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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19478/2026

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cesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 25 gennaio 2024, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile per i delitti di furto tentato aggravato dal mezzo fraudolento e di evasione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 624, 625 n. 2 e 385 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta assenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante del mezzo fraudolento, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3) nonché dall'atto di appello, che si duole dell'elemento soggettivo, limitatamente al reato di evasione, e che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 25 gennaio 2024, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile per i delitti di furto tentato aggravato dal mezzo fraudolento e di evasione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 624, 625 n. 2 e 385 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta assenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante del mezzo fraudolento, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3) nonché dall'atto di appello, che si duole dell'elemento soggettivo, limitatamente al reato di evasione, e che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris