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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24574/2022

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3966/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3917/03/2017, depositata il 27.06.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delLazio rigettava l’appello proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma , che Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRES, IRAP e IVA aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da l la predett a contribuente avverso un avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] , IVA e altro, relativo all’anno d’imposta 20 0 7, per indebita deduzione di componenti negativi di reddito; - secondo la CTR la sentenza di primo grad o aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso, perché tardivamente proposto , visto che la notificazione dell’avviso di accertamento era avvenuta in data 12.12.2013; - il ricorso era stato, infatti, spedito tramite un ’ agenzia di poste private il 10.02.2014, ma poi ricevuto dall’Agenzia delle Entrate solo in data 14.02.2014; -in caso di utilizzo di posta privata , si doveva ritenere la notificazione eseguita al momento della ricezione e non al momento della spedizione; - il ricorso era inammissibile anche perché la ric orrente non aveva depositato le ricevute di spedizione dello stesso alla controparte , contestualmente al deposito del ricorso o entro il termine di trenta giorni dalla notificazione; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - P reliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, che si sarebbe dovuto notificare entro il 5.03.2018 (lunedì), essendo stato il ricorso ricevuto in data 25.01.2018, mentre la notifica del controri corso è stata effettuata, dal punto di vista della notificante, solo in data 14.03.2018; - c on il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 16, comma 3, 20, comma 2, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato, ai fini della tempestività del ricorso,la data di spedizione dello stesso; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto che il deposito delle ricevute di spedizione, relative alla notificazione del ricorso, potesse avvenire anche dopo il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, purché in data anteriore dell’udienza di discussione; - la ricorrente ripropone, poi, le richieste di merito già formulate, denunciando l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto basato su presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; - entrambi i motivi , che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente,sono infondati; - in tema di contenzioso tributario, l'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiede, ai fini della costituzione in giudizio delricorrente, il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche dellaricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale, la cui mancata allegazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio del resistente (Cass. 13.11.2006, n. 24182); - l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo del servizio postale può essere evitata, se il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi anche solo l'avviso di ricevimento del plico e non anche la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data dispedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna allaricevuta di spedizione (Cass. Sez.

U. 29.05.2017, n. 13452); - nella specie risulta che né la ricevuta di spedizione né l’avviso di ricevimento siano stati depositati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso alla controparte, avendo la stessa parte ricorrente ammesso di avere depositato la ricevuta di spedizione successivamente; - in ogni caso , il ricorso era tardivo , essendo stato notificato da un operatore postale privato solo in data 14.02.2014 (data di consegna al destinatario), mentre la notificazione dell’atto impositivo era avvenuta in data 12.12.2013, per cui il ricorso doveva essere notificato entro il 10.02.2014; - secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la notificazione del ricorso , effettuata tramite un operatore postale privato, seppure in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (Cass. 12/11/2020, n. 25521); - la sanatoria della nullità della notificazione dell’atto giudiziario, eseguita dall’operatore di posta privata nel suddetto periodo, per raggiungimento dello scopo, dovuto alla costituzione della controparte, infatti, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, mancando la certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi di quest’ultimo, perché sprovvisto di titolo abilitativo, non potendosi riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna dell’atto processuale da notificare all’operatore privo di poteri certificativi(Cass.

Se.

U. n. 299 del 2020); - il soggetto destinatario della notificazione, infatti, deve avere la possibilità di verificare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore per la notificazione, in modo da poterne eventualmente contestare la data, in quanto le notificazioni processuali, incidendo su interessi di rango costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile, potendo a tal fine assumere rilevanza, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, il solo momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuto all’atto della sua costituzione in giudizio (Cass. n. 19019/2021); -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità attesa la tardività del controricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3966/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3917/03/2017, depositata il 27.06.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delLazio rigettava l’appello proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma , che Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRES, IRAP e IVA aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da l la predett a contribuente avverso un avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] , IVA e altro, relativo all’anno d’imposta 20 0 7, per indebita deduzione di componenti negativi di reddito; - secondo la CTR la sentenza di primo grad o aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso, perché tardivamente proposto , visto che la notificazione dell’avviso di accertamento era avvenuta in data 12.12.2013; - il ricorso era stato, infatti, spedito tramite un ’ agenzia di poste private il 10.02.2014, ma poi ricevuto dall’Agenzia delle Entrate solo in data 14.02.2014; -in caso di utilizzo di posta privata , si doveva ritenere la notificazione eseguita al momento della ricezione e non al momento della spedizione; - il ricorso era inammissibile anche perché la ric orrente non aveva depositato le ricevute di spedizione dello stesso alla controparte , contestualmente al deposito del ricorso o entro il termine di trenta giorni dalla notificazione; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - P reliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, che si sarebbe dovuto notificare entro il 5.03.2018 (lunedì), essendo stato il ricorso ricevuto in data 25.01.2018, mentre la notifica del controri corso è stata effettuata, dal punto di vista della notificante, solo in data 14.03.2018; - c on il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 16, comma 3, 20, comma 2, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato, ai fini della tempestività del ricorso,la data di spedizione dello stesso; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto che il deposito delle ricevute di spedizione, relative alla notificazione del ricorso, potesse avvenire anche dopo il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, purché in data anteriore dell’udienza di discussione; - la ricorrente ripropone, poi, le richieste di merito già formulate, denunciando l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto basato su presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; - entrambi i motivi , che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente,sono infondati; - in tema di contenzioso tributario, l'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiede, ai fini della costituzione in giudizio delricorrente, il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche dellaricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale, la cui mancata allegazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio del resistente (Cass. 13.11.2006, n. 24182); - l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo del servizio postale può essere evitata, se il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi anche solo l'avviso di ricevimento del plico e non anche la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data dispedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna allaricevuta di spedizione (Cass. Sez. U. 29.05.2017, n. 13452); - nella specie risulta che né la ricevuta di spedizione né l’avviso di ricevimento siano stati depositati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso alla controparte, avendo la stessa parte ricorrente ammesso di avere depositato la ricevuta di spedizione successivamente; - in ogni caso , il ricorso era tardivo , essendo stato notificato da un operatore postale privato solo in data 14.02.2014 (data di consegna al destinatario), mentre la notificazione dell’atto impositivo era avvenuta in data 12.12.2013, per cui il ricorso doveva essere notificato entro il 10.02.2014; - secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la notificazione del ricorso , effettuata tramite un operatore postale privato, seppure in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (Cass. 12/11/2020, n. 25521); - la sanatoria della nullità della notificazione dell’atto giudiziario, eseguita dall’operatore di posta privata nel suddetto periodo, per raggiungimento dello scopo, dovuto alla costituzione della controparte, infatti, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, mancando la certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi di quest’ultimo, perché sprovvisto di titolo abilitativo, non potendosi riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna dell’atto processuale da notificare all’operatore privo di poteri certificativi(Cass. Se. U. n. 299 del 2020); - il soggetto destinatario della notificazione, infatti, deve avere la possibilità di verificare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore per la notificazione, in modo da poterne eventualmente contestare la data, in quanto le notificazioni processuali, incidendo su interessi di rango costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile, potendo a tal fine assumere rilevanza, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, il solo momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuto all’atto della sua costituzione in giudizio (Cass. n. 19019/2021); -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità attesa la tardività del controricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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