Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 17704/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen. quanto alla mancata restituzione dell'assegno circolare di cui il Tribunale aveva disposto la confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato contro una statuizione non definitiva, come tale non impugnabile, è inammissibile.

1. Il ricorrente aveva chiesto, nell'atto di appello, la restituzione dell'assegno circolare in sequestro (asseritamente non costituente prezzo o profitto del reato).

2. La Corte di appello, "in punto confisca" (f. 6 della sentenza impugnata) ha osservato che "l'assegno circolare originale non può essere restituito all'imputato, non essendo definita la questione civilistica".

3. Ritiene il collegio che la predetta statuizione, non definitiva perché rimette implicitamente la questione dell'appartenenza dell'assegno in oggetto (logicamente preliminare rispetto alla decisione sulla istanza di restituzione) al giudice civile, è inoppugnabile.

Questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 274805 - 01; Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Rv. 259981 - 01) ha, infatti, già chiarito che è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali, non anche - in difetto di una apprezzabile negligenza - al pagamento di una sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31/01/2022 Il Consigliere es nsore, [OSCURATO:PERSONA] ni Mati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen. quanto alla mancata restituzione dell'assegno circolare di cui il Tribunale aveva disposto la confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato contro una statuizione non definitiva, come tale non impugnabile, è inammissibile. 1. Il ricorrente aveva chiesto, nell'atto di appello, la restituzione dell'assegno circolare in sequestro (asseritamente non costituente prezzo o profitto del reato). 2. La Corte di appello, "in punto confisca" (f. 6 della sentenza impugnata) ha osservato che "l'assegno circolare originale non può essere restituito all'imputato, non essendo definita la questione civilistica". 3. Ritiene il collegio che la predetta statuizione, non definitiva perché rimette implicitamente la questione dell'appartenenza dell'assegno in oggetto (logicamente preliminare rispetto alla decisione sulla istanza di restituzione) al giudice civile, è inoppugnabile. Questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 274805 - 01; Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Rv. 259981 - 01) ha, infatti, già chiarito che è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali, non anche - in difetto di una apprezzabile negligenza - al pagamento di una sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/01/2022 Il Consigliere es nsore, [OSCURATO:PERSONA] ni Mati
Sentenza Cassazione n. 17704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris