CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 11326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (per delega scritta depositata in udienza), in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con l'annullamento della sentenza impugnata.• [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto del 13 ottobre 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto il sequestro preventivo di euro 100.000,00 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Dopo avere richiamato i fatti risultanti dagli atti processuali, ha sostenuto che la somma sequestrata fosse provento dell'attività di spaccio a cui era dedito in via continuativa l'indagato, ravvisando un nesso di pertinenzialità con il reato per il quale si procede. Ha poi rammentato come il sequestro fosse stato disposto non solo a fini impeditivik ma anche ai sensi ~240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, sollevando due motivi di / doglianza, riassumibili come segue. I) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame, lamenta la difesa, chiamato ad esprimersi sulla censura difensiva in ordine alla mancanza di una relazione pertinenziale tra la somma sequestrata e l'ipotesi di reato contestata, a fronte dell'oggettiva impossibilità di considerare detta somma (centomila euro) quale prodotto o profitto dell'unica cessione contestata, riguardante un grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro corresponsione del prezzo di euro cento, aggira la questione di diritto, ancorando il vincolo di pertinenzialità a cessioni asseritamente emergenti dal compendio indiziario. In realtà, dette precedenti cessioni non sono mai state contestate, per cui il Tribunale ha introdotto nel suo ragionamento elementi che non possono riguardare il nesso di pertinenzialità. I giudici del riesame, nell'affrontare la questione di diritto posta con l'impugnazione, dopo aver citato gli arresti giurisprudenziali in punto di relazione qualificata tra res sequestrata e reato contestato (pag. 3 dell'ordinanza), e dopo aver riconosciuto l'evidente sproporzione tra la somma oggetto del provvedimento ablativo e l'ipotesi di cessione contestata, pretende di superare tale elemento . rinvenendo il vincolo di pertinenzialità nel collegamento tra la somma di denaro sequestrata ed una presunta attività continuativa di spaccio mai contestata all'indagato. 2L'ordinanza si presterebbe ad una severa censura sotto il profilo della sussistenza del fumus, non rinvenendosi in atti alcun elemento dal quale possa desumersi - nemmeno in termini di mera plausibilità - l'ipotesi avanzata nel provvedimento impugnato. Ad opposte conclusioni era pervenuto lo stesso Tribunale del riesame, in diversa composizione, nel parallelo procedimento che aveva riguardato il sequestro probatorio dei telefoni cellulari. In quella sede è stato annullato il provvedimento ablativo, avendo il Tribunale ritenuto che il sequestro avesse connotati meramente esplorativi e fosse sproporzionato a fronte di un'unica condotta di cessione contestata. II) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90, come modificato dal d.l. 123/2023, convertito con modificazioni nella legge 159/2023 in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 166/2025. Il Tribunale dei riesame si è limitato a richiamare, senza alcuno sviluppo argomentativo, la recente modifica legislativa, che, intervenendo sull'art. 85-bis d.P.R. 309/90, ha esteso anche alle ipotesi di lieve entità, ex art. 73, comma 5, del citato decreto, la confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. In argomento deve evidenziarsi come, successivamente alla pronuncia impugnata, sia intervenuta la sentenza n. 166/2025 - depositata in data 7 novembre 2025 - della Corte Vstituzionale, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale modifica, ne ha dettato una interpretazione restrittiva "conforme a Costituzione e al Diritto dell'Unione Europea, che assicura al giudice i necessari margini di apprezzamento.. .per evitare ogni possibile automatismo nell'applicazione della misura". La Corte tostituzionale ha precisato, riprendendo le indicazioni ermeneutiche contenute nella sentenza n. 33 del 2018, che, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90: "Quando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi la possibilità di verificare se in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore -le quali valgano in particolare a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto esuli in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del soggetto". La vicenda oggetto del presente giudizio deve essere considerata alla luce dell'interpretazione restrittiva contenuta nella richiamata pronuncia, non essendo ammissibile l'automatismo su cui i giudici di merito hanno fondato l'applicazione della misura in relazione ad un reato di piccolo spaccio commesso da un soggetto 3totalmente incensurato. Il Tribunale del riesame, preso atto dell'oggettiva inquadrabilità dell'unico fatto di cessione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha collegato la somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagato ad un'attività continuativa di commercio degli stupefacenti fondata su mere presunzioni. Pur volendo aderire alla ricostruzione operata dal Tribunale, la fattispecie in esame esula in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di una illecita accumulazione di ricchezza proveniente dall'attività illecita di cui si discute. Con specifico riguardo all'asserita sproporzione tra la somma rinvenuta e la capacità reddituale dell'indagato, il semplice calcolo matematico dei dati documentati attraverso le fatture delinea una capacità economica ben diversa da quella rappresentata nell'originario decreto di sequestro: l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente è certamente fruttuosa, anche in considerazione dei saldi dei conti correnti del [OSCURATO:PERSONA] e della compagna. Con riferimento, invece, alle operazioni immobiliari, risulterebbe priva di pregio, perché meramente assertiva, l'argomentazione espressa dai giudici sulla risalenza nel tempo di tali operazioni. E' invero plausibile ritenere che una parte delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile sia rimasta nella disponibilità della famiglia, anche in considerazione del ristretto arco temporale intercorso dalla vendita del bene (circa un anno). Per altro verso, difetta completamente nel caso di specie una delimitazione temporale della presunta attività di spaccio precedente all'episodio di cessione del 6 ottobre 2025. Mancherebbero dunque i parametri cui ancorare il giudizio di plausibilità sulla sproporzione. Come precisato dalla sentenza della Corte Cost. n. 33/2018, cui fa espresso riferimento la recentissima sentenza n. 166/2025, la sproporzione "non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni". Nel caso in esame manca qualunque forma di delimitazione temporale circa la supposta attività continuativa di spaccio. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha insistito nel richiedere l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 42. Occorre premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o inconferente (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Il riferimento normativo in materia è rappresentato dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge. Per giurisprudenza unanime le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Al contempo, si è affermato che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, inidoneo a rendere comprensibile le giustificazioni offerte dai giudici. 3. Ebbene, il Tribunale ha offerto nella ordinanza impugnata una compiuta motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti del provvedimento di sequestro, in alcun modo censurabile in questa sede, essendo essa scevra dai radicali vizi che segnano il perimetro del sindacato del giudice di legittimità in materia. Dato atto della consistenza dei motivi di riesame, il Tribunale ha verificato la ricorrenza del fumus del reato contestato, ripercorrendo gli aspetti fattuali della vicenda in esame. Ha rammentato come le indagini avessero preso avvio in seguito alla denuncia della madre di [OSCURATO:PERSONA], che, preoccupata delle condizioni di salute del figlio, il quale faceva un uso smodato di cocaina, aveva fornito indicazioni ai Carabinieri sull'identità del fornitore di stupefacenti, precisando che il figlio si era indebitato per oltre 1400,00 euro nei confronti del venditore. Gli operanti, individuato l'odierno ricorrente, assistevano alla cessione di un grammo di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], dietro corresponsione della somma di 100 euro. 5Procedevano quindi alla perquisizione domiciliare nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove rinvenivano un'agenda contenente appunti manoscritti con l'indicazione di nomi e cifre, due telefoni cellulari, materiale idoneo al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, diverse somme di danaro e l'importo di euro 90.000,00 occultato all'interno di una sacca collocata nella cassetta di scarico del wc di un ~bagno della casa. Alla luce delle emergenze indiziarie richiamate, il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della contestazione provvisoria elevata a carico del ricorrente, aggiungendo come la cessione di stupefacente accertata in data 6/10/2025, nel corso del servizio predisposto dai Carabinieri, si inserisse in un contesto di più ampie e continuative forniture di stupefacenti anche nei confronti di acquirenti diversi da [OSCURATO:PERSONA], deponendo in tal senso il ritrovamento del materiale per il confezionamento della sostanza e delle due agende con appunti manoscritti, recanti indicazioni di nominativi e somme di denaro, che rimandavano ad una contabilità propria di un'attività di spaccio continuativa. 4. A fronte della completa ricostruzione offerta dal Tribunale del riesame, la difesa si duole della mancata considerazione del rapporto di pertinenzialità tra la somma caduta in sequestro e l'ipotesi di reato contestata, ponendo in evidenza come le risultanze investigative avrebbero dovuto indurre il Tribunale a riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (motivo primo di ricorso). Ebbene, il tema del nesso di pertinenzialità, su cui si è pure soffermato il Tribunale, ponendo in evidenza la plausibilità dell'ipotesi che le somme cadute in sequestro rappresentassero, alla luce delle risultanze investigative, il profitto del reato ipotizzato, non è dirimente ai fini della vicenda che occupa. Il Tribunale ha infatti evidenziato che il sequestro è stato adottato non solo a fini impeditivi, ma anche a fini di confisca, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240-bis cod. pen., 85-bis d.P.R. 309/90. L'invocata riqualificazione, esclusa in motivazione con argomentare coerente, non eliderebbe la possibilità di pervenire comunque all'apprensione della somma, essendo applicabile anche alle ipotesi del fatto di lieve entità !a confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. in conseguenza della recente introduzione della previsione di cui alla legge 13 novembre 2023, n. 159. Del tutto evidente, quindi, è l'esistenza di un congruo apparato argomentativo, idoneo a mettere al riparo il provvedimento impugnato dalla i.. il 12 /A t.„4 01 1,2-gl prospettazione dei vizi di legittimità~tti- in questa sede. 65. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha considerato i presupposti del sequestro a fini di confisca, riconoscendo che l'ingente somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente fosse del tutto sproporzionata rispetto al tenore di vita dell'indagato ed ai guadagni leciti provenienti dall'attività di affittacamere (così testualmente ha motivato a pag. 4 dell'ordinanza: "gli accertamenti patrimoniali hanno evidenziato che il Paci/li è titolare di una partita IVA per attività di affittacamere e, per l'anno di imposta 2024, ha dichiarato redditi per euro 13.000, con l'effetto che, come correttamente evidenziato nel decreto impugnato, si è in presenza di una capacità reddituale modesta. Sulla scorta dei richiamati elementi, è dunque più che ragionevole ritenere che il danaro rinvenuto sia da ricondurre ad un'attività illecita di traffico di stupefacenti; e ciò, ancor più se si considera che l'indagato, nell'immediatezza dei fatti, non ha fornito alcuna giustificazione in chiave lecita del denaro rinvenuto. Né, d'altra parte, la documentazione allegata dalla difesa consente di pervenire a diverse conclusioni. Ed invero, quanto alle fatture elettroniche dell'attività di B B relative all'anno 2025, si rilevano, nel periodo compreso tra gennaio e aprile, 17 operazioni di valore oscillante tra i 40 e i 430 euro; tra aprile e luglio, appena 2 operazioni, una per 211 euro ed una per 78 euro; tra luglio e ottobre, circa 35 operazioni, di cui quella di maggior importo, pari a circa 2000 euro, mentre le altre si attestano su valori molto più contenuti (tra i 18 e gli 800 euro massimo). Il conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA] riporta, alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un saldo attivo pari a 43.800 euro. Ebbene, si è in presenza di un'attività economica che non appare così fruttuosa per l'indagato e,comunque, non tale da assicurare una provvista liquida di oltre 100.000 euro"). Quanto alle allegazioni difensive riguardanti le operazioni immobiliari della compagna del ricorrente, risalenti al febbraio 2023 e febbraio 2024, offrendo risposta ai rilievi difensivi, il Tribunale ha osservato che risulta inverosimile che la somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'indagato, a distanza di oltre un anno dall'ultima operazione, possa essere collegata al ricavato di una pregressa vendita. Anche le modalità di occultamento del danaro, aggiungono i ìftt Airi; giudici del riesame,'-iigluté a ritenere che non si tratti di una provvista lecita, considerato che non trova una spiegazione logica il fatto che una somma di denaro tanto cospicua non sia stata depositata in banca, come era avvenuto per i proventi dell'attività lecita svolta, venendo occultata con le modalità descritte dagli operanti. Anche in relazione a tali aspetti la difesa, dietro l'apparente prospettazíone del vizio dell'erronea applicazione di legge, critica le argomentazioni a sostegno della decisione, opponendo alla motivazione offerta dai giudici del riesame, non 7apparente e non lacunosa, una diversa interpretazione della piattaforma indiziaria. Il richiamo al contenuto della sentenza della Corte Cost. n. 166 del 7/11/2025 che chiarisce i limiti della confisca allargata per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti, non è suscettibile di disarticolare le argomentazioni a sostegno del decisum. Le indicazioni restrittive provenienti dalla Corte costituzionale non si attagliano al caso in esame, rivolgendosi la pronuncia richiamata alle ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, estraneo alla contestazione provvisoria elevata in questa sede. In ogni caso, il monito della Corte Costituzionale, che fa espresso riferimento alla necessità che si accerti uno "squilibrio incongruo e significativo" tra beni dichiarati e posseduti dal soggetto interessato dal provvedimento ablatorio, è stato osservato dai giudici di merito, i quali, entro i limiti di una pronuncia resa nella presente fase, ove viene in rilievo il fumus del reato, hanno chiarito, con argomentare non meritevole di essere censurato, come l'accumulo della somma di denaro rinvenuta non possa dirsi compatibile con l'attività economica lecita svolta dal nucleo familiare e sia quindi del tutto sproporzionata rispetto ai guadagni documentati. Né rilevai nell'economia della decisione che t occupa il coevo dissequestro dei .4 1,-;telefoni cellulari ad opera di altra Sezione dei, ri-esame, essendo il richiamato provvedimento incentrato, alla stregua di quanto rappresentato nel ricorso, su dati estranei alla presente decisione, quali la individuazione dei criteri di proporzionalità relativi ad apparati cellulari ed informatici in genere. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P 11326 ..911 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 217/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 85/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (per delega scritta depositata in udienza), in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con l'annullamento della sentenza impugnata.• [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto del 13 ottobre 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto il sequestro preventivo di euro 100.000,00 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Dopo avere richiamato i fatti risultanti dagli atti processuali, ha sostenuto che la somma sequestrata fosse provento dell'attività di spaccio a cui era dedito in via continuativa l'indagato, ravvisando un nesso di pertinenzialità con il reato per il quale si procede. Ha poi rammentato come il sequestro fosse stato disposto non solo a fini impeditivik ma anche ai sensi ~240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, sollevando due motivi di / doglianza, riassumibili come segue. I) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame, lamenta la difesa, chiamato ad esprimersi sulla censura difensiva in ordine alla mancanza di una relazione pertinenziale tra la somma sequestrata e l'ipotesi di reato contestata, a fronte dell'oggettiva impossibilità di considerare detta somma (centomila euro) quale prodotto o profitto dell'unica cessione contestata, riguardante un grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro corresponsione del prezzo di euro cento, aggira la questione di diritto, ancorando il vincolo di pertinenzialità a cessioni asseritamente emergenti dal compendio indiziario. In realtà, dette precedenti cessioni non sono mai state contestate, per cui il Tribunale ha introdotto nel suo ragionamento elementi che non possono riguardare il nesso di pertinenzialità. I giudici del riesame, nell'affrontare la questione di diritto posta con l'impugnazione, dopo aver citato gli arresti giurisprudenziali in punto di relazione qualificata tra res sequestrata e reato contestato (pag. 3 dell'ordinanza), e dopo aver riconosciuto l'evidente sproporzione tra la somma oggetto del provvedimento ablativo e l'ipotesi di cessione contestata, pretende di superare tale elemento . rinvenendo il vincolo di pertinenzialità nel collegamento tra la somma di denaro sequestrata ed una presunta attività continuativa di spaccio mai contestata all'indagato. 2L'ordinanza si presterebbe ad una severa censura sotto il profilo della sussistenza del fumus, non rinvenendosi in atti alcun elemento dal quale possa desumersi - nemmeno in termini di mera plausibilità - l'ipotesi avanzata nel provvedimento impugnato. Ad opposte conclusioni era pervenuto lo stesso Tribunale del riesame, in diversa composizione, nel parallelo procedimento che aveva riguardato il sequestro probatorio dei telefoni cellulari. In quella sede è stato annullato il provvedimento ablativo, avendo il Tribunale ritenuto che il sequestro avesse connotati meramente esplorativi e fosse sproporzionato a fronte di un'unica condotta di cessione contestata. II) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90, come modificato dal d.l. 123/2023, convertito con modificazioni nella legge 159/2023 in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 166/2025. Il Tribunale dei riesame si è limitato a richiamare, senza alcuno sviluppo argomentativo, la recente modifica legislativa, che, intervenendo sull'art. 85-bis d.P.R. 309/90, ha esteso anche alle ipotesi di lieve entità, ex art. 73, comma 5, del citato decreto, la confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. In argomento deve evidenziarsi come, successivamente alla pronuncia impugnata, sia intervenuta la sentenza n. 166/2025 - depositata in data 7 novembre 2025 - della Corte Vstituzionale, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale modifica, ne ha dettato una interpretazione restrittiva "conforme a Costituzione e al Diritto dell'Unione Europea, che assicura al giudice i necessari margini di apprezzamento.. .per evitare ogni possibile automatismo nell'applicazione della misura". La Corte tostituzionale ha precisato, riprendendo le indicazioni ermeneutiche contenute nella sentenza n. 33 del 2018, che, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90: "Quando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi la possibilità di verificare se in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore -le quali valgano in particolare a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto esuli in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del soggetto". La vicenda oggetto del presente giudizio deve essere considerata alla luce dell'interpretazione restrittiva contenuta nella richiamata pronuncia, non essendo ammissibile l'automatismo su cui i giudici di merito hanno fondato l'applicazione della misura in relazione ad un reato di piccolo spaccio commesso da un soggetto 3totalmente incensurato. Il Tribunale del riesame, preso atto dell'oggettiva inquadrabilità dell'unico fatto di cessione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha collegato la somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagato ad un'attività continuativa di commercio degli stupefacenti fondata su mere presunzioni. Pur volendo aderire alla ricostruzione operata dal Tribunale, la fattispecie in esame esula in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di una illecita accumulazione di ricchezza proveniente dall'attività illecita di cui si discute. Con specifico riguardo all'asserita sproporzione tra la somma rinvenuta e la capacità reddituale dell'indagato, il semplice calcolo matematico dei dati documentati attraverso le fatture delinea una capacità economica ben diversa da quella rappresentata nell'originario decreto di sequestro: l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente è certamente fruttuosa, anche in considerazione dei saldi dei conti correnti del [OSCURATO:PERSONA] e della compagna. Con riferimento, invece, alle operazioni immobiliari, risulterebbe priva di pregio, perché meramente assertiva, l'argomentazione espressa dai giudici sulla risalenza nel tempo di tali operazioni. E' invero plausibile ritenere che una parte delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile sia rimasta nella disponibilità della famiglia, anche in considerazione del ristretto arco temporale intercorso dalla vendita del bene (circa un anno). Per altro verso, difetta completamente nel caso di specie una delimitazione temporale della presunta attività di spaccio precedente all'episodio di cessione del 6 ottobre 2025. Mancherebbero dunque i parametri cui ancorare il giudizio di plausibilità sulla sproporzione. Come precisato dalla sentenza della Corte Cost. n. 33/2018, cui fa espresso riferimento la recentissima sentenza n. 166/2025, la sproporzione "non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni". Nel caso in esame manca qualunque forma di delimitazione temporale circa la supposta attività continuativa di spaccio. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha insistito nel richiedere l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 42. Occorre premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o inconferente (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Il riferimento normativo in materia è rappresentato dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge. Per giurisprudenza unanime le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Al contempo, si è affermato che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, inidoneo a rendere comprensibile le giustificazioni offerte dai giudici. 3. Ebbene, il Tribunale ha offerto nella ordinanza impugnata una compiuta motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti del provvedimento di sequestro, in alcun modo censurabile in questa sede, essendo essa scevra dai radicali vizi che segnano il perimetro del sindacato del giudice di legittimità in materia. Dato atto della consistenza dei motivi di riesame, il Tribunale ha verificato la ricorrenza del fumus del reato contestato, ripercorrendo gli aspetti fattuali della vicenda in esame. Ha rammentato come le indagini avessero preso avvio in seguito alla denuncia della madre di [OSCURATO:PERSONA], che, preoccupata delle condizioni di salute del figlio, il quale faceva un uso smodato di cocaina, aveva fornito indicazioni ai Carabinieri sull'identità del fornitore di stupefacenti, precisando che il figlio si era indebitato per oltre 1400,00 euro nei confronti del venditore. Gli operanti, individuato l'odierno ricorrente, assistevano alla cessione di un grammo di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], dietro corresponsione della somma di 100 euro. 5Procedevano quindi alla perquisizione domiciliare nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove rinvenivano un'agenda contenente appunti manoscritti con l'indicazione di nomi e cifre, due telefoni cellulari, materiale idoneo al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, diverse somme di danaro e l'importo di euro 90.000,00 occultato all'interno di una sacca collocata nella cassetta di scarico del wc di un ~bagno della casa. Alla luce delle emergenze indiziarie richiamate, il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della contestazione provvisoria elevata a carico del ricorrente, aggiungendo come la cessione di stupefacente accertata in data 6/10/2025, nel corso del servizio predisposto dai Carabinieri, si inserisse in un contesto di più ampie e continuative forniture di stupefacenti anche nei confronti di acquirenti diversi da [OSCURATO:PERSONA], deponendo in tal senso il ritrovamento del materiale per il confezionamento della sostanza e delle due agende con appunti manoscritti, recanti indicazioni di nominativi e somme di denaro, che rimandavano ad una contabilità propria di un'attività di spaccio continuativa. 4. A fronte della completa ricostruzione offerta dal Tribunale del riesame, la difesa si duole della mancata considerazione del rapporto di pertinenzialità tra la somma caduta in sequestro e l'ipotesi di reato contestata, ponendo in evidenza come le risultanze investigative avrebbero dovuto indurre il Tribunale a riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (motivo primo di ricorso). Ebbene, il tema del nesso di pertinenzialità, su cui si è pure soffermato il Tribunale, ponendo in evidenza la plausibilità dell'ipotesi che le somme cadute in sequestro rappresentassero, alla luce delle risultanze investigative, il profitto del reato ipotizzato, non è dirimente ai fini della vicenda che occupa. Il Tribunale ha infatti evidenziato che il sequestro è stato adottato non solo a fini impeditivi, ma anche a fini di confisca, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240-bis cod. pen., 85-bis d.P.R. 309/90. L'invocata riqualificazione, esclusa in motivazione con argomentare coerente, non eliderebbe la possibilità di pervenire comunque all'apprensione della somma, essendo applicabile anche alle ipotesi del fatto di lieve entità !a confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. in conseguenza della recente introduzione della previsione di cui alla legge 13 novembre 2023, n. 159. Del tutto evidente, quindi, è l'esistenza di un congruo apparato argomentativo, idoneo a mettere al riparo il provvedimento impugnato dalla i.. il 12 /A t.„4 01 1,2-gl prospettazione dei vizi di legittimità~tti- in questa sede. 65. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha considerato i presupposti del sequestro a fini di confisca, riconoscendo che l'ingente somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente fosse del tutto sproporzionata rispetto al tenore di vita dell'indagato ed ai guadagni leciti provenienti dall'attività di affittacamere (così testualmente ha motivato a pag. 4 dell'ordinanza: "gli accertamenti patrimoniali hanno evidenziato che il Paci/li è titolare di una partita IVA per attività di affittacamere e, per l'anno di imposta 2024, ha dichiarato redditi per euro 13.000, con l'effetto che, come correttamente evidenziato nel decreto impugnato, si è in presenza di una capacità reddituale modesta. Sulla scorta dei richiamati elementi, è dunque più che ragionevole ritenere che il danaro rinvenuto sia da ricondurre ad un'attività illecita di traffico di stupefacenti; e ciò, ancor più se si considera che l'indagato, nell'immediatezza dei fatti, non ha fornito alcuna giustificazione in chiave lecita del denaro rinvenuto. Né, d'altra parte, la documentazione allegata dalla difesa consente di pervenire a diverse conclusioni. Ed invero, quanto alle fatture elettroniche dell'attività di B B relative all'anno 2025, si rilevano, nel periodo compreso tra gennaio e aprile, 17 operazioni di valore oscillante tra i 40 e i 430 euro; tra aprile e luglio, appena 2 operazioni, una per 211 euro ed una per 78 euro; tra luglio e ottobre, circa 35 operazioni, di cui quella di maggior importo, pari a circa 2000 euro, mentre le altre si attestano su valori molto più contenuti (tra i 18 e gli 800 euro massimo). Il conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA] riporta, alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un saldo attivo pari a 43.800 euro. Ebbene, si è in presenza di un'attività economica che non appare così fruttuosa per l'indagato e,comunque, non tale da assicurare una provvista liquida di oltre 100.000 euro"). Quanto alle allegazioni difensive riguardanti le operazioni immobiliari della compagna del ricorrente, risalenti al febbraio 2023 e febbraio 2024, offrendo risposta ai rilievi difensivi, il Tribunale ha osservato che risulta inverosimile che la somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'indagato, a distanza di oltre un anno dall'ultima operazione, possa essere collegata al ricavato di una pregressa vendita. Anche le modalità di occultamento del danaro, aggiungono i ìftt Airi; giudici del riesame,'-iigluté a ritenere che non si tratti di una provvista lecita, considerato che non trova una spiegazione logica il fatto che una somma di denaro tanto cospicua non sia stata depositata in banca, come era avvenuto per i proventi dell'attività lecita svolta, venendo occultata con le modalità descritte dagli operanti. Anche in relazione a tali aspetti la difesa, dietro l'apparente prospettazíone del vizio dell'erronea applicazione di legge, critica le argomentazioni a sostegno della decisione, opponendo alla motivazione offerta dai giudici del riesame, non 7apparente e non lacunosa, una diversa interpretazione della piattaforma indiziaria. Il richiamo al contenuto della sentenza della Corte Cost. n. 166 del 7/11/2025 che chiarisce i limiti della confisca allargata per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti, non è suscettibile di disarticolare le argomentazioni a sostegno del decisum. Le indicazioni restrittive provenienti dalla Corte costituzionale non si attagliano al caso in esame, rivolgendosi la pronuncia richiamata alle ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, estraneo alla contestazione provvisoria elevata in questa sede. In ogni caso, il monito della Corte Costituzionale, che fa espresso riferimento alla necessità che si accerti uno "squilibrio incongruo e significativo" tra beni dichiarati e posseduti dal soggetto interessato dal provvedimento ablatorio, è stato osservato dai giudici di merito, i quali, entro i limiti di una pronuncia resa nella presente fase, ove viene in rilievo il fumus del reato, hanno chiarito, con argomentare non meritevole di essere censurato, come l'accumulo della somma di denaro rinvenuta non possa dirsi compatibile con l'attività economica lecita svolta dal nucleo familiare e sia quindi del tutto sproporzionata rispetto ai guadagni documentati. Né rilevai nell'economia della decisione che t occupa il coevo dissequestro dei .4 1,-;telefoni cellulari ad opera di altra Sezione dei, ri-esame, essendo il richiamato provvedimento incentrato, alla stregua di quanto rappresentato nel ricorso, su dati estranei alla presente decisione, quali la individuazione dei criteri di proporzionalità relativi ad apparati cellulari ed informatici in genere. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.MP.Q.M