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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05032/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente dell'Arma dei Carabinieri) nei confronti del provvedimento emesso dallo stesso Ufficio in data 18 maggio 2021, con il quale gli era stata applicata - in relazione alla condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione per violazione degli artt.642 , 367, 479,476 cod. pen.inflittagli dal medesimo Tribunale con sentenza del 9 marzo 2017 (irrevocabile il 10 ottobre 2019)- la sanzione accessoria militare della rimozione ai sensi degli artt. 29 e 33 cod. pen. mil . pace.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione e, con un unico articolato motivo, deduce la incostituzionalità dell'identificazione del giudice dell'opposizione nella stessa persona fisica del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, la nullità della richiesta del Pubblico ministero di applicazione della sopra citata sanzione accessoria, il difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione ordinario e, comunque, la carenza dei presupposti per l'irrogazione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e , pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, è opportuno precisare che la sentenza di condanna era stata emessa, in sede ordinaria, dal Tribunale di Milano il giorno 9 marzo 2017, confermata dalla decisione della Corte di appello di Milano il 15 giugno 2018, con susseguente irrevocabilità maturata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con la sentenza n.6207 del 10/10/2019, dep. 2020, emessa dalla Quinta sezione di questa Corte.

2.1. Ciò posto, si osserva che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017; Rv. 270959 - 01 ).

2.2. Con riferimento alla dedotta nullità della richiesta del Pubblico ministero, deve evidenziarsi che le relative censure appaiono generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il compiuto e coerente ragionamento svolto dal giudice a quo per respingere il relativo motivo di opposizione.

2.3. Rispetto al motivo riguardante la giurisdizione del giudice ordinario a trattare l'incidente di esecuzione (dopo che era stato lo stesso giudice ordinario a emettere la sentenza di condanna) e sulla relativa ammissibilità, va ricordato che è legittima l'applicazione, in sede esecutiva e con la procedura di correzione dell'errore materiale, della pena accessoria prestabilita dalla legge, per tipologia o durata, in relazione a condanna definitiva per determinati reati. (Sez. 1, Sentenza n. 44075 del 23/10/2008, Rv. 241840 - 01).

2.4. Quanto poi alla ammissibilità del procedimento di esecuzione per l'integrazione della sentenza in ordine alle pene accessorie che seguono di diritto va ribadito il principio secondo cui è legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. (Sez. 1, Sentenza n. 23661 del 29/04/2014, Rv. 259689 - 01). 2.5.Con riguardo, poi, alla legittimità della disposta rimozione, si osserva che essa è radicata nel disposto dell'art. 33 cod. pen. mil . pace che la fa discendere, fra le altre ipotesi, dalla condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. 2.6.

Per la rilevanza del reato di falso in atto pubblico ai presenti fini, deve infatti ribadirsi che, allorché la pena accessoria discenda con carattere d'assoluta automaticità dalla condanna irrevocabile per un determinato reato, sono del tutto irrilevanti la circostanza che la condanna per quel reato sia intervenuta in continuazione con altri, così come l'entità della pena inflitta per esso. (Sez. 1, Sentenza n. 44075 del 23/10/2008, Rv. 241839 - 01).

3. Infondata risulta, infine, la censura con la quale si sostiene che vi sarebbe stata la violazione del principio del "ne bis in idem" con l'applicazione della sanzione disciplinare.

Infatti, in caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 29 e 33 cod. pen. mil . pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima, non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278479 -

02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente dell'Arma dei Carabinieri) nei confronti del provvedimento emesso dallo stesso Ufficio in data 18 maggio 2021, con il quale gli era stata applicata - in relazione alla condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione per violazione degli artt.642 , 367, 479,476 cod. pen.inflittagli dal medesimo Tribunale con sentenza del 9 marzo 2017 (irrevocabile il 10 ottobre 2019)- la sanzione accessoria militare della rimozione ai sensi degli artt. 29 e 33 cod. pen. mil . pace. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione e, con un unico articolato motivo, deduce la incostituzionalità dell'identificazione del giudice dell'opposizione nella stessa persona fisica del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, la nullità della richiesta del Pubblico ministero di applicazione della sopra citata sanzione accessoria, il difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione ordinario e, comunque, la carenza dei presupposti per l'irrogazione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e , pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, è opportuno precisare che la sentenza di condanna era stata emessa, in sede ordinaria, dal Tribunale di Milano il giorno 9 marzo 2017, confermata dalla decisione della Corte di appello di Milano il 15 giugno 2018, con susseguente irrevocabilità maturata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con la sentenza n.6207 del 10/10/2019, dep. 2020, emessa dalla Quinta sezione di questa Corte. 2.1. Ciò posto, si osserva che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017; Rv. 270959 - 01 ). 2.2. Con riferimento alla dedotta nullità della richiesta del Pubblico ministero, deve evidenziarsi che le relative censure appaiono generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il compiuto e coerente ragionamento svolto dal giudice a quo per respingere il relativo motivo di opposizione. 2.3. Rispetto al motivo riguardante la giurisdizione del giudice ordinario a trattare l'incidente di esecuzione (dopo che era stato lo stesso giudice ordinario a emettere la sentenza di condanna) e sulla relativa ammissibilità, va ricordato che è legittima l'applicazione, in sede esecutiva e con la procedura di correzione dell'errore materiale, della pena accessoria prestabilita dalla legge, per tipologia o durata, in relazione a condanna definitiva per determinati reati. (Sez. 1, Sentenza n. 44075 del 23/10/2008, Rv. 241840 - 01). 2.4. Quanto poi alla ammissibilità del procedimento di esecuzione per l'integrazione della sentenza in ordine alle pene accessorie che seguono di diritto va ribadito il principio secondo cui è legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. (Sez. 1, Sentenza n. 23661 del 29/04/2014, Rv. 259689 - 01). 2.5.Con riguardo, poi, alla legittimità della disposta rimozione, si osserva che essa è radicata nel disposto dell'art. 33 cod. pen. mil . pace che la fa discendere, fra le altre ipotesi, dalla condanna per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. 2.6. Per la rilevanza del reato di falso in atto pubblico ai presenti fini, deve infatti ribadirsi che, allorché la pena accessoria discenda con carattere d'assoluta automaticità dalla condanna irrevocabile per un determinato reato, sono del tutto irrilevanti la circostanza che la condanna per quel reato sia intervenuta in continuazione con altri, così come l'entità della pena inflitta per esso. (Sez. 1, Sentenza n. 44075 del 23/10/2008, Rv. 241839 - 01). 3. Infondata risulta, infine, la censura con la quale si sostiene che vi sarebbe stata la violazione del principio del "ne bis in idem" con l'applicazione della sanzione disciplinare. Infatti, in caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 29 e 33 cod. pen. mil . pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima, non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278479 - 02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente