CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 28552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25849/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1816/2016 depositata il 31/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] esercente l'attività di compravendita immobiliare in Francavilla al Mare si vedeva negare in data 28 luglio 2011 l'istanza di condono tombale ex articolo 9 della legge 289 del 2002 presentata per l'anno 2002. Nello specifico, l'Ufficio ricostruiva la complessa vicenda che si poneva come autonomo capitolo della più complessa indagine a carico del gruppo Mythos, che aveva portato all’emersione di un consistente numero di società fittizie, funzionali all'abbattimento fiscale in favore di altri soggetti clienti del gruppo, con consistente danno erariale è responsabilità per frodi fiscali accertate in diverse condanne penali. Nello specifico, l'Ufficio rilevava nel luglio del 2002 che la [OSCURATO:SOCIETA] (riferibile ad un collaboratore dei vertici Mythos) aveva proceduto alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], con conferimento di ramo d'azienda stimato per oltre quattro milioni e mezzo di euro, sulla base di riserva di conferimento poi volturata a plusvalenza da conferimento e come tale iscritta nello stato patrimoniale della società conferente. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi ceduto la partecipazione totalitaria nella area alla società [OSCURATO:SOCIETA], omonima dell'odierna fallita controricorrente, cui poi era pervenuta e che aveva poi proceduto all'incorporazione della stessa Ara così acquisendo il suddetto valore di avviamento dell'apparente ramo di azienda iscritto e cominciando a dedurne annualmente le quote di ammortamento. Questa ed altre operazioni erano avvenute a prezzo notevolmente inferiore alle scritture contabili, dell'ordine del centinaio di euro, consentendo così l'esposizione di crediti d'imposta per ritenuta d'acconto asseritamente subite dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, società semplice collegata al gruppo e di cui la società [OSCURATO:SOCIETA], sempre nel 2002, aveva acquistato il 25% dell'usufrutto al prezzo di 25 euro. Il credito d'imposta maturato era stato esposto negli anni 2002, 2003 2004, riscuotendo anche il credito d'imposta nell'anno 2003. Il disconoscimento delle operazioni per la deduzione dell'avviamento per gli anni 2003 2007 si traduceva in ripresa tassazione confermata con sentenza poi definitiva, della CTR per la Lombardia numero 151/38/13, evidenziando l'Ufficio come gli artifizi contabili avessero prodotto, fra l'altro, l'incredibile valore nominale di oltre 24 milioni di euro a titolo di avviamento maturato in capo ad una società di persone ed in un lasso temporale di soli tre mesi. Ritenendo quindi che l'istanza di condono tombale fosse funzionale a rendere definitivo ed intangibile il credito di imposta per l'anno 2002, l'Ufficio negava l'accesso alla procedura clemenziale, rilevandone il carattere fraudolento. Avverso questo provvedimento spiccava ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], trovando apprezzamento delle proprie ragioni che erano confermate in appello, pur con diversa motivazione. Nelle more dell’appello, la società contribuente era poi dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Chieti numero 16 in data 14 luglio 2015. Ricorre per Cassazione l'Amministrazione finanziaria affidandosi a due strumenti cassatori, cui replica con tempestivo controricorso la curatela fallimentare della società contribuente. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si solleva censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 1344, 2729 e 2697 del codice civile, nonché dell'articolo 9 della legge numero 289 del 2002. Nello specifico, il Patrono erariale critica la sentenza impugnata ove ha negato la ripresa a tassazione su tre argomenti: l'articolo 9 della prefata legge numero 289 del 2002, al suo quattordicesimo comma, contiene un'elencazione tassativa di ipotesi nelle quali può essere negato il condono. Fra queste non vi sono i motivi che fondano il provvedimento dell'Ufficio, il cui annullamento è quindi confermato con la sentenza qui in scrutinio. In secondo luogo, la dichiarazione o istanza di accesso alla procedura clemenziale di cui al predetto articolo 9 non sarebbe equiparabile a un contratto di scambio, donde non può essere considerato negozio in frode alla legge. In terzo luogo, la dichiarazione o istanza di condono era estranea alla frode sopra descritta, perché quest'ultima fu ideata nei primi mesi del 2002, mentre i lavori parlamentari che sfociarono nella disciplina del condono iniziarono solo nell'ottobre del 2002. Solo per completezza, va ricordato come la sentenza in scrutinio neghi la continuazione di cui all'articolo 81 del codice penale per cui la richiesta di condono non potrebbe costituire l'ultimo atto dell'unica frode fiscale tesa beneficiare dell'artificioso credito d'imposta maturato. Con il secondo motivo, posto espressamente in maniera sussidiaria, si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice diritto civile, però omesso esame di punti di fatto decisivi, segnatamente se l'istanza di condono fosse valida o invece, viziata per costituire atto in frode alla legge. Atteso che la questione riveste elementi di novità che ne rendono opportuna trattazione alla pubblica udienza , se ne dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M.