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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36867/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N ,, .0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in data 29/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 02/01/2015 in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduca la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

La doglianza, meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (Si veda, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato), è manifestamente infondata.

La Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le deposizioni testimoniali dei testi, il dato istruttorio costituito dal fatto che il ricorrente fosse in possesso delle chiavi dell'auto proveniente da delitto e le sue inattendibili giustificazioni - ha già dato conto delle ragioni per cui sulle quali si fonda la conclusione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa.

2. Le doglianze oggetto del secondo motivo, con cui si contesta la dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed in prevalenza rispetto alla recidiva contestata, sono manifestamente infondate.

La corte territoriale, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi e all'assenza di resipiscenza, all'obiettiva gravità della condotta, nonché alla personalità dell'imputato, infatti, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iericorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N ,, .0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in data 29/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 02/01/2015 in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduca la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza, meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (Si veda, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato), è manifestamente infondata. La Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le deposizioni testimoniali dei testi, il dato istruttorio costituito dal fatto che il ricorrente fosse in possesso delle chiavi dell'auto proveniente da delitto e le sue inattendibili giustificazioni - ha già dato conto delle ragioni per cui sulle quali si fonda la conclusione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. 2. Le doglianze oggetto del secondo motivo, con cui si contesta la dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed in prevalenza rispetto alla recidiva contestata, sono manifestamente infondate. La corte territoriale, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi e all'assenza di resipiscenza, all'obiettiva gravità della condotta, nonché alla personalità dell'imputato, infatti, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iericorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 36867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris