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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 33632/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17609-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e [OSCURATO:PERSONA] intimazione pagamento R.G.N.17609/2022 Cron.

Rep.

Ud.11/11/2025 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2788/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2022 R.G.N. 1884/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 2788/2022 della Corte di appello di Roma.

I fatti.

Il ricorrente aveva fatto opposizione a intimazione di pagamento relativa, tra l’altro, a contributi INPS.

Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del ricorso per non aver indicato le cartelle che intendeva impugnare, essendo l’intimazione riferita a n. 18 cartelle, molte non rientranti nella competenza del giudice del lavoro.

L’appellante, affermando che il ricorso non poteva considerarsi nullo, aveva, nel merito, denunciato l’omessa notifica delle cartelle ed eccepito la prescrizione dei crediti.

La Corte d’appello ha ritenuto che il ricorso di primo grado non fosse nullo e, nel merito, ha concluso che i documenti prodotti dall’agente della riscossione dimostravano la rituale notifica delle cartelle nonchè di atti interruttivi rispetto a tre delle quattro cartelle di competenza INPS, ha, quindi, dichiarato prescritto il credito portato in una sola di esse, condannando la parte a pagare le spese del doppio grado.

Sono qui proposti tre motivi di censura.

Resiste Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.

INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per tre motivi, così rubricati. 1)Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 421, 112 – 416, 420 e 437 cod. proc. civ.

Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. –Difetto di motivazione. 2)Vizio di motivazione –Omessa valutazione di una circostanza determinante. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 24 Cost. perché il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nonostante fosse vittorioso sul capo relativo alla nullità del ricorso e all’annullamento di una delle quattro cartelle impugnate.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché contestano la decisione della Corte di ammettere la produzione dei documenti depositati da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, all’atto della costituzione che era stata tardiva, documenti che, secondo quanto riportato in sentenza, il primo giudice, pur dichiarando nullo il ricorso, aveva dichiarato inammissibili.

Le doglianze sono infondate.

Premesso che emerge dallo stesso ricorso di legittimità che la parte interessata aveva reiterato in appello l’istanza di acquisizione di tali documenti –poiché a pagina 11 si legge che l’appellante si era opposto all’ingresso degli stessi con note del 31 maggio 2022 – la Corte ha motivato, in modo compiuto, richiamando giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di acquisire i documenti ritenuti indispensabili al fine del decidere, come segue: “la costituzione tardiva di Equitalia non è di ostacolo all’ingresso in appello di documenti afferenti alla notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione trattandosi di documenti acquisibili ex art. 421 cod. proc. civ.

Invero, secondo il condiviso indiritto delle Sezioni Unite della Cassazione, ”allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni e decadenza in danno delle parti (Cass.

SSUU 17 giugno 2004, n. 11353, Cass.

SSUU 20 aprile 2005, n. 8202)”, di tal ché, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rigoroso sistema di preclusioni del rito del lavoro rinviene un significativo contemperamento nei poteri d’ufficio che il codice di rito conferisce al giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova, “poteri ispirati – i n ipotesi di indispensabilità degli strumenti probatori ai fini della decisone della causa – alla esigenza della ricerca della verità materiale cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro”.

La decisione è conforme al principio consolidato (come ex multis Cass. n. 7694/2018) in forza del quale, «Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento».

Ed ancora, Cass. n.33393/2019 ribadisce che «Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo laregola sull'onere della prova».

La Corte territoriale ha esercitato correttamente i poteri istruttori officiosi in ordine alle prove delle avvenute notifiche, in quanto indispensabili al fine di garantire la giustizia sostanziale.

Del resto, con riferimento ai documenti attestanti l’interruzione della prescrizione, come ricorda, ex multis, Cass. n. 10634/2021 «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, puòessere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010);

14. si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater,

1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018);

15. tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione ai processi per opposizione a cartella esattoriale per la verifica di tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione».

Da accogliersi è, invece, il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, che sono state poste a carico dell’appellante ritenuto dalla Corte sostanzialmente soccombente stante la marginalità dell’importo della cartella prescritta rispetto al valore complessivo di causa.

Il giudice d’appello ha condannato alle spese pur riconoscendo la parziale fondatezza della opposizione.

Come affermato in caso analogo, relativo ad opposizione ad intimazione di pagamento cui erano sottese più cartelle, da Cass. n. 35661/2023,«le Sezioni Unite di questa Corte, .., a composizione dei precedenti contrasti, hanno di recente stabilito che l’accoglimento in misura ridotta d’una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez.

U, 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01)».

I Giudici di merito hanno accolto, sia pure in minima parte, l’opposizione proposta, nello stesso tempo, però, hanno condannato l’opponente alla rifusione delle spese.

Vi è stata dunque la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto è stata pronunciata una condanna alla rifusione delle spese a carico d’una parte che, all’esito delle fasi di merito, era risultata parzialmente vittoriosa.

Pertanto, il terzo motivo di ricorso va accolto e, respinti i primi due, la sentenza va cassata in relazione ad esso e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17609-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e [OSCURATO:PERSONA] intimazione pagamento R.G.N.17609/2022 Cron. Rep. Ud.11/11/2025 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2788/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2022 R.G.N. 1884/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 2788/2022 della Corte di appello di Roma. I fatti. Il ricorrente aveva fatto opposizione a intimazione di pagamento relativa, tra l’altro, a contributi INPS. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del ricorso per non aver indicato le cartelle che intendeva impugnare, essendo l’intimazione riferita a n. 18 cartelle, molte non rientranti nella competenza del giudice del lavoro. L’appellante, affermando che il ricorso non poteva considerarsi nullo, aveva, nel merito, denunciato l’omessa notifica delle cartelle ed eccepito la prescrizione dei crediti. La Corte d’appello ha ritenuto che il ricorso di primo grado non fosse nullo e, nel merito, ha concluso che i documenti prodotti dall’agente della riscossione dimostravano la rituale notifica delle cartelle nonchè di atti interruttivi rispetto a tre delle quattro cartelle di competenza INPS, ha, quindi, dichiarato prescritto il credito portato in una sola di esse, condannando la parte a pagare le spese del doppio grado. Sono qui proposti tre motivi di censura. Resiste Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per tre motivi, così rubricati. 1)Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 421, 112 – 416, 420 e 437 cod. proc. civ. Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. –Difetto di motivazione. 2)Vizio di motivazione –Omessa valutazione di una circostanza determinante. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 24 Cost. perché il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nonostante fosse vittorioso sul capo relativo alla nullità del ricorso e all’annullamento di una delle quattro cartelle impugnate. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché contestano la decisione della Corte di ammettere la produzione dei documenti depositati da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, all’atto della costituzione che era stata tardiva, documenti che, secondo quanto riportato in sentenza, il primo giudice, pur dichiarando nullo il ricorso, aveva dichiarato inammissibili. Le doglianze sono infondate. Premesso che emerge dallo stesso ricorso di legittimità che la parte interessata aveva reiterato in appello l’istanza di acquisizione di tali documenti –poiché a pagina 11 si legge che l’appellante si era opposto all’ingresso degli stessi con note del 31 maggio 2022 – la Corte ha motivato, in modo compiuto, richiamando giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di acquisire i documenti ritenuti indispensabili al fine del decidere, come segue: “la costituzione tardiva di Equitalia non è di ostacolo all’ingresso in appello di documenti afferenti alla notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione trattandosi di documenti acquisibili ex art. 421 cod. proc. civ. Invero, secondo il condiviso indiritto delle Sezioni Unite della Cassazione, ”allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni e decadenza in danno delle parti (Cass. SSUU 17 giugno 2004, n. 11353, Cass. SSUU 20 aprile 2005, n. 8202)”, di tal ché, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rigoroso sistema di preclusioni del rito del lavoro rinviene un significativo contemperamento nei poteri d’ufficio che il codice di rito conferisce al giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova, “poteri ispirati – i n ipotesi di indispensabilità degli strumenti probatori ai fini della decisone della causa – alla esigenza della ricerca della verità materiale cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro”. La decisione è conforme al principio consolidato (come ex multis Cass. n. 7694/2018) in forza del quale, «Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento». Ed ancora, Cass. n.33393/2019 ribadisce che «Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo laregola sull'onere della prova». La Corte territoriale ha esercitato correttamente i poteri istruttori officiosi in ordine alle prove delle avvenute notifiche, in quanto indispensabili al fine di garantire la giustizia sostanziale. Del resto, con riferimento ai documenti attestanti l’interruzione della prescrizione, come ricorda, ex multis, Cass. n. 10634/2021 «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, puòessere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); 14. si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018); 15. tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione ai processi per opposizione a cartella esattoriale per la verifica di tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione». Da accogliersi è, invece, il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, che sono state poste a carico dell’appellante ritenuto dalla Corte sostanzialmente soccombente stante la marginalità dell’importo della cartella prescritta rispetto al valore complessivo di causa. Il giudice d’appello ha condannato alle spese pur riconoscendo la parziale fondatezza della opposizione. Come affermato in caso analogo, relativo ad opposizione ad intimazione di pagamento cui erano sottese più cartelle, da Cass. n. 35661/2023,«le Sezioni Unite di questa Corte, .., a composizione dei precedenti contrasti, hanno di recente stabilito che l’accoglimento in misura ridotta d’una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01)». I Giudici di merito hanno accolto, sia pure in minima parte, l’opposizione proposta, nello stesso tempo, però, hanno condannato l’opponente alla rifusione delle spese. Vi è stata dunque la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto è stata pronunciata una condanna alla rifusione delle spese a carico d’una parte che, all’esito delle fasi di merito, era risultata parzialmente vittoriosa. Pertanto, il terzo motivo di ricorso va accolto e, respinti i primi due, la sentenza va cassata in relazione ad esso e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione
Sentenza Cassazione n. 33632/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris