CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere escluso l'operatività della recidiva e rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (accertato il 09/03/2017). Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 e relativo vizio di motivazione, nonché omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione, nonché omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, le pp. 1 e 2 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere f stensore Il