CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato in(BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato in(BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi Trani udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maria G loria M uscarella ; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanzaindicato in epigrafe, il Tribunale di Trani rigettava il riesame del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza di convalida disequestro preventivo,emessa d a l GIP del Tribunale di Trani il 5 /0 9 /202 5 , avente ad oggettoteli da assemblare riportanti la dicitur a “[OSCURATO:PERSONA]”, etichette interne retrocollo raffiguranti il marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, felpe e t - shirt riportanti tale marchio, sequestrati d’urgenza agli indagatiad iniziativa delle forze dell’ordine. 2.Contro l'anzidetta ordinanza , gli indagati propon gono ricorso , a ffidato a cinquemotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173 , comma 1, disp. att . cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge , in relazione all’art.110, cod. pen. Sideduce la nullità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui accerta il concorso degli imputati nelle condotte asseritamente delittuose perché non avrebbe provato che i ricorrenti, all’atto di accesso della Guardia di Finanza all’interno dell’opificio, fossero stati sorpresi nell’attività di produzione di capi di abbigliamento. Sitratterebbe solo di detenzione , per essere attesta t a solo la presenza di teli e capi di abbigliamento con il marchio già impresso, alcuni all’interno delle macchine da cucire, altri riposti su un tavolo,e non attività di lavorazione avente ad oggetto la realizzazione del medesimo marchio. Il Tribunale non avrebbe chiarito la posizione dei ricorrenti, le condotte concorsuali, gli apporti concreti offerti da ciascuno, né il verbale di accesso potrebbero desumersi elementi all’uopo valorizzabili. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamentaviolazione di legge, in relazione agli artt.648 e 476 cod. pen., e correlati difetti motivazionaliin punto della indicazione di indizi riconducibili all’ipotesi di contraffazione del marchio in contestazione. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con la produzione documentale difensiva (certificazione rilasciata dall’UIBM e consulenza tecnica di pa r te di esperto in materia). 2.3Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di escludere l’efficacia scriminante della valutazione compiuta dall’UIBM rispetto a condotte penalmente rilevanti”. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la certificazione prodotta , attestante l’avvenuta autorizzazione alla registrazione del marchio, “[OSCURATO:PERSONA]” , e ritenere l’assenza di somiglianza o confondibilità tra i due marchi , in contrapposizione alle emergenze rappresentate dal verbale di accesso della G.d.F., che non conterrebbe alcuna valutazione in termini di confusioneo imitazione del marchio. Si deduce la piena legittimità del marchio, ritenuto dall’UIBM non a rischio di confusionené di associazione con altro marchio preregistrato “[OSCURATO:PERSONA]”. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione ad elementi difensivi addotti tra cui una consulenza tecnica redatta da esperto in materia, con la quale l’ordinanza non si confronterebbe. 2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto di periculum in mora, quale possibilità, in concreto,di immissione in commercio dei beni con marchio contraffatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èfondato. 2. V a premesso che in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il Tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2 - n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 –01). 3.L’art. 473 cod. pen., recante la rubrica "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", punisce la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce, e non la semplice imitazione del marchio, prescindendo dalla falsità, che invece integra la meno grave, e assorbita ipotesi delittuosa di cui all’art.517 c.p., non contestata. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui a i fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art.473 cod. pen., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un quid pluris rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio (Sez. 1, n. 30774 del 09/09/2015, dep. 2016, Baccalaro, Rv. 267509), nello stesso sensoSez. 5 n. 10193 del 09/03/2006, Tiburzi, Rv. 234241, che ha censurato la decisione di merito sottoposta al vaglio di legittimità per avere ritenuto che vi sia coincidenza tra la condotta integrante l'illecito civilistico della concorrenza sleale e quella integrante il reato dicui all'art. 473 c.p., laddove una tale coincidenza è invece da escludere, atteso che l'illecito civilistico, quale previsto dall'art. 2598 c.c., n. 1, richiede come condizione necessaria e sufficiente quella che si usino nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri, o che si imitino servilmente i prodotti altrui, mentre l'art. 473 c.p., richiede, più specificamente, che gli altrui marchi o segni distintivi siano fatti oggetto di materiale contraffazione o alterazione, per cui, mancando queste, la sola possibilità di confusione non può, di per se, valere a costituire il reato. Per non rendere del tutto vana la tutela penale, soprattutto nei casi in cui la registrazione di un marchio appaia come meramente strumentale alla commercializzazione di prodotti facilmente confondibili con altri più rinomati, il principio sopra enunciato va interpretato nel senso del permanere della rilevanza penale del fatto, ai sensi dell'art.473 c.p., quando il diverso marchio registrato sia identico a quello noto e, all'uso di esso sul prodotto, si accompagni la replica di tutti gli altri segni distintivi, così da travalicare il concetto di "confusione" per arrivare ad una vera e propria "copiatura" ( Se z. 5 , Sentenza n. 51754 del 02/10/2018,Fabbri, Rv. 274438 – 01 ). Invero, il principio della insufficienza della mera confondibilità del marchio per integrare il reato di cui all’art.473 c.p. richiede la necessità di un quid pluris , identificato con la materiale contraffazione o alterazione del marchio altrui, in coerenza con precedenti sentenze di legittimità, (Sez. 5, n. 38068 del 09/03/2005, Lauri, Rv. 233072; Sez. 5, n. 10193 del 09/03/2006,cit.), che avevano dato una esatta definizione di tali condotte. Questa Corte ha evidenziato che anche da tale più specifica disamina si traeva il convincimento che la riproduzione, come operata, in termini di contraffazione ovvero di alterazione del marchio era dimostrativa del presupposto richiesto per la integrazione del reato, avuto riguardo agli elementi, constatabili ictu oculie descritti nelle indicate ordinanze, relativi alle operate riproduzioni delle etichette imitate quanto ai tratti grafici, geometrici e cromatici e alle espressioni verbali(Sez. 1, Sentenza n. 30774 del 09/09/2015, cit.). 4. Nella specie, il Tribunale, ai fini della sussistenza del fumusdel reato di cui all'art. 473 cod. pen.,ha dato atto delle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza di Barletta, come corroborate dall’allegato album fotografico, in ordine ai capi d’abbigliamento rinvenuti, in fase di produzione, nell’opificio della ditta individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA], stabilimento diretto da [OSCURATO:PERSONA],e caratterizzati dal marchio “[OSCURATO:PERSONA]” con la raffigurazione di due ali contrapposte e con etichette retrocollo raffiguranti la scritta “[OSCURATO:PERSONA]”, riconducibile al noto marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, m a ha ritenuto sufficienteper la integrazione del fumus la confon dibilità di un segno distintivo con altro marchio anteriore, specie se notorio. 4.1 Con riguardo alla avvenutapresentazione della domanda di registrazione del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, il Tribunaleha ritenuto, da un lato, necessario un approfondimento nella fase dibattimentale, dall’altro, che anche l’eventuale registrazione di tale marchio sarebbe confondibile con quello “[OSCURATO:PERSONA]” sia per il nome sia per la componente grafica,non varrebbe a sanare la violazione dei diritti di privativa altrui,sempre tutela bile ex post, in sede civile, da parte del titolare del marchio anteriore, successivamente alla registrazione del marchio posteriore contraffatto o lesivo, a conferma della inidoneità dell’avvenuta registrazione a produrre ex se efficacia scriminante rispetto a condotte penalmente rilevanti sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art.473 cod. pen. Questa Corte ha già affermato che l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 473 c.p., oltre a presupporre, come espressamente previsto dal terzo comma di detto articolo, che il marchio o segno distintivo di cui si assume sia stata effettuata la contraffazione o l'alterazione sia oggetto di tutela, in base alle norme sulla proprietà industriale, presuppone anche, ovviamente, che non goda, per converso, di tale tutela il marchio o segno distintivo costituente la indebita riproduzione, totale o parziale, del primo. 4.2 Ciò posto, appare quindi fondato, per quanto di ragione, il ricorso, atteso che, pur a fronte della rappresentata esistenza, da parte della difesa del ricorrente, della certificazione rilasciata dall’UIBM, attestante l’avvenuta autorizzazione alla registrazione del marchio “[OSCURATO:PERSONA]” , e l’esito favorevole della registrazione, prodotte dagli indagati, il Tribunale del riesame ha del tutto ignorato il problema, dando per acquisito che bastasse a rendere configurabile il reato in questione (secondo quanto si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato) la confondibilità tra i due marchi; e ciò sulla base del fallace assunto secondo cui vi sarebbe coincidenza tra la condotta integrante l'illecito civilistico della concorrenza sleale e quella integrante il reato di cui all'art. 473 c.p., laddove una tale coincidenza è invece da escludere, atteso che l'illecito civilistico, quale previsto (per quanto qui interessa) dall'art. 2598 c.c., n. 1, richiede come condizione necessaria e sufficiente quellache si usino nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri, o che si imitino servilmente i prodotti altrui, mentre l'art. 473 c.p., richiede, più specificamente, che gli altrui marchi o segni distintivi siano fatti oggetto di materiale contraffazione o alterazione, per cui, mancando queste, la sola possibilità di confusione non può, di per se, valere a costituire il reato Sez. 5, Sentenza n. 10193 del 09/03/2006,cit.). 5.Va dunque annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze proposte con il ricorso. P.Q.M Annullal'ordinanza