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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07479/2023

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pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19263/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in virtù speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – accertamento - competenza N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 141/31/15 depositata in data 29 gennaio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si accertavano (per quanto qui rileva) maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori e con cui si disconosceva la sussistenza dei presupposti per la fruizione da parte della contribuente del regime agevolato dei «contribuenti minimi»di cui all’art. 1, commi 96 - 117 l. 24 dicembre 2007, n. 244 , di cui la contribuente aveva fatto applicazione in via opzionale compilando il quadro CM.

L’atto impugnato conteneva la rideterminazione delle imposte secondo il regime ordinario ed era stato condotto con metodologia induttiva sull’assunto dell’inattendibilità delle scritture contabili della contribuente.

2. La CTP di Torino ha rigettato il ricorso.

3. La CTP del Piemonte, con sentenza in data 29 gennaio 2015, ha rigettato l’appello della contribuente.

Il giudice di appello ha ritenuto preliminarmente inammissibili in quanto domande nuove le doglianze relative alla determinazione dei ricavi, alla percentuale di ricarico, alla detrazione dei versamenti di imposta(motivi I, V, IX) e ha rigettato la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’IVA (motivo X ).

H a , poi, rigettato le doglianze preliminari relative alla legittimazione attiva dell’Ufficio, alladelegabilità dei poteri di firma e alla assenza di qualifica dirigenziale del funzionario sottoscrittore (motivi II, III, IV), alla notifica dell’atto (motivo VI), all’omessa indicazione nell’avviso dell’autorità amministrativa (motivo VII), all’assenza di motivazione in punto sanzioni (motivo VIII) e alla inapplicabilità delle sanzioni per N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino infedele dichiarazione riconducibile all’operato del consulente (motivo XI)

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a dieci motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 53 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice di appello ritenuto la novità del motivo di appello relativo alla detrazione dei versamenti di imposta effettuati dalla contribuente.

Osserva parte ricorrente come tale questione è stata effettivamente dedotta sin dal primo grado di giudizio e non costituisce motivo nuovo.

2. Il primo motivo, in disparte l’inammissibilità d el parametro normativo invocato , è comunque inammissibil e , in quanto non si confronta con la ratio decidendi , avendo il giudice di appello effettivamente esaminato tale censura, rigettandola nel merito («a pag. 7 dell’avviso di accertamento è riportato il seguente passo: “si riconosce la detraibilità […] e che pertanto la doglianza, anche per questo motivo, non ha pregio»).

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione o falsa appl icazione degli artt . 38, 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 19, 54, 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633in relazione al medesimo profilo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza in tema di IVA.

Osserva parte ricorrente di avere dedotto che l’Ufficio avrebbe erroneamente conteggiato i costi degli acquisti ai fini IRAP ma non anche in tema di IVA, per cui la CTR avrebbe confuso le basi imponibili ai fini IRAP e IVA.

N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. In disparte l’inammissibilità del motivo, non essendo denunciabile con la violazione di legge l’erronea interpretazione degli atti processuali, né avendo parte ricorrente fornito elementi in base ai quali vi sarebbe stata la dedotta confusione operata dal giudice di appello, il motivo –come nota il controricorrente –è infondato, avendo il giudice di appello riconosciuto la detrazione IVA nei termini in cui era stata riscontratadall’atto impositivo.

5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha rigettato le doglianze in relazione al soggetto che ha firmato l’atto impositivo.

Osserva parte ricorrente che il funzionario sottoscrittore sarebbe privo della qualifica dirigenziale e che tale circostanza risulterebbe dalla delega di firmaprodotta in corso di giudizio.

6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello erroneamente accertato in relazione al funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato la qualifica di dirigente.

7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 66, 67, 68 d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 4, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 21-septies e 21-octies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 56, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimità dell’avviso nonostante fosse sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale a cui sarebbe stata attribuita una semplice delega di firma del Direttore.

Osserva parte ricorrente che - stante l’assenza di qualifica dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino l’atto impositivo – la pronuncia di Corte cost. n. 37/2015 avrebbe comportato l’illegittimità dell’atto impositivo.

8. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, sulla base della assorbente considerazione - in forza della consolidata giurisprudenza di questa Corte - secondo c ui l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo laclassificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente(Cass., Sez.

VI, 10 dicembre 2019, n. 32172; Cass., Sez.

V, 9 novembre 2015, n. 22800), essendo sufficiente la mera delega da parte del dirigente dell’Ufficio (Cass., Sez.

V , 30 settembre 2019, n. 24271).

9. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 16 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il settimo motivo di appello, attinente alla sussistenza di motivazione dell’atto impugnato per il fatto che la CTR avrebbe valorizzato che l’Ufficio aveva applicato le sanzioni nel minimo edittale.

Osserva parte ricorrente che il provvedimento sanzionatorio debba essere motivato in relazione alla condotta posta in essere dal contribuente, per cui la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato il profilo psicologico dell’autore della violazione.

10. Il motivo è inammissibile in quanto, come correttamente deduce il controricorrente, il motivo non è volto a censurare la statuizione sulla motivazione del provvedimento impugnato, ma la valutazione sulla congruità della sanzione operata dal giudice di N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino appello.

Del resto , il giudice di appello ha ritenuto congruamente motivato l’atto impugnato in considerazione dell’applicazione del minimo edittale, essendosi considerate le circostanze più favorevoli alla contribuentee la non applicazione di circostanze penalizzanti in danno della stessa, circostanza in relazione alla quale la ricorrente non ha interesse a dolersi.

11. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto insussistenti le cause di non punibilità, nonché nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione per essere la condotta della ricorrente riconducibile all’attività del consulente, denunciato per esercizio abusivo della professione.

Osserva parte ricorrente che la complessità degli adempimenti costituisca presupposto per la sussistenza della causa di non punibilità, stante il fatto che le violazioni tributarie sarebbero state ascrivibili all’infedeltà del consulente.

12. Il motivo è infondato, posto che , in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez.

V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez.

V, 24 agosto 2018, n. 21061; Cass., Sez.

V, 11 dicembre 2013, n. 27712).

Il contribuente risponde, pertanto, dell’infedele comportamento del consulente, salvo che provi di avere vigilato sull'operato del professionista - facendosi, ad esempio, consegnare le N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione- ovvero ove dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez.

V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez.

V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez.

VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez.

VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez.

V, 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., Sez.

V, 17 marzo 2017, n. 6930).

13. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 66, 67, 68 e 71 d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 1 e 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 262 (in materia di fonti del diritto), nonché degli artt. 17 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 42, d.P.R. n. 600/1973 e 3, comma 129, l. 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il provvedimento fosse stato firmato da funzionario dotato di poteri di rappresentanzadell’Ufficio, non potendosi – ad avviso del ricorrente – attribuire poteri a strutture di vertice degli uffici locali.Deduce, inoltre, il ricorrente che il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate violerebbe le norme di legge sovraordinate.

14. Il motivo è infondato.

La competenza accertativa degli uffici centrali e periferici in cui si articola l'Agenzia delle entrate può trovare fonte o in una specifica attribuzione ex legeo, in generale, nelle norme organizzative dell'ente pubblico (Regolamento di A mministrazione adottato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 2000); pertanto, in base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, che attribuisce la relativa competenza alla direzione provinciale dell'Agenzia, il direttore provinciale, titolare della rappresentanza sostanziale dell'ente, è legittimato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento (Cass., Sez.

V , 17 giugno 2021, n. 17360 ) , così come sono legittimati nel loro complesso gli uffici periferici dell'Agenzia delle N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 300/1999 (Cass., Sez.

V, 25 gennaio 2019, n. 2138).

15. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, 19 e 53 d. lgs. n. 300/1999 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto legittima la notifica dell’atto impositivo nelle forme della disciplina postale ordinaria.

Nella specie –deduce il ricorrente – la notifica sarebbe stata effettuata da soggetto privo della qualifica di messo speciale autorizzato dal notificante.

16. Il motivo , in disparte l’inammissibilità dello stesso per aspecificità del parametro normativo, è inammissibile , non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il giudice di appello ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione tramite servizio postale senza l’intermediazione degli ufficiali giudiziari (notifica diretta), in cui ciò che rileva è l’attività svolta d a ll’agente postale (Cass., Sez.

V, 8 luglio 2015, n. 14245; Cass., Sez.

V, 17 gennaio 2018, n. 952 ).

Peraltro, i l motivo è ulteriormente inammissibile in quanto privo di specificità, non indicando il ricorrente da cosa risulterebbe che la notifica sarebbe stata effettuata per mezzo del messo speciale.

17. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella erroneità nel merito dell’avviso di accertamento , nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato i vizi dedotti in appello, attinente al regime dei contribuenti minimi, alla sua cessazione e alla insussistenza dei presupposti per procedere ad accertamento induttivo.

N.19263/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

18. Il motivo è inammissibileperché, in disparte l’applicazione nel caso di specie della doppia conformedi cui all’art. 348-ter c.p.c., il fatto dedotto dal contribuente non costituisce propriamente un fatto storico, bensì una mera argomentazione difensiva, non sussumibile in tale vizio di legittimità (Cass., Sez.

II , 26 aprile 2022, n. 13024 ).

Motivo, peraltro, ulteriormente inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che non ha preso in es ame tali argomentazioni in quanto questioni nuove.

19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza che si liquidano come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 5.600,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19263/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in virtù speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – accertamento - competenza N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 141/31/15 depositata in data 29 gennaio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si accertavano (per quanto qui rileva) maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori e con cui si disconosceva la sussistenza dei presupposti per la fruizione da parte della contribuente del regime agevolato dei «contribuenti minimi»di cui all’art. 1, commi 96 - 117 l. 24 dicembre 2007, n. 244 , di cui la contribuente aveva fatto applicazione in via opzionale compilando il quadro CM. L’atto impugnato conteneva la rideterminazione delle imposte secondo il regime ordinario ed era stato condotto con metodologia induttiva sull’assunto dell’inattendibilità delle scritture contabili della contribuente. 2. La CTP di Torino ha rigettato il ricorso. 3. La CTP del Piemonte, con sentenza in data 29 gennaio 2015, ha rigettato l’appello della contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto preliminarmente inammissibili in quanto domande nuove le doglianze relative alla determinazione dei ricavi, alla percentuale di ricarico, alla detrazione dei versamenti di imposta(motivi I, V, IX) e ha rigettato la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’IVA (motivo X ). H a , poi, rigettato le doglianze preliminari relative alla legittimazione attiva dell’Ufficio, alladelegabilità dei poteri di firma e alla assenza di qualifica dirigenziale del funzionario sottoscrittore (motivi II, III, IV), alla notifica dell’atto (motivo VI), all’omessa indicazione nell’avviso dell’autorità amministrativa (motivo VII), all’assenza di motivazione in punto sanzioni (motivo VIII) e alla inapplicabilità delle sanzioni per N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino infedele dichiarazione riconducibile all’operato del consulente (motivo XI) 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a dieci motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 53 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice di appello ritenuto la novità del motivo di appello relativo alla detrazione dei versamenti di imposta effettuati dalla contribuente. Osserva parte ricorrente come tale questione è stata effettivamente dedotta sin dal primo grado di giudizio e non costituisce motivo nuovo. 2. Il primo motivo, in disparte l’inammissibilità d el parametro normativo invocato , è comunque inammissibil e , in quanto non si confronta con la ratio decidendi , avendo il giudice di appello effettivamente esaminato tale censura, rigettandola nel merito («a pag. 7 dell’avviso di accertamento è riportato il seguente passo: “si riconosce la detraibilità […] e che pertanto la doglianza, anche per questo motivo, non ha pregio»). 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione o falsa appl icazione degli artt . 38, 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 19, 54, 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633in relazione al medesimo profilo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza in tema di IVA. Osserva parte ricorrente di avere dedotto che l’Ufficio avrebbe erroneamente conteggiato i costi degli acquisti ai fini IRAP ma non anche in tema di IVA, per cui la CTR avrebbe confuso le basi imponibili ai fini IRAP e IVA. N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino 4. In disparte l’inammissibilità del motivo, non essendo denunciabile con la violazione di legge l’erronea interpretazione degli atti processuali, né avendo parte ricorrente fornito elementi in base ai quali vi sarebbe stata la dedotta confusione operata dal giudice di appello, il motivo –come nota il controricorrente –è infondato, avendo il giudice di appello riconosciuto la detrazione IVA nei termini in cui era stata riscontratadall’atto impositivo. 5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha rigettato le doglianze in relazione al soggetto che ha firmato l’atto impositivo. Osserva parte ricorrente che il funzionario sottoscrittore sarebbe privo della qualifica dirigenziale e che tale circostanza risulterebbe dalla delega di firmaprodotta in corso di giudizio. 6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello erroneamente accertato in relazione al funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato la qualifica di dirigente. 7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 66, 67, 68 d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 4, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 21-septies e 21-octies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 56, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimità dell’avviso nonostante fosse sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale a cui sarebbe stata attribuita una semplice delega di firma del Direttore. Osserva parte ricorrente che - stante l’assenza di qualifica dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino l’atto impositivo – la pronuncia di Corte cost. n. 37/2015 avrebbe comportato l’illegittimità dell’atto impositivo. 8. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, sulla base della assorbente considerazione - in forza della consolidata giurisprudenza di questa Corte - secondo c ui l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo laclassificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente(Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2019, n. 32172; Cass., Sez. V, 9 novembre 2015, n. 22800), essendo sufficiente la mera delega da parte del dirigente dell’Ufficio (Cass., Sez. V , 30 settembre 2019, n. 24271). 9. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 16 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il settimo motivo di appello, attinente alla sussistenza di motivazione dell’atto impugnato per il fatto che la CTR avrebbe valorizzato che l’Ufficio aveva applicato le sanzioni nel minimo edittale. Osserva parte ricorrente che il provvedimento sanzionatorio debba essere motivato in relazione alla condotta posta in essere dal contribuente, per cui la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato il profilo psicologico dell’autore della violazione. 10. Il motivo è inammissibile in quanto, come correttamente deduce il controricorrente, il motivo non è volto a censurare la statuizione sulla motivazione del provvedimento impugnato, ma la valutazione sulla congruità della sanzione operata dal giudice di N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino appello. Del resto , il giudice di appello ha ritenuto congruamente motivato l’atto impugnato in considerazione dell’applicazione del minimo edittale, essendosi considerate le circostanze più favorevoli alla contribuentee la non applicazione di circostanze penalizzanti in danno della stessa, circostanza in relazione alla quale la ricorrente non ha interesse a dolersi. 11. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto insussistenti le cause di non punibilità, nonché nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione per essere la condotta della ricorrente riconducibile all’attività del consulente, denunciato per esercizio abusivo della professione. Osserva parte ricorrente che la complessità degli adempimenti costituisca presupposto per la sussistenza della causa di non punibilità, stante il fatto che le violazioni tributarie sarebbero state ascrivibili all’infedeltà del consulente. 12. Il motivo è infondato, posto che , in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712). Il contribuente risponde, pertanto, dell’infedele comportamento del consulente, salvo che provi di avere vigilato sull'operato del professionista - facendosi, ad esempio, consegnare le N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione- ovvero ove dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6930). 13. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 66, 67, 68 e 71 d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 1 e 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 262 (in materia di fonti del diritto), nonché degli artt. 17 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 42, d.P.R. n. 600/1973 e 3, comma 129, l. 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il provvedimento fosse stato firmato da funzionario dotato di poteri di rappresentanzadell’Ufficio, non potendosi – ad avviso del ricorrente – attribuire poteri a strutture di vertice degli uffici locali.Deduce, inoltre, il ricorrente che il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate violerebbe le norme di legge sovraordinate. 14. Il motivo è infondato. La competenza accertativa degli uffici centrali e periferici in cui si articola l'Agenzia delle entrate può trovare fonte o in una specifica attribuzione ex legeo, in generale, nelle norme organizzative dell'ente pubblico (Regolamento di A mministrazione adottato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 2000); pertanto, in base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, che attribuisce la relativa competenza alla direzione provinciale dell'Agenzia, il direttore provinciale, titolare della rappresentanza sostanziale dell'ente, è legittimato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento (Cass., Sez. V , 17 giugno 2021, n. 17360 ) , così come sono legittimati nel loro complesso gli uffici periferici dell'Agenzia delle N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 300/1999 (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2138). 15. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, 19 e 53 d. lgs. n. 300/1999 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto legittima la notifica dell’atto impositivo nelle forme della disciplina postale ordinaria. Nella specie –deduce il ricorrente – la notifica sarebbe stata effettuata da soggetto privo della qualifica di messo speciale autorizzato dal notificante. 16. Il motivo , in disparte l’inammissibilità dello stesso per aspecificità del parametro normativo, è inammissibile , non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione tramite servizio postale senza l’intermediazione degli ufficiali giudiziari (notifica diretta), in cui ciò che rileva è l’attività svolta d a ll’agente postale (Cass., Sez. V, 8 luglio 2015, n. 14245; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 952 ). Peraltro, i l motivo è ulteriormente inammissibile in quanto privo di specificità, non indicando il ricorrente da cosa risulterebbe che la notifica sarebbe stata effettuata per mezzo del messo speciale. 17. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella erroneità nel merito dell’avviso di accertamento , nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato i vizi dedotti in appello, attinente al regime dei contribuenti minimi, alla sua cessazione e alla insussistenza dei presupposti per procedere ad accertamento induttivo. N.19263/15 R.G. Est. F. D’Aquino 18. Il motivo è inammissibileperché, in disparte l’applicazione nel caso di specie della doppia conformedi cui all’art. 348-ter c.p.c., il fatto dedotto dal contribuente non costituisce propriamente un fatto storico, bensì una mera argomentazione difensiva, non sussumibile in tale vizio di legittimità (Cass., Sez. II , 26 aprile 2022, n. 13024 ). Motivo, peraltro, ulteriormente inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che non ha preso in es ame tali argomentazioni in quanto questioni nuove. 19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza che si liquidano come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 5.600,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 22
Sentenza Cassazione n. 07479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris