CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 02/07/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del GUP presso il Tribunale di Parma in data 21/01/2025, che aveva condannato DenisSula alla pena di anni 6 di reclusione e 36.000,00 euro di multaper il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, in parziale riforma della sentenza impugnata accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata dallo stesso e rideterminava la pena la pena anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante dell’articolo 80 d.P.R. 309/90 e al trattamento sanzionatorio. 3. In data 7 ottobre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore munito di procura speciale ad hoc, rinunciava all’impugnazione. 4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite PEC in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01