CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1967 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 15 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal Tribunale di Gela a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui al comma 2 dell'ad 385 cod. pen. per essersi allontanato senza autorizzazione dall'abitazione presso la quale si trovava ristretto in detenzione domiciliare in virtù del provvedimento in tal senso reso dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. 2.Interpone ricorso tramite il difensore di fiducia l'imputato e adduce violazione di legge e vizio di motivazione: -in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. argomentata facendo leva su mere petizioni di principio e in termini di manifesta illogicità e non puntuale aderenza alle emergenze probatorie; - in relazione alla mancata puntualizzazione delle valutazioni in punto di pena rese in relazione alla continuazione esterna rispetto ad altra condanna fondata su una diversa decisione divenuta irrevocabile, già riconosciuta in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza delle censure prospettate dal ricorso impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Gli elementi in fatto della regiudicanda non sono controversi: autorizzato ad allontanarsi quotidianamente dalle ore 10 alle ore 12 (per soddisfare le proprie esigenze e quelle dei genitori) dalla abitazione ove si trovava ristretto in detenzione domiciliare, il ricorrente è stato trovato fuori dal citato domicilio alle ore 7,10 del 22 luglio 2016. 3. Sollecitata quanto alla applicazione alla specie del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte del merito, senza contestare in alcun modo le indicazioni difensive (in forza delle quali l'allontanamento era stato motivato dall'esigenza del ricorrente di recarsi in farmacia per l'acquisto di un farmaco) ne ha escluso l'applicabilità sulla base delle seguenti considerazioni, all'evidenza e per più ragioni inappaganti, perché destinate a rassegnare un motivare solo apparente peraltro fondato su indicazioni di principio errate. 3.1. In primo luogo, l'episodio a giudizio è stato stigmatizzato in termini di non occasionalità e di allarme sociale tutt'altro che modesto in ragione delle modalità abituali della condotta, tali da rappresentare una rilevante intensità del dolo. Nulla si precisa tuttavia sugli elementi in forza ai quali si è pervenuti a siffatte conclusioni atteso che il riferimento alle modalità della condotta, non altrimenti specificato rispetto ai tratti della stessa utili a sostenere un siffatto assunto ( ancor più considerando le giustificazioni addotte dall'imputato, non altrimenti smentite da una apposita valutazione del tema), finisce per assumere toni di evidente apoditticità, soprattutto in relazione all'evocato particolare "allarme sociale" correlato alla agire illecito in discussione ove rapportato alla dinamica in fatto riscontrata nella specie. 3.2. La Corte del merito ha poi messo in evidenza l'ostativa personalità criminale del prevenuto, siccome evincibile dal casellario in atti; e si è rimarcato il contenuto non tenue dell'offesa sempre avuto riguardo alle modalità della condotta, alla non esiguità del danno e del pericolo cagionato, parametri che nel caso non si potrebbero riscontrare anche in ragione del comportamento manifestamente irriguardoso tenuto dall'imputato nei confronti delle disposizioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e che sarebbero altresì da escludere con specifico riguardo alla concreta estrinsecazione del fatto e agli effetti che da esso sono derivati. Anche in parte qua la decisione impugnata manifesta in termini di immediata evidenza la relativa inconsistenza argomentativa. Prescindendo dai riferimenti a categorie concettuali che mal si attagliano al reato in contestazione nonché dall'utilizzo di formule stereotipate prive di un effettivo aggancio con la regiudicanda, è parimenti privo di contenuti effettivi il riferimento operato ai precedenti del ricorrente, non altrimenti dettagliati, evincibili dal casellario, ancor più considerando che gli stessi assumono valenza ostativa solo nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6 , Sentenza n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095). Aspetti che la sentenza trascura integralmente di precisare. Ne consegue una sostanziale e decisiva carenza argomentativa che impone sul punto l'odierno intervento rescindente. 4. Altrettanto fondato deve ritenersi il rilievo diretto a contestare il difetto di motivazione sulla continuazione esterna, destinato nel caso a recuperare attualità laddove, in sede di rinvio, il giudice del merito, colmando i riscontrati vuoti argomentativi riferiti alla applicabilità del disposto di cui all'ad 131 bis cod. pen., ritenga di confermare comunque il giudizio negativo reso in precedenza. Sul tema va evidenziato come a fronte di una sentenza di primo grado che pacificamente ha apportato una condanna unitaria a 12 mesi di reclusione senza precisare altro tra i due diversi titoli posti a fondamento della pena, la Corte del merito, sollecitata dal gravame di merito ad una più dettagliata argomentazione delle ragioni sottese alla dosimetria sanzionatoria così definita, si è limitata a rispondere che le pene comminate per i due diversi fatti, quello oggetto del giudizio e quello esternamente giudicato, erano immediatamente comprensibili nel loro rispettivo portato, considerando che per il reato estraneo al processo che occupa era stata comminata la pena di mesi otto di reclusione: da qui la matematica conclusione della individuazione dei quattro mesi di reclusione apportati in aumento per il fatto a giudizio.4.1 Una siffatta motivazione, a tacer d'altro, muove dalla evidente non comprensione del contenuto oggettivo del motivo proposto dall'appellante, incontrovertibilmente rivolto ad ottenere chiarezza giustificativa sulle ragioni che nel caso hanno portato alla individuazione del reato ritenuto più grave ed alla conseguente precisazione di quelle destinate a fondare la misura della pena in aumento apportata nella specie: aspetti sui quali la sentenza gravata non risponde in alcun modo, in linea con quella di primo grado, malgrado gli obblighi motivazionali sul tema ribaditi dalle indicazioni di principio rese da questa Corte a Sezioni Unite (Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Anche sotto questo versante si impone dunque l'annullamento con rinvio per ovviare ai vuoti argomentativi riscontrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 22/3