CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3246/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Carmiano il 1° luglio 1950, C.F. CNLVTZ5OLO1B792P, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con la medesima elettivamente domiciliato a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 115, c/o F. Rosci - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia-Sezione Distaccata di Lecce n. 2666/24/14, depositata il 19 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate-Ufficio di Lecce 2 notificava a VITO [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. RFGH00066 con il quale accertava, a carico del medesimo, per l'anno di imposta 1999, un maggior reddito derivante da lavoro autonomo sulla base dei maggiori ricavi scaturenti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, I. n. 549 del 1995. 2. Impugnato l'avviso da parte del contribuente, la CTP di Lecce, con sentenza n. 492/01/06 depositata il 24 settembre 2007, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti e le spese di lite. 3. Proponeva appello l'Ufficio. 4. Con la sentenza di cui in epigrafe, la CTR accoglieva parzialmente l'appello, determinando nel complessivo ammontare di euro 21.000,00 il maggior reddito imponibile. 5. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, volti entrambi, sotto diversi profili, a denunciare la nullità della medesima per assoluta contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il contribuente peraltro evidenziava pendere procedimento conseguente alla proposizione, da parte sua, di istanza di correzione di errore materiale, cui l'Ufficio si è opposto, per essersi la CTR espressa in euro, laddove gli importi di causa erano denominati in lire. 5.1. Si costituiva l'Agenzia delle entrate con controricorso. 5.2. Il contribuente, con atto in data 28 giugno 2022, rinunciava al ricorso, deducendo di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016, di cui allegava copia. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto di rinuncia al ricorso è rituale. Esso, infatti, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., reca la sottoscrizione sia della parte personalmente che del suo difensore e consta essere stato da quest'ultimo notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Avvocatura Generale dello Stato, a mezzo di posta elettronica certificata, il 28 giugno 2022, con regolari ricevute di accettazione e di consegna. La regolarità della ricevuta di consegna, in particolare, per la certezza che tecnicamente imprime all'avvenuto recapito nelle caselle di po- sta elettronica dei destinatari, tiene luogo del "visto" di cui all'ultimo comma del ridetto articolo. La rinuncia - alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte - produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723-01)]. 2. Resta da decidere in ordine, giust'appunto, alle spese. 2.1. Invero, a fronte della richiesta di compensazione delle spese formulate dal ricorrente nell'atto di rinuncia, l'Agenzia delle entrate, che ha nel controricorso instato per la liquidazione delle stesse, non consta aver aderito alla rinuncia, con gli effetti che ne sarebbero conseguiti a termini dell'ultimo comma dell'art. 390 cod. proc. civ. Nondimeno, costituisce circostanza idonea ad essere positivamente valutata in favore del contribuente nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dal secondo comma del medesimo articolo [cfr. Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640- 01)] l'essere la rinuncia conseguente a definizione agevolata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle