CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA '7E1\Lo(u-i-o1ki sul ricorso iscritto al n. 8576 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via degli Scipioni, n. 153, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente- contro 1r,17E0A.$ A. ior A ()LI) s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], a propria volta cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7 elettivamente si domicilia ,Lb&A.1 RG n. 8576/22 Angelina-Mariaerrino e ensore 2 — L.- -controricorrente- per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte 4 novembre 2021, n. 31717. Rilevato che: - con l'ordinanza in epigrafe questa Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata in data 13 giugno 2019, stabilendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto prendere in considerazione i documenti contenuti nel fascicolo della banca che, dopo essere stato da questa ritirato, era stato nuovamente depositato dinanzi a quel giudice; - contro quest'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la revocazione, che affida a un unico motivo, cui replica la controricorrente nella qualità indicata in epigrafe; - è stata formulata proposta di definizione -per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197; - il ricorrente deposita memoria. Considerato che: non è possibile formare il collegio, in ragione della parziale coincidenza dei componenti del collegio che ha pronunciato l'ordinanza impugnata e di quelli del collegio odierno. Per questi motivi rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 14dicem