, quali: a) profili di inutilizzabilità del materiale investigativo compiuto oltre il termine di durata delle indagini preliminari; b) il potere del G.I.P. di pronunciarsi nuovamente e per gli stessi fatti in ordine al fumus commissi delicti ed al periculum in mora; c) la sussistenza del fumus commissi delicti per ciò che attiene alla estraneità della indagata alle contestazioni; d) la operatività di cause estintive del reato costituenti titolo cautelare, una delle quali operante ancor prima che si desse luogo all'instaurarsi del procedimento penale; e) la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e la sua corretta qualificazione giuridica.

3. E' pervenuta memoria degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia della ricorrente, con la quale si ribadisce che il Tribunale del riesame ha disatteso il principio evincibile dalla informazione provvisoria della decisione pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che i profili dedotti dalla difesa erano certamente idonei a dare conto della sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame cautelare, tenuto anche conto che il provvedimento impugnato assume che la ricorrente abbia commesso gravi inadempienze ai sensi dell'art. 2286 cod. civ. sui beni della compagine societaria, con evidenti ricadute di tipo risarcitorio nei riguardi della società e con il concreto ed attuale pericolo di esclusione dalla compagine a norma dell'art. 2286 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La ricorrente, indagata per violazione degli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non è proprietaria delle aree, sottoposte a sequestro, site nel 3comune di Barano d'Ischia, in località 'Spiaggia dei Maronti:4 ricadenti in Catasto nelle particelle 72, 96, 100, 102, 103, 147, 148, 150, 151, 152, 274, foglio

32. Emerge, infatti, dall'ordinanza del Tribunale del riesame, che l'area in sequestro è di proprietà della società '[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]11, di cui l'indagata è socia accomandataria e rappresentante legale: l'indagata ha tuttavia agito, con l'istanza di riesame prima, con il ricorso per cassazione poi, in proprio, e non in veste di rappresentante legale della società proprietaria delle aree in sequestro.

2. Tanto premesso, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - è attribuita, dall'art. 322 cod. proc. pen., all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelar', il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

2.1. In materia, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319).

In motivazione, le Sezioni Unite, nel prendere le mosse, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dalla richiamata distinzione tra la legittimazione e l'interesse, hanno affermato che trattasi di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.

In tema, vengono infatti in rilievo anche le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come indicato dall'uso della congiunzione "e" - e non necessariamente sovrapponibili.

Le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, 4postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiarata inammissibile.

In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.

In tale contesto, dunque, la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento.

Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare.

In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.

2.2. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce.

Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità.

3. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale cautelare di Napoli non ha fatto corretta applicazione di tali principi, affermando che nei procedimenti cautelari 5reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna, poiché, in caso di accoglimento delle prospettazioni difensive, i beni andrebbero restituiti alla società [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non già alla ricorrente, che ha agito in proprio e non quale legale rappresentante della società proprietaria, essendo sfornita di procura speciale, in tal modo non confrontandosi con i principi da ultimo stabiliti dalle Sezioni Unite.

Tuttavia, deve essere ricordato che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in tassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

Ed il richiamato principio è tanto più valido nel caso di ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in materia di sequestri, posto che in tal caso - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - l'impugnazione è consentita soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile in sede di legittimità soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

4. Ora, nel caso in esame, gli assunti contenuti nei motivi di ricorso sono generici, e, dunque, non decisivi e tali da dimostrare la sussistenza di un interesse ad impugnare nei termini stabiliti dalle Sezioni Unite.

Invero, questa Corte ha già chiarito che non è rilevante la sussistenza dell'interesse a confutare il fumus del reato contestato al fine di disarticolarlo in sede di impugnazione cautelare, non essendo configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132).

Ciò in quanto lo scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare è quello di assicurare una pregnante ed incisiva i1 --tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale.

Ne consegue che le deduzioni difensive - vertenti sulla inutilizzabilità del materiale investigativo, sulla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, sulla estraneità dell'indagata alle contestazioni, sulla operatività di cause estintive del reato, sulla esistenza di un giudicato cautelare - non sono dimostrative dell'esistenza di un interesse ad impugnare, concreto e attuale, con riferimento agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione giuridica della ricorrente, poiché, come ribadito da Sez.

U, Calvarese, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene, nella fattispecie insussistenti.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO DbtT.n EIisabef..4rrnbiio SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ischia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2025, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28 novembre 2025, in relazione ai reati di cui agli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, avente ad oggetto le aree site nel comune di Barano A d'Ischia, località 'Spiaggia dei Maronti, ove insiste il complesso denominato "[OSCURATO:PERSONA]", nonché tutte le opere rientranti sulle dette aree di proprietà della 4§ società "[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socia accomandataria e rappresentante legale. Il Tribunale cautelare ha ritenuto che la ricorrente, in quanto indagata non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, non fosse legittimata a proporre gravame, in quanto priva, in proprio, di interesse alla restituzione. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione agli artt. 322, 324, 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali, in relazione agli artt. 125, comma 3, 322 e 324 cod. proc. pen. Deduce la difesa che, fermo il principio della autonomia del procedimento di riesame rispetto al giudizio di merito, l'interesse alla proposizione del gravame cautelare reale per l'indagato va calibrato all'accertamento della insussistenza dei presupposti della misura reale che direttamente lo coinvolge in quanto soggetto sottoposto ad un procedimento penale, tanto che l'art. 322, comma 1, cod. proc. pen. distingue il soggetto interessato alla restituzione dall'indagato, così dimostrando che se l'interesse dell'indagato dovesse coincidere riduttivamente con quello alla mera restituzione del bene, detta distinzione sarebbe sostanzialmente inutile. Richiama, quindi, la difesatiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, l'interesse va individuato con riferimento alla possibilità che dal riesame sortisca il dissequestro, a prescindere dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa sottoposta a sequestro, essendo ravvisabili, accanto alla restituzione, ulteriori rilevanti interessi ed effetti derivanti dalla demolizione del titolo cautelare. A fronte di due orientamenti giurisprudenziali in materia, l'uno che individua il contenuto dell'interesse non nella restituzione della cosa, bensì con riferimento alla possibilità che dal riesame sortisca il dissequestro, l'altro che individua l'interesse esclusivamente nella restituzione della cosa come effetto del 2dissequestro, la difesa richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, deliberata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui informazione provvisoria è nel senso che la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame, ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Lamenta, pertanto, la difesa come il Tribunale cautelare non si sia uniformato all'indirizzo interpretativo evincibile dalla informazione provvisoria delle Sezioni Unite, affermando che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto e attuale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro; conseguentemente, il Tribunale cautelare ha omesso di motivare sulle deduzioni difensive che investivano questioni di legittimità strutturale del titolo cautelare in riferimento alle quali l'interesse della ricorrente appariva ed appare evidente, quali: a) profili di inutilizzabilità del materiale investigativo compiuto oltre il termine di durata delle indagini preliminari; b) il potere del G.I.P. di pronunciarsi nuovamente e per gli stessi fatti in ordine al fumus commissi delicti ed al periculum in mora; c) la sussistenza del fumus commissi delicti per ciò che attiene alla estraneità della indagata alle contestazioni; d) la operatività di cause estintive del reato costituenti titolo cautelare, una delle quali operante ancor prima che si desse luogo all'instaurarsi del procedimento penale; e) la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e la sua corretta qualificazione giuridica. 3. E' pervenuta memoria degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia della ricorrente, con la quale si ribadisce che il Tribunale del riesame ha disatteso il principio evincibile dalla informazione provvisoria della decisione pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che i profili dedotti dalla difesa erano certamente idonei a dare conto della sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame cautelare, tenuto anche conto che il provvedimento impugnato assume che la ricorrente abbia commesso gravi inadempienze ai sensi dell'art. 2286 cod. civ. sui beni della compagine societaria, con evidenti ricadute di tipo risarcitorio nei riguardi della società e con il concreto ed attuale pericolo di esclusione dalla compagine a norma dell'art. 2286 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente, indagata per violazione degli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non è proprietaria delle aree, sottoposte a sequestro, site nel 3comune di Barano d'Ischia, in località 'Spiaggia dei Maronti:4 ricadenti in Catasto nelle particelle 72, 96, 100, 102, 103, 147, 148, 150, 151, 152, 274, foglio 32. Emerge, infatti, dall'ordinanza del Tribunale del riesame, che l'area in sequestro è di proprietà della società '[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]11, di cui l'indagata è socia accomandataria e rappresentante legale: l'indagata ha tuttavia agito, con l'istanza di riesame prima, con il ricorso per cassazione poi, in proprio, e non in veste di rappresentante legale della società proprietaria delle aree in sequestro. 2. Tanto premesso, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - è attribuita, dall'art. 322 cod. proc. pen., all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelar', il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. 2.1. In materia, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319). In motivazione, le Sezioni Unite, nel prendere le mosse, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dalla richiamata distinzione tra la legittimazione e l'interesse, hanno affermato che trattasi di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. In tema, vengono infatti in rilievo anche le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come indicato dall'uso della congiunzione "e" - e non necessariamente sovrapponibili. Le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, 4postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. In tale contesto, dunque, la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare. In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. 2.2. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. 3. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale cautelare di Napoli non ha fatto corretta applicazione di tali principi, affermando che nei procedimenti cautelari 5reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna, poiché, in caso di accoglimento delle prospettazioni difensive, i beni andrebbero restituiti alla società [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non già alla ricorrente, che ha agito in proprio e non quale legale rappresentante della società proprietaria, essendo sfornita di procura speciale, in tal modo non confrontandosi con i principi da ultimo stabiliti dalle Sezioni Unite. Tuttavia, deve essere ricordato che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in tassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). Ed il richiamato principio è tanto più valido nel caso di ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in materia di sequestri, posto che in tal caso - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - l'impugnazione è consentita soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile in sede di legittimità soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 4. Ora, nel caso in esame, gli assunti contenuti nei motivi di ricorso sono generici, e, dunque, non decisivi e tali da dimostrare la sussistenza di un interesse ad impugnare nei termini stabiliti dalle Sezioni Unite. Invero, questa Corte ha già chiarito che non è rilevante la sussistenza dell'interesse a confutare il fumus del reato contestato al fine di disarticolarlo in sede di impugnazione cautelare, non essendo configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132). Ciò in quanto lo scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare è quello di assicurare una pregnante ed incisiva i1 --tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. Ne consegue che le deduzioni difensive - vertenti sulla inutilizzabilità del materiale investigativo, sulla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, sulla estraneità dell'indagata alle contestazioni, sulla operatività di cause estintive del reato, sulla esistenza di un giudicato cautelare - non sono dimostrative dell'esistenza di un interesse ad impugnare, concreto e attuale, con riferimento agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione giuridica della ricorrente, poiché, come ribadito da Sez. U, Calvarese, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene, nella fattispecie insussistenti. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Decreto Cassazione n. 22848/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris