CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08833/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, ai fini che qui rilevano, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per plurime cessioni di sostanza stupefacente, contestate ai capi 4), 5) e 7) della rubrica. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 7), ritenuta dalla Corte di merito sulla base di mere congetture insuscettibili di verifica empirica in quanto dal contenuto delle captazioni non emerge il coinvolgimento del Petillo, e considerando che lo Scava non è stato visto salire a casa di Petillo; sia al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per il capo 5) - peraltro già ritenuta in relazione ai restanti due capi - considerando che il modesto quantitativo di stupefacente e il fatto che il Petillo ignorasse che la droga fosse destinata a un soggetto detenuto presso la casa circondariale di Latina. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. 4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - valorizzando una serie di elementi, quali: il fatto che lo Scava avesse dato appuntamento, per lo scambio della droga in favore della Fiorucci e del Fantin, proprio sotto la casa del Petillo, e che lo Scava, prima di effettuare la cessione, sia sceso proprio dall'immobile dove abita il Petillo; i pregressi contatti intercorsi tra la Fiorucci e lo [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso di una conversazione intercettata, fa riferimento a "Michele" come un soggetto che è in /4/ grado di procacciare ciò che l'interlocutore sta cercando, ossia sostanza stupefacente, come è emerso all'atto del controllo della vettura a bordo della quale si trovava il Fiorucci insieme alla Fantin. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità 5. Quanto al secondo motivo, si rammenta che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 6. Nel caso di specie, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno correttamente escluso la riconducibilità del fatto nella più mite previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e quindi sia del dato ponderale, di per sé non trascurabile (una "palla di fumo" venduta per la somma di 300 euro), sia, soprattutto, dalle modalità dell'azione, avendo la Corte di appello valorizzato una duplice circostanza: che l'imputato, al momento del fatto, si trovasse in regime di arresti domiciliari, e che la droga fosse destinata a un soggetto recluso all'interno della casa circondariale di Latina, circostanza ben nota al Petillo, come si evince dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avendo costui affermato di essersi recato a casa del Petillo per acquistare droga destinata al fratello che si trovava in carcere. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022.