Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24864/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ERITO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - intimati –3208 avverso la sentenza n. 1688/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/04/2025 R.G.N. 440/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli,in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava ilNumero registro generale 15305/2025Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta DocNeunmteero sdeiz ionale 3208/2026Numero di raccolta generale 24864/2026cui all’art.1, comma 121, della legge n.107/2015, secondo le modalitàData pubblicazione 31/08/2026ed alle condizioni di cui al DPCM 28/11/2016, per gli aa.ss. 2016/17,2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per un importo annuo di euro500,00.

Compensava le spese del doppio grado.2.

Il Tribunale aveva accolto la domanda solo per l’ultimo di dettianni scolastici, ravvisando una clausola di decadenza nella regola di cuial DPCM 29/6/2016 (recte, 28/11/2016), art.6, comma 6, prevedenteche «Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico diriferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolasticosuccessivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate».3.

Il gravame era accolto nel merito sulla considerazione che nonsolo la clausola consentiva il riporto all’anno successivo, ma si applicavaunicamente al caso di rilascio della “Carta”.4.

La Corte territoriale disattendeva, invece, il motivo di appellosulle spese, compensate in primo grado, perché l’art. 13, comma 2, delD.L. n. 132/2014 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo daCort.

Cost. n. 77/2018 ed all’epoca della presentazione del ricorso diprimo grado il diritto non era pacifico nel diritto interno.

Compensavaanche le spese del giudizio di appello perché la questione oggetto delgravame era stata risolta solo da Cass. n. 29961/2023.5.

Per la cassazione della sentenza in punto di regolazione dellespese ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo.6.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c.Si lamenta che malgrado l’accoglimento totale del gravame e delricorso non siano state regolate le spese secondo soccombenza e chela compensazione sia stata disposta senza che ricorressero i casi di cuiall’art. 92 c.p.c.

Al momento della presentazione del ricorso (marzo oNumero registro generale 15305/2025aprile 2023) erano già state pubblicate le pronunce CGUE 18 mNuamgergo sioez ionale 3208/2026Numero di raccolta generale 24864/20262022 e Cons.

Stato n.1842/2022 e si assume che non ci fosse alcunData pubblicazione 31/08/2026(serio) contrasto, comunque non evidenziato dalla sentenza, posto chela quasi totalità delle sentenze di merito era stata di accoglimento.2.

Il ricorso è inammissibile perché a prova della notifica del ricorsoè prodotta solo la relata di notifica telematica in cartaceo, e questaCorte ha costantemente affermato che ai fini della prova delperfezionamento della notifica telematica è necessaria la produzione -in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogicocon attestazione di conformità all'originale del difensore - delmessaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso eprocura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegnain formato ".eml" o ".msg".

L'omessa produzione di tali ricevute - chepuò intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera diconsiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza dellanotificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativoprocedimento, con conseguente impossibilità di disporne larinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. nn. 19078/2018,29670/2024, 7041/2025).3.

Non occorre provvedere sulle spese essendo il Ministero rimastointimato.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15305/2025Numero sezionale 3208/2026Numero di raccolta generale 24864/2026Data pubblicazione 31/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERITO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - intimati –3208 avverso la sentenza n. 1688/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/04/2025 R.G.N. 440/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli,in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava ilNumero registro generale 15305/2025Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta DocNeunmteero sdeiz ionale 3208/2026Numero di raccolta generale 24864/2026cui all’art.1, comma 121, della legge n.107/2015, secondo le modalitàData pubblicazione 31/08/2026ed alle condizioni di cui al DPCM 28/11/2016, per gli aa.ss. 2016/17,2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per un importo annuo di euro500,00. Compensava le spese del doppio grado.2. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo per l’ultimo di dettianni scolastici, ravvisando una clausola di decadenza nella regola di cuial DPCM 29/6/2016 (recte, 28/11/2016), art.6, comma 6, prevedenteche «Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico diriferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolasticosuccessivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate».3. Il gravame era accolto nel merito sulla considerazione che nonsolo la clausola consentiva il riporto all’anno successivo, ma si applicavaunicamente al caso di rilascio della “Carta”.4. La Corte territoriale disattendeva, invece, il motivo di appellosulle spese, compensate in primo grado, perché l’art. 13, comma 2, delD.L. n. 132/2014 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo daCort. Cost. n. 77/2018 ed all’epoca della presentazione del ricorso diprimo grado il diritto non era pacifico nel diritto interno. Compensavaanche le spese del giudizio di appello perché la questione oggetto delgravame era stata risolta solo da Cass. n. 29961/2023.5. Per la cassazione della sentenza in punto di regolazione dellespese ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo.6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c.Si lamenta che malgrado l’accoglimento totale del gravame e delricorso non siano state regolate le spese secondo soccombenza e chela compensazione sia stata disposta senza che ricorressero i casi di cuiall’art. 92 c.p.c. Al momento della presentazione del ricorso (marzo oNumero registro generale 15305/2025aprile 2023) erano già state pubblicate le pronunce CGUE 18 mNuamgergo sioez ionale 3208/2026Numero di raccolta generale 24864/20262022 e Cons. Stato n.1842/2022 e si assume che non ci fosse alcunData pubblicazione 31/08/2026(serio) contrasto, comunque non evidenziato dalla sentenza, posto chela quasi totalità delle sentenze di merito era stata di accoglimento.2. Il ricorso è inammissibile perché a prova della notifica del ricorsoè prodotta solo la relata di notifica telematica in cartaceo, e questaCorte ha costantemente affermato che ai fini della prova delperfezionamento della notifica telematica è necessaria la produzione -in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogicocon attestazione di conformità all'originale del difensore - delmessaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso eprocura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegnain formato ".eml" o ".msg". L'omessa produzione di tali ricevute - chepuò intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera diconsiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza dellanotificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativoprocedimento, con conseguente impossibilità di disporne larinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. nn. 19078/2018,29670/2024, 7041/2025).3. Non occorre provvedere sulle spese essendo il Ministero rimastointimato. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15305/2025Numero sezionale 3208/2026Numero di raccolta generale 24864/2026Data pubblicazione 31/08/2026
Sentenza Cassazione n. 24864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris