CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 20555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43263/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA]Oro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione (porto di oggetto atto a offendere) perché estinto per prescrizione ed ha diversamente qualificato il fatto di cui al capo b) dell'imputazione (tentata violenza privata) a norma dell'art. 612 comma 1 e 2 cod. pen. e rideterminato la pena in mesi due di reclusione, ferme restando le statuizioni civili; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; rilevato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla riqualificazione del fatto di cui al capo b) dell'imputazione a norma dell'art. 612 comma 1 e 2 cod. pen.- è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e, comunque, anch'esso patisce gli stessi limiti del primo motivo di ricorso; Considerato che correttamente la Corte di appello ha ritenuto il reato di minaccia aggravata, dato l'uso del bastone; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il res