CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 21876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG /---.* ,- 4-- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione da questi presentata, perché all'istanza era allegata una semplice dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e non la procura speciale richiesta dall'art. 122 cod. proc. pen. 2. Deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazionale, invocando un'interpretazione sostanzialistica dell'anzidetta norma, considerando che la formulazione della nomina e la sua apposizione in calce all'atto introduttivo fanno intendere che la parte abbia inteso non solo effettuare la nomina ma anche conferire al difensore i poteri relativi all'esercizio della presente azione civile. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 4. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art.122 cod. proc. pen. ma non dal difensore munito di procura ad litem, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'imputato (ex multis, Sez.4, n. 24082 del 12/05/2021, Rv. 281490; Sez.4, n.16115 del 12/02/2018, Rv.272475). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che si determina in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oEpGTATOiN.::`Y,'.R.':f.,,LLERIA r