CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale del Tribunale di Salerno, che aveva disposto, nei confronti del predetto, la misura impositiva degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 416, commi 1 e 2 cod. pen. (capo A), nonché a plurime violazioni al d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimeno agli artt. 10 -ter (capo 1), 2 (capi 2, 7) e 8 (capi 3, 4, 5, 6, 8). [OSCURATO:PERSONA] si contesta di aver promosso un'associazione finalizzata a commettere una pluralità di delitti di evasione fiscale, in specie emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento delle imposte e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture inesistenti in danno dell'Erario, ponendo in essere un complesso sistema di frode con la partecipazione necessaria dei suoi sodali, quali amministratori di fatto o di diritto delle società cartiere ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la Trading & Copper s.r.I.) create e utilizzate per evadere l'I.v.a. dovuta che non veniva versata e, allo stesso tempo, per creare un fittizio credito I.v.a. a vantaggio delle imprese ultime acquirenti (tra le altre, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]), con le quali le prime intrattenevano rapporti di natura commerciale tesi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo l'ipotesi accusatoria, Rapa, nella veste di promotore di detta associazione, amministrava di fatto le società interposte, ovvero la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., la Trading & Copper s.r.I., nonché la R.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., legalmente rappresentata dalla compagna [OSCURATO:PERSONA], quale reale dominus delle transazioni commerciali, intrattenendo per conto delle prime i rapporti commerciali con i clienti finali ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]), fatturando falsamente la cessione di "catodi di rame" da parte della R.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle citate società interposte in regime di reverse charge e facendo fatturare a queste ultime false cessioni di "base rame in trasformazione" con i clienti finali, con applicazione dell'I.v.a. che non veniva versata dalle cartiere e, allo stesso tempo, veniva a costituire I.v.a. a credito per le imprese ultime acquirenti. Accertato in Salerno e provincia dall'anno di imposta 2019 (emissione delle prime fatture per operazioni inesistenti) con condotta perdurante. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 ss. cod. proc. pen. e 18 d.lgs. n. 74 del 2000. Assume il difensore che il Tribunale cautelare, pur riconoscendo che il reato più grave è quello di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi 3, 4, 5, 6 e 8), ai fini dell'individuazione del luogo di consumazione del reato, ha applicato il criterio di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, anziché le regole stabilite dall'art. 8 cod. proc. pen. Nel caso in esame, ad avviso del difensore, il reato grave è stato commesso in relazione alla fattura emessa il 18 gennaio 2019 nei confronti della cartiera Trading & Copper dalla RV [OSCURATO:PERSONA] nel luogo ove quest'ultima esercita la propria attività lavorativa, e cioè in Avellino, se si tiene conto dello stabilimento produttivo, o in Roma, se si prende in considerazione la sede legale. Le medesime conclusioni valgono in riferimento all'anno 2000, essendo la prima fattura stata emessa il 18 gennaio 2002 dalla RV [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Trading & Copper. Aggiunge il difensore che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare il disposto dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, anziché l'art. 8 cod. proc. pen., sul presupposto che le fatture allegate dalla difesa difetterebbero di timbri, di firme e non individuano i registri da cui sarebbero state estratte, trattandosi di fatture elettroniche estratte dal fascicolo cautelare ed acquisite in esecuzione del decreto di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen. eseguito direttamente presso la Sogei, sicché esse costituiscono corpo del reato. Del resto, dall'ordinanza impugnata emerge come il meccanismo di evasione individuato nella frode carosello abbia inizio proprio dalla RV [OSCURATO:PERSONA] che emette le fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 5). 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 10, 271, 125 cod. proc. pen. Il difensore censura la motivazione, laddove ha rigettato l'eccezione di mancata trasmissione, al Tribunale del riesame, entro il termine di legge, dei decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione e dei decreti di proroga, posto che tale eccezione deve considerarsi come richiesta implicita di acquisizione di detti decreti; ciò comporta l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. In ogni caso, posto che l'impianto accusatorio si basa esclusivamente sulle intercettazioni, l'ordinanza avrebbe dovuto rendere una motivazione più stringente. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 2-5 e 5-7. Il difensore censura l'ordinanza impugnata, laddove ha rigettato l'argomentazione secondo cui al Rapa sono contestate contemporaneamente le violazioni di cui agli artt. 8 e 2 fr d.lgs. n. 74 del 2000 per le medesime condotte, come ipotizzato nei capi 2-5 e 5-7, in violazione del disposto dell'art. 9 del medesimo d.lgs. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Assume il ricorrente che la motivazione, laddove ha respinto l'argomentazione inerente alla carenza dell'elemento soggettivo per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 200, sarebbe internamente contraddittoria, atteso che il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che l'evasione sarebbe propria delle cartiere, e, dall'altro, che i beneficiari sarebbero gli acquirenti finali, i quali acquistano un credito di imposta per il valore corrispondente da porre in compensazione con i debiti tributari. Il Tribunale, pertanto, non si sarebbe confrontato con l'argomentazione secondo cui l'intermediario-cartiera non agisce con finalità evasiva propria, essendo la condotta diretta unicamente a favorire l'evasione dell'effettivo acquirente dl bene. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Espone il difensore che, con i motivi di riesame, si censurava l'ordinanza genetica, atteso che non vi era alcun elemento per confutare la circostanza che i "catodi di rame", acquistati dalla R.V. [OSCURATO:PERSONA] e ceduti alle società ritenute cartiere, siano stati lavorati in "base rame", con la conseguenza che tale cessione andava assoggettava ad i.v.a. Al riguardo, la motivazione sarebbe carente e contraddittoria e, in ogni caso, il Tribunale non avrebbe valutato che le società asseritamente cartiere hanno depositato la dichiarazione dei redditi. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2639 cod. civ. Rappresenta il difensore che la motivazione sarebbe mancante in relazione alla qualità di amministratore di fatto del Rapa, come contestata ai capi 2), 3), 4), 6), 7) e 8), non emergendo che il ricorrente abbia esercitato in modo continuativo e significativo i poteri inerenti la qualifica e la funzione in relazione alle società presunte cartiere. Né, ad avviso del difensore, a tale carenza motivazione sopperiscono le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], che hanno invece confermato la loro piena e totale 'autonomia gesto ria. 2.7. Con il settimo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe obliterato una serie di circostanze di fatto, desumibili dall'informativa del 31 gennaio 2002 e riportate nel motivo, nonché dalle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], parimenti riportate per stralcio, da cui emergerebbe: che la R.V. acquista effettivamente il rame in borsa; che le operazioni di cessione del rame in catodi da parte della R.V. alle società ritenute cartiere non sono fittizie, in quanto il rame veniva effettivamente ceduto; che le operazioni di trasformazione del rame da catodi a base non sono solo cartolari, in quanto tale trasformazione avveniva nelle fonderie Colombo; 2.8. Con l'ottavo motivo - erroneamente indicato ancora come settimo - si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. Deduce il difensore che, con riferimento alla gravità indiziaria per il delitto associativo, la motivazione sarebbe contraddittoria rispettozg'intercettazione riportata a p. 45 dell'informativa del 31 gennaio 2022, laddove emerge che il Rapa, che dovrebbe essere il dominus, prende atto solo con l'accertamento fiscale che sussisteva un rilevante debito I.v.a. Aggiunge il difensore che la motivazione sarebbe carente anche il relazione all'elemento soggettivo. 2.9. Con il nono motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 274, lett. c), e 275 cod. proc. pen. Espone il difensore che il Tribunale ha ravvisato il pericolo di recidivanza senza valutare che il Rapa è incensurato, ha chiuso i rapporti commerciali con la Copper e Alluminio non appena ha scoperto che quest'ultima non versava l'i.v.a., e che la Generale Trade è ormai chiusa. 2.10. Con il decimo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 27 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale spiegato perché la misura di cui all'art. 290 cod. proc. pen. non sarebbe idonea a fronteggiare il ritenuto pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Va chiarito che, in via generale e salvo talune deroghe, per determinare la competenza territoriale in tema di reati tributari, l'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, rinvia ai criteri previsti dall'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, in siffatta materia, il criterio principale determinativo della competenza per territorio è quello del /ocus commissi delicti, divenendo sussidiario il criterio fondato sul luogo dell'accertamento del reato ed al quale si può fare riferimento solamente nel caso in cui sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato tributario. Una deroga ai principi generali in materia di competenza territoriale è tuttavia prevista con riferimento all'ipotesi di emissione plurima di fatture, /t- fattispecie disciplinata dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel senso che "ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato". A tale proposito, l'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, con esclusivo riferimento all'art. 8, comma 2, del medesimo d.lgs., dispone che "è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art.335 c.p.p.". 2.2. Ciò posto, al Rapa, come anticipato, è contestato sia il delitto associativo ex art. 416, comma 1, cod. pen., nelle veste di promotore (che è punito, nel massimo, con la reclusione fino a sette anni), sia plurimi delitti di cui agli artt. 2 ed 8 d.lgs. n. 74 del 2000, i quali comminano la medesima pena, e ciò in relazione alla rispettiva formulazione vigente sia al momento di commissione dei fatti (allorquando per gli stessi era prevista la pena da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione), sia dopo l'inasprimento del trattamento sanzionatorio avvenuto con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con modif., dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in forza del quale per entrambi i reati la pena oscilla da quattro ad otto anni di reclusione. Va altresì rilevato - ciò che non è oggetto di contestazione - che i reati in esame sono legati da un vincolo di connessione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. essendo indubitabile, per un verso, che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sorretto dal dolo specifico di consentire a terzi l'evasione, concorre con il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante uso delle stesse fatture, reto che, tra i suoi elementi costitutivi, contempla, appunto, il fine di evasione; per altro verso, che il delitto associativo e i delitti tributari siano stati realizzati con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. 2.3. Orbene, la competenza per territorio originata dalla connessione va determinata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. in favore del giudice competente per il reato più grave, o, in caso di pari gravità, per il reato commesso per primo. Deve perciò ribadirsi che, in tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, dep. 11/11/2020, Eusebio, Rv. 280161).Nel caso di specie, rispetto al delitto associativo sono più gravi i delitti fiscali, i quali, come detto, comminano la medesima pena; a parità di gravità, deve perciò darsi rilievo al criterio temporale, nel senso che assume rilevanza il reato commesso per primo e, quindi, il delitto di emissione di fatture inesistenti, (per identica conclusione, in motivazione, Sez. 3, n. 10916 12/11/2019, dep. 2020, Bracco e aa., n. m.). Secondo il consolidato orientamento, infatti, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865; Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267664; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193). Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è parimenti un reato istantaneo, ma si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari (Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652; Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659), e quindi rappresenta invariabilmente un posterius rispetto al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.4. Nel caso in esame, il difensore, per individuare il reato che si sarebbe consumato per primo, ha prodotto la prima delle fatture emesse per operazioni inesistenti con riguardo all'annualità meno recente, ossia il 2019. Si tratta di una prospettazione giuridicamente non condividibile, sicché, sul punto, appare ininfluente la motivazione del Tribunale, che, in maniera errata, non ha valutato dette fatture sul presupposto che fossero carenti del crisma dell'ufficialità (che, invece, è stato documentato dal difensore). Nella vicenda che qui ci occupa, infatti, essendo contestate più fatture per l'annualità meno recente, ossia il 2019, trova applicazione l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, in forza del quale, come detto, nel caso di una pluralità di fatture nell'ambito del medesimo periodo di imposta, il reato si consuma con l'emissione dell'ultima fattura. Di conseguenza, come affermato costantemente da questa Corte, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pur se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 21/03/2022, Cossarini, Rv. 282918; Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, /1- dep. 18/10/2018, Melpignano, Rv. 274865; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, dep. 16/02/2010, Ventura, Rv. 246193). Ai fini dell'individuazione del primo reato, il ricorrente perciò avrebbe dovuto produrre l'ultima delle fatture, oggetto di contestazione ai capi 3), 4), 5), 6), al fini di stabilire quale, tra detti reati, si sia consumato per primo; il che non è avvenuto. Le censure difensive, pertanto, non sono in grado di scalfire la conclusione del Tribunale, il quale ha fatto applicazione del criterio dettato dall'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 con esclusivo riferimento all'art. 8, comma 2, del medesimo d.lgs., in forza del quale "è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.", ossia, nel caso di specie, il Tribunale di Salerno. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Il Tribunale ha espressamente fatto proprio il maggioritario orientamento della giurisprudenza di .legittimità, giusta il quale la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, dep. 18/04/2017, Semilia, Rv. 269944; Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, dep. 03/05/2013, D., Rv. 255117; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, dep. 15/02/2013, Cerbasio, Rv. 254586). Nel caso in esame, allineandosi a tale principio, il Tribunale ha rilevato che la difesa non solo aveva articolato una generica istanza di illegittimità dei decreti in esame, ma nemmeno aveva avanzato una tempestiva richiesta di acquisizione di detti decreti. Si osserva, inoltre, che non appare in termini la decisione indicata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni (ossia Sez. 4., n. 13896 del 2020, non massimata), perché si riferisce all'ipotesi di mancato inserimento dei decreti autorizzativi, e non già di mancata trasmissione di detti atti. 3.2. In ogni caso, anche accedendo alla prospettazione difensiva circa l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche, il motivo appare generico. Si rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai finì della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, dep. 16/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, dep. 12/11/2020, Marini, Rv. 279829). Orbene, alla luce di tale principio, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in maniera puntuale non solo le conversazioni affette da inutilizzabilità, ma soprattutto in che modo tale inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione, posto che, come emerge dall'ordinanza impugnata, la gravità indiziaria dei delitti ascritti al Rapa si fonda non solo sulle conversazioni intercettate, ma anche sui plurimi accertamenti effettuati dalla G.d.F., nonché sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.i.p. dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiamato in causa il Rapa (cfr. p. 25 dell'ordinanza impugnata). 4. Il terzo motivo è inammissibile. 4.1. La presunta violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 - basata sul rilievo che l'indagato avrebbe ingiustamente subito alcune doppie incriminazioni provvisorie, essendo stato ritenuto il Rapa, da un lato, concorrente a titolo di amministratore di fatto con l'amministratore di diritto della società che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, utilizzatore delle medesime fatture nella sua qualità di amministratore di fatto di un'altra società - è manifestamente infondata. Deve rilevarsi, sul punto, che il ricorrente non contesta la ricostruzione accusatoria secondo la quale egli era il soggetto che, da un lato, ha direttamente prodotto le fatture false, quale amministratore di fatto di alcune società, e, dall'altro, ha direttamente indicato tali fatture quali elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale di altre società, delle quali era del pari amministratore di fatto. L'ipotesi in esame è, dunque, differente da quelle del concorso, la cui configurabilità è esclusa dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, norma la cui ratio è di evitare che l'emittente di una fattura per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell'utilizzazione di detta fattura e, corrispondentemente, che l'utilizzatore della fatture per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell'emissione di detta fattura. L'esclusione posta dalla norma fa salva, invece, l'ipotesi in cui uno stesso soggetto direttamente provveda a emettere fatture false e, sempre direttamente, utilizzi tali fatture false ai fini dell'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi. Diversamente opinando, del resto, si genererebbe l'inconveniente di dover determinare quale dei due reati - la dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 o l'emissione di fatture false di cui all'art. 8 - debba essere punito e quale, invece, debba essere ritenuto non punibile. Non è un caso, infatti, che manchi, nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 74 del 2001, una disposizione che indirizzi su come effettuare una tale scelta, essendo, anzi, tale mancanza un'ulteriore conferma dell'impossibilità di ricomprendere nella deroga stabilita dall'art. 9 al principio di cui all'art. 110 cod. pen. fattispecie diverse da quella del concorso di persone. Sono queste le ragioni per cui questa Sezione ha costantemente predicato il principio giusto il quale la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, dep. 01/12/2020, Rossinelli, Rv. 280370; Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep. 06/02/2017, Ferrari, Rv. 269279; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 02/05/2013, Serbelloni, Rv. 255396). 4.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente fatto applicazione di tale principio, evidenziando - per giustificare la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 - che il Rapa risponde per ciascun reato in vesti differenti, ossia quale amministratore di fatto sia della [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), sia della R.V. [OSCURATO:PERSONA] (capo 5), sia della Trading & Copper (capo 7). Il ricorrente non si misura criticamente con tale ratio decidendi, essendosi limitato genericamente a dedurre la violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, sicché il motivo è certamente inammissibile. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha rigettato le argomentazioni difensive, qui pedissequamente riproposte, operando una chiara distinzione tra il dolo del delitto in esame da una parte e il movente o l'interesse che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato dall'altro. Invero, il Tribunale ha accertato che l'indagato ha consapevolmente indicato, nella dichiarazione dei redditi, le fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, conscio che, così facendo, avrebbe evaso le imposte sui redditi, correttamente ritenendo irrilevante il movente dell'azione, elemento esterno al contenuto rappresentativo e volitivo integrante il dolo. 6. I motivi dal quinto all'ottavo, con cui si contesta, a vario titolo, la sussistenza della gravità indiziaria in relazione sia ai delitti scopo (quinto, sesto e settimo motivo), sia al delitto associativo (ottavo motivo), sono inammissibili perché generici e fattuali e, non emergendo, dalla motivazione, profili di illogicità manifesta. 7. Si rammenta che allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta unicamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da elementi di prova travisati. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni l l giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Il controllo del giudice di legittimità, quindi, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 8. Nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione che non si presta a censure di sorta, ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione all'indagato dei reati a lui ascritti. 9. Con riguardo ai primi tre motivi qui in esame, il Tribunale ha ben spiegato (p. 23-24) il meccanismo frodatorio posto in essere dal Rapa, saldamente ancorandolo sia agli accertamenti compiuti dalla G.d.F., sia al contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia alle dichiarazioni rese dal coindagato Iannone. In particolare, la circostanza che le società che apparentemente acquistavano i catodi di rame fossero mere "cartiere" è stata desunta da una serie di elementi concorrenti, quali: la sede legale o il domicilio fiscale di ogni società è inesistente oppure corrisponde all'indirizzo di un'abitazione privata; nessuna società è risultata avere né personale alle dipendenze, né locali idonei allo stoccaggio e alla lavorazione di materiale ferroso pari a migliaia di kg. - come risultante dalle fatture - e nemmeno mezzi commerciali per il trasporto della merce alle imprese del nord, quali acquirenti finali; ogni società aveva un unico e identico fornitore, ossia la R.V. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]; ogni società è risultata evasore totale dell'I.v.a per gli anni di imposta 2019- 2021, salvo la [OSCURATO:SOCIETA]. che, peraltro, ha effettuato pagamenti del tutto irrisori rispetto al debito di imposta maturato (14.100 euro a. fronte di un debito I.v.a di 279.005 quanto al 2019, 11.000 euro a fronte di un debito i.v.a. di 408.689 euro quanto al 2020, mentre nulla è stato versato nel 2021, a fronte di un debito i.v.a. di 597.889,95 euro). Oltre a ciò, il Tribunale ha indicato ulteriori elementi, quali: la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] - titolare di una società che tratta tonnellate di catodi di rame per rivenderli, una volta trasformati, ad imprese del nord e che nell'anno 2019 risulta avere un debito i.v.a. di 279.005 euro (ciò che dà la misura del reddito guadagnato) - sia stato assunto come bagnino da un'impresa di Amalfi con un Iv contratto a tempo determinato ed estivo, a poco più di 2.000 euro al mese; la circostanza che le società cartiere non risultino titolari di macchinari per la lavorazione del rame, come invece indicato nelle fatture; la circostanza che non vi sia mai coincidenza - ora per eccesso, ora per difetto - tra il quantitativo di merce fatturato dalle società cartiere rispetto a quello acquistato dalla società del Rapa. Il Tribunale, inoltre, ha indicato altre fonti di prova a sostegno dell'ipotesi accusatoria: per un verso, una serie di intercettazioni telefoniche (n. 608, 318 e 49, il cui contenuto è riportato a p. 24), da cui emerge, dalle stesse parole del Rapa (tel. n. 318), che il passaggio materiale della merce avveniva direttamente dall'impresa di Pizzighettone alle società acquirenti finali, senza mai entrare nella disponibilità della società di Rapa, né delle altre società cartiere; per altro verso, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] (riportate a p. 25), il quale, oltre a confermare di non aver mai visto il rame, ha indicato nel Rapa il dominus del meccanismo truffaldino. Infine, quanto alle censure ad oggetto il fumus del delitto associativo, dedotte con l'ottavo motivo, la difesa si limita a valorizzare il contenuto, peraltro parziale, dell'intercettazione riportata a p. 45 dell'informativa del 31 gennaio 2022, laddove emerge che il Rapa prende atto solo con l'accertamento fiscale che sussisteva un rilevante debito I.v.a.: circostanza che non è deducibile in sede di legittimità, implicando una valutazione dei dati probatori, e considerando che il Tribunale ha comunque evidenziato (p. 26) come il Rapa non si sia meravigliato dell'accertamento fiscale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], preoccupandosi che le indagini potessero, nel prosieguo, coinvolgerlo, a tal fine contattando il proprio commercialista per concordare la strategia di far accorpare alla società del [OSCURATO:PERSONA] una società con un credito di imposta da porre in compensazione al riscontrato debito i.v.a. 10. Gli ultimi due motivi, esaminabili congiuntamente riguardando entrambi profili inerenti le esigenze cautelari, sono infondati. Il Tribunale, invero, ha ravvisato il pericolo, concreto e attuale, di recidivanza sulla base della valutazione complessiva di una serie di elementi fattuali, quali: la circostanze che i fatti risalgano a pochi mesi orsono e, si aggiunge, abbiano avuto inizio sin dal gennaio 2019; la concreta gravità dei fatti, come ampiamente ricostruiti, il che è sintomatico di una non comune pericolosità sociale; la circostanza che, come risulta dalle ultime indagini trasfuse nell'annotazione di servizio del 14 novembre 2022, la RV [OSCURATO:PERSONA], pur avendo modificato la ragione sociale, continui a fatturare con le medesime società ubicate nel nord Italia (in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. la Ecosistemi s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), da ciò desumendo, in maniera non certo implausibile, che l'accertamento fiscale non ha fatto desistere l'indagato - che, peraltro, come emerge dal provvedimento impugnato (p. 7) è stato deferito all'a.g., insieme al [OSCURATO:PERSONA], parimenti indagato nel presente procedimento, per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società dichiarata fallita il 28 novembre 2017 e risulta indagato, sempre insieme al [OSCURATO:PERSONA], per tentata truffa a seguito di querela sporta il 16 maggio 2015 - dal proseguire la propria attività illecita. Su queste basi, il Tribunale ha ritenuto perciò la misura in atto non solo adeguata alla concreta gravità del fatto, ma anche idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, pericolo che non potrebbe essere scongiurato con una misura meno afflittiva, e neppure con l'invocato divieto temporaneo di esercitare un ufficio diret