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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 48106/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 8 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre ad essere generico ed aspecifico, è anche manifestamente infondato, in quanto la lettura della pronuncia oggetto di gravame dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli, sicché le censure dedotte si traducono in mere questioni di fatto volte a proporre una ricostruzione della fattispecie concreta alternativa rispetto a quella asseverata dai giudici di merito.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provato il dolo della ricettazione alla luce dell'omessa indicazione della lecita provenienza del cellulare oggetto di precedente furto, facendo correttamente applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto ex art 712 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché fondato su assunti che attengono alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dalla Corte territoriale, che, ritenendo correttamente integrato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, ha escluso la configurazione della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.; osservato che anche il terzo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo congruo, logico e coerente in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale negato le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. in forza della ritenuta assenza di elementi concreti e specifici positivamente apprezzabili ai fini della concessione del beneficio invocato.

Invero, in tal senso assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 8 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre ad essere generico ed aspecifico, è anche manifestamente infondato, in quanto la lettura della pronuncia oggetto di gravame dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli, sicché le censure dedotte si traducono in mere questioni di fatto volte a proporre una ricostruzione della fattispecie concreta alternativa rispetto a quella asseverata dai giudici di merito. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provato il dolo della ricettazione alla luce dell'omessa indicazione della lecita provenienza del cellulare oggetto di precedente furto, facendo correttamente applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto ex art 712 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché fondato su assunti che attengono alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dalla Corte territoriale, che, ritenendo correttamente integrato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, ha escluso la configurazione della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.; osservato che anche il terzo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo congruo, logico e coerente in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale negato le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. in forza della ritenuta assenza di elementi concreti e specifici positivamente apprezzabili ai fini della concessione del beneficio invocato. Invero, in tal senso assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 o
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