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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09993/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO.-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE - TORINO n. 807/2022 depositata il 25/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il proprietario [OSCURATO:PERSONA] presentò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] una DOCFA per unproprio immobile sito in Tortona (AL) avendo proceduto a una diversaNumero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026distribuzione degli spazi interni, proponendo l’inserimento in categoriacatastale A/7 (abitazione in villini) con rendita € 2.014,18.

Il successivo23/5/2019 il bene fu venduto al nuovo proprietario [OSCURATO:PERSONA],odierno ricorrente.L’Ufficio, non condividendo la proposta DOCFA, il 17/9/2019 notificò aquest’ultimo un avviso d’accertamento con il quale la respingevaconfermando l’immobile nella categoria A/8 (abitazione in villa) in cui eraprecedentemente accatastato con rendita di € 2.561,63.Il proprietario propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diAlessandria che, nel contraddittorio con l’Ufficio e con la sentenza n.224/02/21 del 28/10/2021, accolse il ricorso del contribuente ritenendoche l’unica documentazione valutabile in atti fosse quella prodotta dalricorrente medesimo, risalente agli anni 1990/1991, che classificaval’immobile nella categoria A/7, pur non essendovene traccia nei registricatastali.Su appello della locale direzione dell’Agenzia delle Entrate la CommissioneTributaria Regionale del Piemonte, nel contraddittorio con il contribuente econ la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello, aveva errato il primo giudice nel valutare lasola risalente documentazione omettendo di considerare il contenutodell’avviso impugnato e di verificare compiutamente se la categoriaaccertata dall’Ufficio fosse corretta.

Il fatto che l’avviso faccia riferimento auna precedente categoria A/8, in realtà non provata, non sarebbepreclusivo della possibilità per l’Ufficio, a seguito della DOCFA, dirideterminarla nel senso di cui all’avviso.

La Corte di merito ha altresìritenuto correttamente effettuato il metodo comparativo, argomentandopoi sulle ragioni per cui ha ritenuto che la classificazione fosse corretta, inrelazione al numero dei piani, dei vani catastali, della superficie lordacomplessiva dei vani principali e dei vani accessori diretti, delle cantine esoffitte, all’area verde di 6.430 mq ad uso esclusivo e pertinenziale nonNumero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026contestato, trattandosi di zona prossima al centro abitato e vicina alle viedi comunicazione.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste l’Ufficio con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa premesso che, nella memoria illustrativa, il ricorrente chiede diverificare l’atto di costituzione della Agenzia ritenendo che la firma digitaledell’Avvocato dello Stato fosse scaduta alla data del deposito, ma alcontrollo informatico risulta che tutte le firme risultano regolari, essendol’atto sottoscritto digitalmente il 16/3/2023 mentre la firma digitale delmedesimo avv.to [OSCURATO:PERSONA] è scaduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendopertanto la sottoscrizione dell’atto valida al momento del citato deposito.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 11, comma 1 del d.l 70/1988, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c.

Si duole, in particolare, della violazione ederrata applicazione del metodo comparativo.

La norma in questioneconsentirebbe il classamento ufficioso senza sopralluogo ove sia fatto conriferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.

Questeultime non sarebbero però state indicate né da controparte né dallaCommissione Tributaria Regionale che, richiamando l’ordinanza di questaCorte n. 34694/19, avrebbe appuntato la sua decisione solo sulladistinzione tra aree di maggior o minor pregio trascurando ogni altracaratteristica.

Sostiene che l’immobile non sarebbe collocato in zona dipregio essendo “immersa” nei terreni agricoli, come confermato dalla suadestinazione urbanistica che sarebbe “per questo soggetta anche aparticolari vincoli edificatori”.

Sostiene che nel terreno circostantel’abitazione non vi sarebbero alberi caratteristici dei parchi, o viali ofontane “con vasche rappresentative ed evocative” e “statue decorative”.L’Agenzia delle Entrate avrebbe abusato del metodo comparativo,Numero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026indicando due immobili molto distanti e “sicuramente in posizionigeografiche diverse”.

Sostiene inoltre che uno dei due immobili, nel corsodel giudizio d’appello, sarebbe stato riqualificato in A/7.

Sarebbe erratoaltresì l’avere considerato il territorio di Tortona integralmenteapprezzabile a fini comparativi, giusta l’unicità della zona catastale,ribadendo come la zona agricola circostante ne diminuirebbe il pregio.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Oltre alla genericità delle censure riferite a non meglio precisati vincoliedificatori, posizioni geografiche lontane, vasche evocative e statuedecorative, va ricordato come, secondo costante insegnamento di questaCorte, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastaliurbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visitasopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovoclassamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentatadal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed alcontraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficiogiustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Cass. Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14630, Rv. 675081 - 01).2.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della legge 212/2000, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c..

Sostiene che abbia errato il giudice d’appellonel ritenere assolto l’obbligo motivazionale dell’avviso con la meraindicazione della consistenza, della categoria e della classe acclaratidall’UTE, ritenendoli sufficienti a porre il contribuente nella condizione didifendersi.

Lamenta nuovamente a tal fine che siano stati indicati a titolocomparativo immobili con caratteristiche diverse da quello in oggetto.2.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.2.2 Il ricorso non trascrive infatti la motivazione dell’avviso oggetto dicensura, venendo pertanto meno al requisito di cui all’art. 366, commaprimo, n. 6 c.p.c. e, in particolare, all’illustrazione del contenuto rilevanteNumero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026dell’atto, con conseguente carenza del requisito d’autosufficienza delricorso, previsto a pena d’inammissibilità dalla disposizione richiamata.2.3 È comunque infondato poiché secondo il costante orientamento diquesta Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesidall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classefatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01 e molte altre).2.3 Nel caso specifico gli elementi di fatto proposti nella DOCFA nonrisultano contestati o diversamente qualificati, ma gli stessi sonodiversamente valutati sotto i profili specifici che riguardano l’attribuzioneall’una o all’altra categoria.

Risulta quindi integrata la prima ipotesiindicata nell’insegnamento citato.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 5, 6, 7, della legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 c.p.c.

Sostiene che l’Ufficio sia venuto meno ai suoi doveri di chiarezza etrasparenza delle disposizioni tributarie, d’informazione al contribuente, diconoscenza degli atti nonché chiarezza e motivazione degli stessi.Sostiene che l’Agenzia non avrebbe mai indicato con chiarezza etrasparenza le similitudini degli immobili indicati per la comparazione alfine d’assegnare la stessa classe catastale, in violazione delle normesuindicate, non fornendo neppure in giudizio le corrette informazioninecessarie per valutare la legittimità dell’operato dell’Ufficio.Numero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/20263.1 Il motivo, che è una sostanziale riproduzione del precedente sottoulteriori profili motivazionali, è inammissibile.3.2 Oltre a riproporsi le valutazioni già operate in tema di motivazionedell’avviso, lo stesso evidenzia un inammissibile sollecito alla rivalutazionedel materiale probatorio che la Corte di merito ha già analizzatocompiutamente come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata,argomentando la stessa e specificamente sulle caratteristichedell’immobile, per quanto riguarda l’abitazione, per ciò che concerne ilparco e per la zona in cui insiste.4.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato alla rifusionedelle spese di giudizio da liquidarsi come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente, dellespese del presente grado che liquida in € 4.000,00 oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO.-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE - TORINO n. 807/2022 depositata il 25/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il proprietario [OSCURATO:PERSONA] presentò il [OSCURATO:DATA_NASCITA] una DOCFA per unproprio immobile sito in Tortona (AL) avendo proceduto a una diversaNumero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026distribuzione degli spazi interni, proponendo l’inserimento in categoriacatastale A/7 (abitazione in villini) con rendita € 2.014,18. Il successivo23/5/2019 il bene fu venduto al nuovo proprietario [OSCURATO:PERSONA],odierno ricorrente.L’Ufficio, non condividendo la proposta DOCFA, il 17/9/2019 notificò aquest’ultimo un avviso d’accertamento con il quale la respingevaconfermando l’immobile nella categoria A/8 (abitazione in villa) in cui eraprecedentemente accatastato con rendita di € 2.561,63.Il proprietario propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diAlessandria che, nel contraddittorio con l’Ufficio e con la sentenza n.224/02/21 del 28/10/2021, accolse il ricorso del contribuente ritenendoche l’unica documentazione valutabile in atti fosse quella prodotta dalricorrente medesimo, risalente agli anni 1990/1991, che classificaval’immobile nella categoria A/7, pur non essendovene traccia nei registricatastali.Su appello della locale direzione dell’Agenzia delle Entrate la CommissioneTributaria Regionale del Piemonte, nel contraddittorio con il contribuente econ la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello, aveva errato il primo giudice nel valutare lasola risalente documentazione omettendo di considerare il contenutodell’avviso impugnato e di verificare compiutamente se la categoriaaccertata dall’Ufficio fosse corretta. Il fatto che l’avviso faccia riferimento auna precedente categoria A/8, in realtà non provata, non sarebbepreclusivo della possibilità per l’Ufficio, a seguito della DOCFA, dirideterminarla nel senso di cui all’avviso. La Corte di merito ha altresìritenuto correttamente effettuato il metodo comparativo, argomentandopoi sulle ragioni per cui ha ritenuto che la classificazione fosse corretta, inrelazione al numero dei piani, dei vani catastali, della superficie lordacomplessiva dei vani principali e dei vani accessori diretti, delle cantine esoffitte, all’area verde di 6.430 mq ad uso esclusivo e pertinenziale nonNumero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026contestato, trattandosi di zona prossima al centro abitato e vicina alle viedi comunicazione.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste l’Ufficio con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa premesso che, nella memoria illustrativa, il ricorrente chiede diverificare l’atto di costituzione della Agenzia ritenendo che la firma digitaledell’Avvocato dello Stato fosse scaduta alla data del deposito, ma alcontrollo informatico risulta che tutte le firme risultano regolari, essendol’atto sottoscritto digitalmente il 16/3/2023 mentre la firma digitale delmedesimo avv.to [OSCURATO:PERSONA] è scaduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendopertanto la sottoscrizione dell’atto valida al momento del citato deposito.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 11, comma 1 del d.l 70/1988, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c. Si duole, in particolare, della violazione ederrata applicazione del metodo comparativo. La norma in questioneconsentirebbe il classamento ufficioso senza sopralluogo ove sia fatto conriferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche. Questeultime non sarebbero però state indicate né da controparte né dallaCommissione Tributaria Regionale che, richiamando l’ordinanza di questaCorte n. 34694/19, avrebbe appuntato la sua decisione solo sulladistinzione tra aree di maggior o minor pregio trascurando ogni altracaratteristica. Sostiene che l’immobile non sarebbe collocato in zona dipregio essendo “immersa” nei terreni agricoli, come confermato dalla suadestinazione urbanistica che sarebbe “per questo soggetta anche aparticolari vincoli edificatori”. Sostiene che nel terreno circostantel’abitazione non vi sarebbero alberi caratteristici dei parchi, o viali ofontane “con vasche rappresentative ed evocative” e “statue decorative”.L’Agenzia delle Entrate avrebbe abusato del metodo comparativo,Numero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026indicando due immobili molto distanti e “sicuramente in posizionigeografiche diverse”. Sostiene inoltre che uno dei due immobili, nel corsodel giudizio d’appello, sarebbe stato riqualificato in A/7. Sarebbe erratoaltresì l’avere considerato il territorio di Tortona integralmenteapprezzabile a fini comparativi, giusta l’unicità della zona catastale,ribadendo come la zona agricola circostante ne diminuirebbe il pregio.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Oltre alla genericità delle censure riferite a non meglio precisati vincoliedificatori, posizioni geografiche lontane, vasche evocative e statuedecorative, va ricordato come, secondo costante insegnamento di questaCorte, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastaliurbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visitasopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovoclassamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentatadal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed alcontraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficiogiustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Cass. Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14630, Rv. 675081 - 01).2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della legge 212/2000, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.. Sostiene che abbia errato il giudice d’appellonel ritenere assolto l’obbligo motivazionale dell’avviso con la meraindicazione della consistenza, della categoria e della classe acclaratidall’UTE, ritenendoli sufficienti a porre il contribuente nella condizione didifendersi. Lamenta nuovamente a tal fine che siano stati indicati a titolocomparativo immobili con caratteristiche diverse da quello in oggetto.2.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.2.2 Il ricorso non trascrive infatti la motivazione dell’avviso oggetto dicensura, venendo pertanto meno al requisito di cui all’art. 366, commaprimo, n. 6 c.p.c. e, in particolare, all’illustrazione del contenuto rilevanteNumero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/2026dell’atto, con conseguente carenza del requisito d’autosufficienza delricorso, previsto a pena d’inammissibilità dalla disposizione richiamata.2.3 È comunque infondato poiché secondo il costante orientamento diquesta Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesidall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classefatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01 e molte altre).2.3 Nel caso specifico gli elementi di fatto proposti nella DOCFA nonrisultano contestati o diversamente qualificati, ma gli stessi sonodiversamente valutati sotto i profili specifici che riguardano l’attribuzioneall’una o all’altra categoria. Risulta quindi integrata la prima ipotesiindicata nell’insegnamento citato.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 5, 6, 7, della legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 c.p.c. Sostiene che l’Ufficio sia venuto meno ai suoi doveri di chiarezza etrasparenza delle disposizioni tributarie, d’informazione al contribuente, diconoscenza degli atti nonché chiarezza e motivazione degli stessi.Sostiene che l’Agenzia non avrebbe mai indicato con chiarezza etrasparenza le similitudini degli immobili indicati per la comparazione alfine d’assegnare la stessa classe catastale, in violazione delle normesuindicate, non fornendo neppure in giudizio le corrette informazioninecessarie per valutare la legittimità dell’operato dell’Ufficio.Numero registro generale 3982/2023Numero sezionale 3076/2026Numero di raccolta generale 9993/2026Data pubblicazione 17/04/20263.1 Il motivo, che è una sostanziale riproduzione del precedente sottoulteriori profili motivazionali, è inammissibile.3.2 Oltre a riproporsi le valutazioni già operate in tema di motivazionedell’avviso, lo stesso evidenzia un inammissibile sollecito alla rivalutazionedel materiale probatorio che la Corte di merito ha già analizzatocompiutamente come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata,argomentando la stessa e specificamente sulle caratteristichedell’immobile, per quanto riguarda l’abitazione, per ciò che concerne ilparco e per la zona in cui insiste.4. Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato alla rifusionedelle spese di giudizio da liquidarsi come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente, dellespese del presente grado che liquida in € 4.000,00 oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris