CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 7611/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente al concorso ex art. 110 c.p. dell'imputato nelle condotte di reato "collettive" poste in essere all'interno del penitenziario ove era detenuto, appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilvi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza; Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] " ( iere estensore 3 Il Presidente