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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24672/2023

Testo disponibile della fonte

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iusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 23 settembre 2009, rep. n. 63321, racc. n. 14103, rappresentata e difesa dall’Avv .

Prof. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Modugno (BA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO NONCHÉ la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Bari, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOqualità di concessionaria del servizio di riscossione delle entrate tributarie per la Provincia di Bari; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale diBari il 24 novembre 2014 , n. 2388 /0 3 /201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la “ AUCHAN S. p .

A .” ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Bari il 24 novembre 2014, n. 2388/03/2014 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento per la TARSU relativa all’anno 2011, i n relazione ad un ipermercato s ito in Modugno (BA) , per l’importo di € 113.335,00, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Modugno (BA) nei confronti della medesima e della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione delle entrate tributarie per la Provincia di Bari, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Bari il 13 settembre 2012, n. 140/11/2012, con compensazione delle spesegiudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale hariformato la decisione nel senso di dichiarare l’assoggettabilità a TARSU soltanto delle aree destinate a parcheggio;

3. il Comune di Modugno (BA) e la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” sono rimastiintimati; 4.in corso di causa, la contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione di “ verbale d’intesa ” con l’ente impositore del 2 febbraio 2017, di rettifica in autotutela dell’avviso di pagamento e di versamento della somma indicata nel rettificato avviso di pagamento; [OSCURATO:PERSONA]:

1. n ulla osta alla definizione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tenendo conto dell’adesione dell’ente impositore all’istanza proposta dalla contribuente (anche con riguardo alla compensazione delle spese giudiziali);

2. invero, è pacifico che, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga unatransazione od altro fatto che determini lacessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta - in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( tra le tante: Cass., Sez.

Un., 18 maggio 2000, n. 368; Cass., Sez. 2^, 26 aprile 2002, n. 6083; Cass., Sez.

Un., 8 gennaio 2003, n. 78; Cass., Sez. 1^, 16 aprile 2004, n. 7239; Cass., Sez. 1^, 24 giugno 2005, n. 13565; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2016, n. 11320; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13090; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072);

3. in ragione delle modalità di definizione della controversia, anche in considerazione dell’accordo raggiunto sul punto, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;

4. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 luglio 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 23 settembre 2009, rep. n. 63321, racc. n. 14103, rappresentata e difesa dall’Avv . Prof. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Modugno (BA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO NONCHÉ la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Bari, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOqualità di concessionaria del servizio di riscossione delle entrate tributarie per la Provincia di Bari; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale diBari il 24 novembre 2014 , n. 2388 /0 3 /201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “ AUCHAN S. p . A .” ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Bari il 24 novembre 2014, n. 2388/03/2014 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento per la TARSU relativa all’anno 2011, i n relazione ad un ipermercato s ito in Modugno (BA) , per l’importo di € 113.335,00, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Modugno (BA) nei confronti della medesima e della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione delle entrate tributarie per la Provincia di Bari, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Bari il 13 settembre 2012, n. 140/11/2012, con compensazione delle spesegiudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale hariformato la decisione nel senso di dichiarare l’assoggettabilità a TARSU soltanto delle aree destinate a parcheggio; 3. il Comune di Modugno (BA) e la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” sono rimastiintimati; 4.in corso di causa, la contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione di “ verbale d’intesa ” con l’ente impositore del 2 febbraio 2017, di rettifica in autotutela dell’avviso di pagamento e di versamento della somma indicata nel rettificato avviso di pagamento; [OSCURATO:PERSONA]: 1. n ulla osta alla definizione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tenendo conto dell’adesione dell’ente impositore all’istanza proposta dalla contribuente (anche con riguardo alla compensazione delle spese giudiziali); 2. invero, è pacifico che, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga unatransazione od altro fatto che determini lacessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta - in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( tra le tante: Cass., Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368; Cass., Sez. 2^, 26 aprile 2002, n. 6083; Cass., Sez. Un., 8 gennaio 2003, n. 78; Cass., Sez. 1^, 16 aprile 2004, n. 7239; Cass., Sez. 1^, 24 giugno 2005, n. 13565; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2016, n. 11320; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13090; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072); 3. in ragione delle modalità di definizione della controversia, anche in considerazione dell’accordo raggiunto sul punto, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; 4. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 luglio 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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