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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39699/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal GUP del Tribunale di Roma in data 10/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e sequestro di persona Con il primo motivo di ricorso, si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto; il secondo e terzo motivo contestano il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. e in quella p.e p. dall'art. 610 cod. pen..

I motivi sono inammissibili poiché propongono mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; gli stessi sono anche generici e manifestamente infondati poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici ; si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 610 e 393 cod. pen., sulla scorta del compendio probatorio acquisito (cfr. messaggi WhatsApp che comprovano indiscutibilmente il sequestro di persona, nonché le dichiarazioni delle persone offese, unitamente alle parziali ammissioni di addebito dei correi del TARISCIOTTI, che suffragano le condotte estorsive, atteso che le stesse ammissioni hanno disvelato che le condotte erano finalizzate a tornare in possesso di un presunto credito, sorto in relazione ad un debito di droga e quindi di natura illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal GUP del Tribunale di Roma in data 10/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e sequestro di persona Con il primo motivo di ricorso, si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto; il secondo e terzo motivo contestano il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. e in quella p.e p. dall'art. 610 cod. pen.. I motivi sono inammissibili poiché propongono mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; gli stessi sono anche generici e manifestamente infondati poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici ; si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 610 e 393 cod. pen., sulla scorta del compendio probatorio acquisito (cfr. messaggi WhatsApp che comprovano indiscutibilmente il sequestro di persona, nonché le dichiarazioni delle persone offese, unitamente alle parziali ammissioni di addebito dei correi del TARISCIOTTI, che suffragano le condotte estorsive, atteso che le stesse ammissioni hanno disvelato che le condotte erano finalizzate a tornare in possesso di un presunto credito, sorto in relazione ad un debito di droga e quindi di natura illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 39699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris