CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte dì appello di Firenze ha riformato la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 giugno 2016 dal Tribunale in sede, in accoglimento dell'appello della parte pubblica, dichiarando il predetto responsabile anche dei reati di cui ai capi 2, 5 e 18 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, riconosciuto il vincolo della continuazione, ha irrogato, per detti capi, la pena dì un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto, in relazione ai capi 9, 10, 12, 14, 17 e 19. 1.1.11 primo giudice aveva dichiarato la prescrizione dei reati di cui ai capi 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, esclusa la circostanza aggravante contestata ed aveva assolto l'imputato dai residui reati ascrittigli, tra i quali anche i capi 2, 5 e 18, oggetto di impugnazione della parte pubblica. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riferimento ai capi 2, 5 e 18, quanto all'indicazione, da parte dell'imputato, cancelliere in servizio presso il Tribunale di Firenze, all'epoca dei fatti, in diverse occasioni, di un luogo di redazione dell'inventario di successione diverso da quello in cui questo fu svolto effettivamente. Si sostiene che le attestazioni non veritiere, rese al pubblico ufficiale dall'erede, con riferimento all'inventario, integrano il reato dì falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e non quello di falso per induzione del pubblico ufficiale e, quindi, falso in atto pubblico ex artt. 48, 479 cod. pen. Infatti, il pubblico ufficiale si limiterebbe a trasfondere nell'inventario le dichiarazioni ricevute dal privato; sicché, ove quest'ultimo non evidenzi la presenza di beni del de cuius, alcun potere di indagine potrebbe essere riconosciuto al pubblico ufficiale. Né sarebbe rilevante, ai fini della validità dell'atto, il luogo di svolgimento dell'inventario, diverso dall'ultimo domicilio del de cuius, risultando questo significativo soltanto per il reato di truffa ove l'attività risulti compiuta durante l'orario di lavoro quale cancelliere, né assumendo significato pregnante, ai fini della funzione che l'atto pubblico è chiamato a svolgere o garantire, la completezza della ricostruzione dell'asse ereditario, 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al capo 18 per il quale, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe stato acquisito alcun elemento di prova sul luogo di effettivo svolgimento dell'inventario. Inoltre, la motivazione, nel reputare sussistente la responsabilità del ricorrente, si riferisce alla successione di [OSCURATO:PERSONA] contestazione, in realtà, ascritta all'imputato al capo 17, non anche a quella di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 18. Si rileva, poi, che relativamente al capo 17 essendo già maturata la prescrizione, l'appello proposto dal Pubblico ministero e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello era già stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2.3.Risulta pervenuta, a mezzo p.e.c., tempestiva memoria difensiva con la quale, più ampiamente argomentando i motivi di ricorso, si richiede la trasmissione del ricorso al Presidente per l'assegnazione alla sezione ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, con riferimento al primo motivo di ricorso, mentre, non presentando il secondo motivo profili di manifesta infondatezza, va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato sub) capo 18, con eliminazione della relativa pena irrogata, per tale capo, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 1.1.11 primo motivo circa la qualificazione giuridica della condotta è manifestamente infondato. E' noto che anche le dichiarazioni in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario, rilasciate dal privato al pubblico ufficiale che, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, rediga il relativo verbale, integrano il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e non quello di falso per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.). Ciò in quanto detto verbale costituisce atto preordinato a descrivere l'entità del patrimonio del defunto (Sez. 5, n. 28210 del 12/06/2008, Covelli, Rv. 240451) rispetto al quale il privato ha l'obbligo di dire la verità. Tuttavia, nel caso al vaglio, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ci si trova al cospetto di diversa condotta, caratterizzata dalla mancata presenza del pubblico ufficiale presso l'ultimo domicilio del de cuius, ove andava svolto l'inventario, con conseguente verifica delle dichiarazioni del privato soltanto dal punto di vista cartolare e, dunque, con l'esecuzione da parte del pubblico ufficiale di un accertamento, specificamente demandatogli, relativo alla ricostruzione della massa ereditaria, non idoneo, quanto meno rispetto all'esistenza di beni mobili da ricomprendere in questa. Invero, il verbale di inventario è atto preordinato a descrivere l'entità del patrimonio del defunto, attraverso gli accertamenti dello stesso pubblico ufficiale che redige l'atto, ai sensi dell'art. 775 cod. proc. civ., riportando, ex art. 192 disp. att. cod. proc. civ., anche le dichiarazioni del privato, il quale ha l'obbligo di dire la verità, trattandosi di atto destinato a provare la verità dei fatti in esso trasfusi. Tuttavia, il pubblico ufficiale è tenuto personalmente ad accertarsi della reale consistenza dell'ammontare dell'asse ereditario, al momento di apertura della successione, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare e, comunque, prima di chiudere le operazioni di inventario (in tal senso, con riferimento a inventario redatto da notaio : Sez. 2, n. 6551 del 16/03/2018, Rv. 647853). Nella specie, invero, il pubblico ufficiale non si è posto nelle condizioni di operare il prescritto controllo demandatogli, limitandosi a recepire i documenti prodotti presso l'ufficio ove questi prestava servizio, così integrando la condotta di falso ideologico del pubblico ufficiale, ex art. 479 cod. pen., come contestata. 2. Deve essere però rilevata, la non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, tenuto conto che, effettivamente, la motivazione resa dalla Corte territoriale rispetto al pronunciato ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, con riferimento al capo 18, fa riferimento, quanto alla descrizione della condotta, a quella contenuta nel precedente capo 17 e non in quello 18. Per il delitto di cui al capo 17, peraltro, si osserva che si tratta di reato per il quale è intervenuto il giudicato, posto che risulta pronunciata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte pubblica, per sopravvenuta carenza di interesse, punto della sentenza di secondo grado avverso il quale non risulta proposta impugnazione. Tenuto conto della non inammissibilità dell'impugnazione deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 18, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., considerato il decorso del termine di anni sette e mesi sei, in presenza di plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 29 giugno 2016), e nell'assenza di segnalate cause di sospensione del corso della prescrizione, tenuto conto del titolo di reato contestato e, dunque, della pena edittale massima (termine spirato in data 5 novembre 2019). Sul punto, va, invero, rilevato che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora, come nella specie, nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). 2.1.Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 18, per intervenuta prescrizione, con elisione della relativa pena irrogata in aumento di giorni venti di reclusione, con conseguente irrevocabilità delle residue statuizioni, a fronte anche della declaratoria, nel resto, dell'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo 18 per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 20 di reclusione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 11/10/20