CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 18904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22171/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 590/2018 depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 – Con sentenza n. 590/2018 depositata il 14. 2.2018 la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Latina che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato la mancanza di buona fede in senso oggettivo nelle trattative che avevano preceduto la conciliazione sindacale con la quale a fronte di un incentivo all'esodo, [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato il licenziamento e la sua successiva assunzione nella società [OSCURATO:PERSONA], con le medesime mansioni e retribuzione con patto di stabilità di 36 mesi; condannando sulla base di detto accertamento la società [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno subito dall’Antonelli quantificato in € 40.000 oltre al pagamento delle spese processuali. 2.- La Corte d'appello di Rom a con la successiva sentenza, qui impugnata, ha affermato invece che alle pretese rivendicate dal lavoratore fosse ostativa la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, verbale che presentava a norma dell'art. 2113 c.c. carattere di sostanziale inoppugnabilità, avendo il lavoratore, pattuendo la risoluzione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA], espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la medesima società e ciò a fronte della percezione di una somma di un certo rilievo, a titolo di incentivazione all'esodo in aggiunta alle competenze di fine rapporto. In particolare, secondo la Corte di Appello, in forza della predetta transazione il lavoratore non avrebbe avuto titolo giuridico per far valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] né eventuali inadempimenti precedenti la risoluzione del vincolo, inclusi quelli relativi all'individuazione della società che avrebbe assicurato l'assorbimento dei lavoratori in esubero, né eventuali inadempimenti successivi del datore subentrante, a prescindere da ogni valutazione nel merito del rispetto degli impegni assunti. 3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria exart.380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c. – azione di responsabilità extracontrattuale che non impone di impugnare accordi transattivi su atti contrattuali –omessa pronuncia violazione art. 112 c.p.c. Il motivo deve ritenersi inammissibile perché le diverse censure sono sollevate in maniera promiscua, cumulando profili differenti, di fatto e di diritto, processuali e sostanziali, senza che si riesca ad individuare a quale tra i vari vizi sollevati essi facciano distinto riferimento, in violazione alla regola di specificità del motivo per Cassazione (cfr. Cass. n. 1755 del 2006; Cass. n. 8097 del 2006; Cass. n. 1196 del 2007; Cass. n. 22759 del 2014 e, sulla stessa vicenda dedotta in giudizio, v. Cass.10022/2021). 2.- Con il secondo motivo viene dedotto il difetto di motivazione, quale motivazione apparente - affermazione di adempimento degli obblighi di [OSCURATO:PERSONA] – Violazione art. 360 n. 5 c.p.c - omessa pronuncia sulla violazione del dovere di correttezza e diligenza - violazione art. 112 c.p.c. 3.- Col terzo motivo viene sollevato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda alla luce dei fatti storici dedotti allegati in primo grado per le produzioni di atti giudiziari successivi, violazione dell'art. 112 c.p.c. , atteso che, rispetto al thema decidendum dedotto in giudizio, nulla aveva detto la Corte d'appello in ordine al valore dell'obbligo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] punto 7 ( riportato nel presente ricorso). 4.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso per la connessione che li avvolge possono essere trattati unitariamente. A fondamento di tali motivi la parte ha sostenuto nel ricorso che, in base alla giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (Cass.21255/2013 e ss.) in ipotesi di transazione di diritti contrattuali, il soggetto che si ritiene leso da un comportamento rientrante nella categoria del fatto illecito sub specie di responsabilità precontrattuale non ha necessità di impugnare la transazione o di agire per il suo annullamento e ben può direttamente agire per i danni cagionati dal comportamento contra ius; mentre la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sul punto delle responsabilità ex artt. 1175, 1375 c.c. e 2 Cost., violando l'obbligo stabilito dall’art. 112 c.p.c. Ha quindi affermato il ricorrente che il thema decidendum e i fatti storici oggetto della domanda nella sua globale qualificazione, unita ai fatti storici provati documentalmente non erano il mancato adempimento dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cioè la non scelta della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti CSO) , quanto la invocata violazione dell'obbligo assunto per mancanza di adeguata diligenza nella valutazione e nelle qualità promesse in capo alla CSO scelta, pertanto la motivazione della Corte d'appello che lapidariamente afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto gli accordi si risolve in una motivazione apparente. Ha poi premesso in fatto: che in base all'accordo sindacale del 7 dicembre 2006 formalizzato nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ex l. 223/1991, all'articolo 7 si prevedeva l'individuazione di un CSO che, su specifica assunzione di impegno della [OSCURATO:PERSONA] ( trascritto in ricorso a pag.8) avrebbe assicurato l'assunzione dei lavoratori con il mantenimento delle medesime garanzie occupazionali e contrattuali dello stesso territorio di lavoro precedentemente in essere in [OSCURATO:PERSONA]; che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato sottoscritto l'accordo in base al quale il CSO veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il quale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto sottoscrittore dell'accordo- garantiva che il CSO avre bbe consegnato ai lavoratori una lettera di assunzione contenente: a) contratto di lavoro dell'industria farmaceutica; b) assunzione a tempo indeterminato senza periodo di prova; c) garanzia di non rescissione del rapporto di lavoro per almeno 36 mesi, salvo giusta causa; che per effetto di tale impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] in sede di accordo sindacale, l'odierno ricorrente in data 7 febbraio 2007 ha poi sottoscritto verbale di accordo sindacale con [OSCURATO:PERSONA] e a far data dal 1 marzo successivo un contratto di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che inopinatamente nel dicembre 2007 la Marvecs aveva preannunziato l'avvio delle procedure per la riduzione del personale ex legge n.223 del 19 91; che nel marzo 2008 è stato concordato il ricorso alla CIGS; che la situazione di Marvecs era di vera e propria insolvenza atteso che lo stesso successivo ricorso agli ammortizzatori sociali non aveva evitato che in data 14 gennaio 2011 il tribunale ne dichiarasse il fallimento; che la situazione finanziaria e industriale è apparsa inadeguata anche al momento della stipula dell'accordo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] assicurava l'individuazione di un CSO che garantisse la medesima solidità di essa atteso che dagli allegati bilanci si può evincere che già a fine 2005 la Marvecs aveva a bilancio un indebitamento complessivo di 130.000.000 di euro e che la situazione era si può dire ancora più compromessa al momento della scelta da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Ribadiva pertanto il ricorrente che la propria azione giudiziaria si fondava sui seguenti dati documentali: 1) la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata all'individuazione di una CSO che desse le medesime garanzie occupazionali finanziarie di essa [OSCURATO:PERSONA]; 2) la scelta di Marvecs non costituiva in alcun modo adempimento dell'obbligazione assunta con i sindacati posto che Marvecs era una società priva di qualsivoglia struttura industriale e adeguatezza finanziaria per tutelare l’occupazione delle linee che assorbiva e usando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto prevederlo; 3) [OSCURATO:PERSONA] era certamente in grado di capire con l'ordinaria diligenza (a parte la circostanza di essere una multinazionale del settore) che Marvecs era in stato di predecozione. 5.- Tanto premesso, con i motivi in oggetto, il ricorrente ha in sostanza lamentato che la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha preso in considerazione la reale domanda (di natura precontrattuale o extra contrattuale) avanzata in giudizio, ha violato gli artt. 1175 e 1375 c.c. perché ha qualificato scorrettamente la domanda svolta, è incorsa in omessa pronuncia ed ha adottato una motivazione apparente in ordine al contenuto della transazione. 6.- Tali censure devono ritenersi fondate. In effetti, come allegato fin dal primo grado con la domanda poi accolta dal tribunale e come risulta anche dalla sentenza della Corte di appello, il ricorrente ha agito in giudizio non per impugnare la transazione, con cui aveva regolato le questioni relative al rapporto che si era concluso nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto per chiedere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, del tutto esterni alla medesima transazione. 7.- In particolare il ricorrente ha richiamato a fondamento della domanda la giurisprudenza consolidata di questa Corte di Cassazione (sentenza n. 21255/2013; ma v. ora anche Cass. n. 5682/2023; Sez. Un. n. 26724/2007 sul tema del contratto valido ma dannoso; e Cass. n. 27442/2013 sulla valenza degli accordi di chiusura della procedura ex legge 223 del 1991) secondo cui, allorché ricorre la violazione della regola di buonafede nelle trattative contrattuali nella specie finalizzate alla stipulazione di una transazione, che abbia dato luogo ad un assetto di interessi più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buonafede, è esperibile l'azione di risarcimento dei danni ex articolo 2043 del c.c. per lesione della libertà negoziale, anche in presenza di un contratto non impugnato con gli ordinari rimedi contrattuali. Ha quindi allegato che l’assunzione dell’obbligo, testualmente assunto da [OSCURATO:PERSONA] di garantire la continuità occupazionale, nei termini previsti nell’accordo del 208.11.2016, per come trascritto a pag. 8 del ricorso, costituisse la premessa della successiva transazione stabilita in sede sindacale ( pereffetto di tale impegno, lo si ribadisce assunto da [OSCURATO:PERSONA] in sede di accordo sindacale, l'odierno ricorrente in data 7 Febbraio 2007 ha sottoscritto verbale di accordo sindacale con [OSCURATO:PERSONA] e a far data del 1 Marzo successivo un contratto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 8.- A fronte di una tale prospettazione, la sentenza di merito ha eluso la domanda svolta riconducendola all’interno della preclusione derivante dalla transazione, non impugnata, ed è incorsa quindi nelle indicate censure, rivelandosi viziata sotto plurimi profili. 9.- Anzitutto perché la causa petendi della domanda azionata in giudizio era stata appunto formulata espressamente in termini estranei ed alternativi all’impugnazione della transazione, dal momento che il ricorrente ha dedotto soltanto la violazione di obblighi di buona fede e correttezza in merito all’impegno assunto in sede sindacale da [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di individuare un CSO adeguato, in grado di assicurare la continuità occupazionale su cui si era obbligata la medesima datrice di lavoro. 10.- In secondo luogo, perché, come sostiene il ricorrente, l’assunzione di quell’impegno da parte di [OSCURATO:PERSONA], costituì il motivo per cui si giunse alla successiva conciliazione e transazione sindacale e pertanto la sua violazionenon poteva rientrare – per la contraddizione che non lo consente - nel contenuto dismissivo dell’accordo transattivo. Infine perché, come lo stesso ricorrente ha pure allegato nel ricorso, l’accordo transattivo in questione non poteva essere “tombale” ovvero riguardare quello che il lavoratore non conosceva e che invece, nella prospettiva della domanda risarcitoria svolta, poteva e doveva conoscere [OSCURATO:PERSONA] a fronte della espressa assunzione dell’obbligazione di cui si discute. 11.- Tale tesi appare del resto coerente ad una piana applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale; posto che da un lato, in sede di composizione dell'assetto precettivo proprio della transazione, il ricorrente non poteva rinunciare ad un titolo di pretesa del quale ancora non poteva avere puntuale conoscenza; dall'altro, sulla base di un canone interpretativo la cui applicazione viene in considerazione in modo particolarmente pregnante laddove si tratti di delimitare l'ambito della volontà abdicativa della parte, la generalità delle formulazioni contenute nell'accordo transattivo non poteva indurre ad estenderne la portata al di là degli oggetti sui quali le parti si proponevano di contrattare (art. 1364 c.c.), e tra questi sicuramente non vi poteva essere un'azione per responsabilità precontrattuale della legittimità del cui esercizio (e dei cui presupposti) al momento della stipula dell'accordo transattivo, la parte vittima della condotta altrui contraria a buona fede non era in grado di avere consapevolezza. 12.- La Corte di appello ha invece ricondotto gli inadempimenti lamentati in giudizio dal ricorrente, le violazioni dell’accordo sindacale e le violazioni delle regole di correttezza e buona fede dedotte nella domanda, all’interno del verbale di conciliazione sindacale e dell’oggetto della transazione che ne costituisce parte integrante, affermando testualmente che in forza della predetta transazione il lavoratore non avrebbe avuto titolo giuridico per far valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] né eventuali inadempimenti precedenti la risoluzione del vincolo, inclusi quelli relativi all'individuazione della società che avrebbe assicurato l'assorbimento dei lavoratori in esubero, né eventuali inadempimenti successivi del datore subentrante, a prescindere da ogni valutazione nel merito del rispetto degli impegni assunti. 13.- Così facendo la Corte territoriale ha però omesso di giudicare sulla domanda proposta dalla parte appellata in termini di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale e non ha nemmeno individuato correttamente la causa petendi della domanda; ha giudicato sulla domanda come se il ricorrente avesse proposto una questione relativa ai contenuti della transazione, mentre la domanda svolta ne prescindeva espressamente fondandosi sulla responsabilità risarcitoria per violazione dell’obbligo assunto con il punto 7 dell’accordo sindacale e degli obblighi di correttezza e buona fede. La sentenza impugnata è pertanto incorsa in un errore di sussunzione rispetto alla fattispecie concreta che andava valutata ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc. e non certo ai sensi dell’art.2113 c.c. in relazione agli effetti preclusivi della transazione. 14.-Essa è pure affetta, infine, dal vizio di motivazione apparente, pure dedotto in ricorso, laddove ha affermato testualmente che l’effetto preclusivo della transazione in oggetto copra anche “eventuali inadempimenti precedenti la risoluzione del vincolo, inclusi quelli relativi all'individuazione della società che avrebbe assicurato l'assorbimento dei lavoratori in esubero”. Va rilevato che, prescindendo ovviamente dalla fondatezza nel merito della domanda svolta dal ricorrente, che andrà valutata in sede di rinvio, nel contesto di un licenziamento collettivo e di un passaggio di lavoratori da un datore ad altro per effetto di un obbligo esplicitamente assunto dal cedente di individuare un soggetto che garantisca una continuità occupazionale per i 36 mesi successivi, l’inadempimento di tale obbligo e comunque la violazione della correttezza e della buona fede nell’individuazione del nuovo datore non possa far parte integrante del contenuto dismissivo della transazione sottoscritta per chiudere il rapporto precedente ed aprirne uno nuovo. Proprio l’oggetto della garanzia. 15.- Non si può sostenere, infatti, senza cadere in una palese illogicità, che i lavoratori sottoscrivendo la transazione avessero rinunciato a far valere tra gli inadempimenti precedenti la risoluzione del vincolo quelli relativi all'individuazione della società che avrebbe dovuto assicurare in futuro l'assorbimento dei medesimi lavoratori in esubero ed il rispetto della garanzia occupazionale nei 36 mesi successivi, contestualmente assunta. Si tratterebbe pure di una tesi che porterebbe a privare di qualsiasi effettività e valore lo stesso impegno obbligatorio assunto in sede sindacale (punto 7 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) collegato alla conciliazione, in contrasto con gli stessi artt. 1362 e ss. c.c. 16.- In definitiva, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, i l secondo ed il terzo motiv o di ricorso devono essere accolti, con rinvio alla Corte designata in parte dispositiva la quale, nello scrutinare la vicenda delibata, si atterrà ai principi innanzi enunciati, provvedendo anche al governo delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità. Deve darsi atto, inoltre, che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Dichiara inammissibileil primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r