CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35202/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 19 gennaio 2023, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 1 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 642, 476-482 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui sì deduce la tardività della querela, si limita a riproporre una doglianza a cui la Corte di appello ha fornito congrua risposta, avverso la quale il ricorrente non si confronta (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato come la conoscenza completa dei fatti per cui si procede sia stata acquisita dagli organi rappresentativi dell'ente solo all'esito degli accertamenti delegati); Considerato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata con riferimento alla affermazione di responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); Rilevato che il terzo ed il quarto motivo, relativi rispettivamente alla eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, atteso che il secondo giudice a pagina 8 ha congruamente negato le generiche, in ragione del precedente penale da cui l'imputato risulta gravato e dell'assenza di resipiscenza o di altri elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) ed escluso pertanto una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). A tale ultimo proposito, deve evidenziarsi che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, essendo stata fissata — come si è sopra evidenziato — in misura prossima al minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estens