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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31540/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 31540/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris