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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09209/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza della difesa di [OSCURATO:PERSONA], volta alla specificazione della data di commissione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per il quale risulta intervenuta condanna alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione nei confronti del suddetto, ad opera della stessa Corte.

Il tempus commissi delicti relativo alla partecipazione di Griner a detto delitto, quindi, risulta fissato con sentenza definitiva entro l'arco temporale che va dal 2008 al 2014.

Il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata, ha evidenziato come risulti accertato che il condannato ricoprì il ruolo di promotore dell'associazione, anche in epoca posteriore rispetto al suo arresto; tale convincimento viene tratto dalle sentenze in atti, nonché da corrispondenza sequestrata e versata nel fascicolo processuale e, infine, dalle captazioni eseguite in carcere, successivamente all'arresto operato nei confronti del ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione, in relazione alla determinazione del tempo di commissione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - oltre ad essere esclusivamente in fatto - è generico e non autosufficiente.

Invero, a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici contenute nell'ordinanza impugnata, il difensore si limita a contestarle in modo aspecifico e confutativo, come sopra riportato, in particolare individuando, come data di cessazione della partecipazione di Griner al delitto associativo, la data del suo arresto, senza però indicare elementi in fatto tali da avvalorare la tesi difensiva, contraria a quanto accertato dall'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza della difesa di [OSCURATO:PERSONA], volta alla specificazione della data di commissione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per il quale risulta intervenuta condanna alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione nei confronti del suddetto, ad opera della stessa Corte. Il tempus commissi delicti relativo alla partecipazione di Griner a detto delitto, quindi, risulta fissato con sentenza definitiva entro l'arco temporale che va dal 2008 al 2014. Il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata, ha evidenziato come risulti accertato che il condannato ricoprì il ruolo di promotore dell'associazione, anche in epoca posteriore rispetto al suo arresto; tale convincimento viene tratto dalle sentenze in atti, nonché da corrispondenza sequestrata e versata nel fascicolo processuale e, infine, dalle captazioni eseguite in carcere, successivamente all'arresto operato nei confronti del ricorrente. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione, in relazione alla determinazione del tempo di commissione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - oltre ad essere esclusivamente in fatto - è generico e non autosufficiente. Invero, a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici contenute nell'ordinanza impugnata, il difensore si limita a contestarle in modo aspecifico e confutativo, come sopra riportato, in particolare individuando, come data di cessazione della partecipazione di Griner al delitto associativo, la data del suo arresto, senza però indicare elementi in fatto tali da avvalorare la tesi difensiva, contraria a quanto accertato dall'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbr
Sentenza Cassazione n. 09209/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris