CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07725/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CtIkbitinatUlerflbk_. o I che ha concluso chiedendo 1/Q 4.-n...Qt. wekA44 O V: O Le•x- C„.0.4,4_, "C k0--tA,n41. CtU o t., dA/ikQ VL4A Q, CA-e Di/t-CC-v_ ) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della LA. I .A. costruzioni sri iiqui(l?7ionp — snriPtà AGCnnettAtA liniiirlB7innp CU11ff? 2MMiniCtrAtiVA P a. scioglimento d'ufficio con provvedimento del 12 settembre 2012, in stato di insolvenza, con sentenza del Tribunale dì Matera del 29 maggio 2015 — in carica dal 16 agosto 2008 fino allo scioglimento, è stata ritenuta responsabile, ex artt.81 cod. pen. e 916 L fan., de! delitto di bancarotta fraudolenta f.)t.rírnoninie per avere distratto somme componenti dell'attivo relative a fatture emesse nei confronti di vari clienti e non annotate nelle scritture contabili societarie, ma annotate dai clienti cui erano indirizzate e da cui erano state pagate, fatture meglio specificate negli avvisi di accertarnento en -iessi dall'Agenzia dell-e entrate per gli anni di imposta dal 2006 al 2009 e regolarmente notificati alla società. 2. [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore della predetta società dal 31 novembre 2006 sino al 16 agosto 2008, è stato ritenuto responsabile del reato di barn_droild palrimunidie írduciuierild per aver dal/ id SUIIIII Id di CUEU 600,00 ricevuta, a mezzo assegno bancario, per la vendita di un autocarro. 3. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 20 gennaio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 30 gennaio 2019 nella parte in cui ha ritenuto i ricorrenti colpevoli dei delitto di bancarotta fraudoienta patrimnniale e l'ha limitatamente riformata nei confronti del solo Tanrredi concedendo allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Ricorrono in Cassazione entrambi gli imputati. I primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s^!!,..v2nr, i rnedcirnc, 4.1. Con il primo motivo proposto, da entrambi I ricorrenti, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, 179, 185, 417 lett b), cod. proc. pen., si deduce la nullità del capo d'imputazione perché generico que.into, ne! far riferimento a fatture meglio specificate negii (V V;-; UI accertamento, si è limitato a richiamare atti e documenti investigativi che si trovano nel fascicolo del pubblico ministero. 4.2. Con il secondo motivo, proposto anch'esso da entrambi i ricorrenti a norma dell'ad. 606- , comma le-tt. c) e ìet.t. e), cod. pioc. pen., deduce ìa iíuìììtà, - violazione degli degli artt. 516 e 520 cod. proc. gen., della rettifica del capo di imputazione effettuata dal Pubblico Ministero in udienza concernente la data della commissione del reato e la specificazione della norma incriminatrice violata (originariamente non indicata nei decreto che dispone ii giudizio) senza ii rispetto delle disposizioni di Cllì agli artt. 516 e 520 cod, pen.: sì deduce altresì l'illogicità della motivazione della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto infondata tale questione. 4.3. Con il terzo motivo, proposto solo da [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l'omessa acquisizione, ex Art. Arv, rnri, pror. n - n dori trnpnt.a7inflp rnntAhila riPrIgirità dalla motivazione della Corte distrettuale che ha respinto tale richiesta. 4.4. Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., la ricorrente lamenta la mancata motivazione, già in nrirnn "rari/. in n ed i nn mi II'ng srnnni-n nnn nffn4-4, ,airn 3 ,1- Q1 r.nr1 nnn S./ 111 i [OSCURATO:PERSONA] il ,41 t.4,1541 I S./ a. h/S..11.o disposizione erroneamente applicata attesa l'assoluzione per il delitto di cui al capo A e la condanna solo per un'unica condotta distrattiva, ossia quella consumata nel 2009. Deduce che, anche ove fosse stata accertata una pluralità di ccAdotte distrattive nello stesso fallimento, 1cIIe accertamento norì giustificherebbe l'applicazione delle disposizioni in tema di continuazione, bensì l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. Sottolinea che, in difetto di aumento per la continuazione, la pena finale non avrebbe superato comunque i due anni e ciie, pertanto, la Corte d'appello ben avrebbe potuto accogliere l'istanza di sospensione condizionale della pena. 5. Il Procuratore generale ha chiesto, in accoglimento del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto aii'aumento per ia continuazione con rideterminazione della pena a cura cieile Corta P la riarlaratnria di inammiggihilità par il ragtn. HA rhiactn poi cha vanigga dichiarata l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERA I l) [OSCURATO:PERSONA] I O 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente all'ultimo motivo proposto mentre è inammissibile nel resto. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo proposto da entrambi gli imputati e inammissibile. 9.1 rhiàra Panna rpitr2ra lin fnttn già NI/AlPrP rnn rirnrcn in appplin P respinto con adeguata motivazione esente da censure. La Corte d'appello, infatti, richiamando la conforme sentenza del Tribunale, ha correttamente ribadito che l'assenza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione delle fatture nen • nt, rInnnriril-r\ n i no-ft-A-no-m in .-1.4 14 y 7. i- n u nd,3 ,,,iene fatte richiamo, come è avvenuto nel caso di specie, a elementi individuati o individuabili dall'imputato. E che tale individuazione fosse possibile per la Renna è del tutto pacifico posto che nel capo di imputazione si fa esplicito richiamo sia agli avvisi di accertamento ricevuti dalla ricorrente nella qualità oli legale rappresentante della società fallita, sia agli anni di imposta, sia alle date in cui detti avvisi sono stati notificati.La Corte d'appello, quindi, ha correttamente applicato i principi elaborati da tempo da questa Corte e mai contraddetti secondo cui «si ha incertezza sul tatto rhe datarrnina rirnpilta7inna colo rp!antin rimplitAto no.n d,:etn nric-r ri gradn di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa» (così in motivazione, SeZ. :3, n. 6509 del 06/11/9019, de p. 2020, Pac.e, Rv. :27.85,11 ch.e. richiama, 13ra le altre, Sez. 1, n. 297 del 09/02/1990, Frau, Rv. 183761). Ne consegue che non è sufficiente per determinare la predetta incertezza, e non può, quindi, dar luogo a nullità, la semplice indeterminatezza o imprecisione in Urdine a circostanze LIl-le sono agevolmente desunlibili oiagli atti p1LiLcuaii li [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono, in modo chiaro e sicuro, a eventi già conosciuti dal giudicabile e dalle quali non derivi un effettivo pregiudizio difensivo (Sez. 5, n. 8002 del 26/06/1981, Dinuzzi, Rv. 150131; Sez. 3, n. 3150 del 11/11/1981, dep. 1982, Benerneri, Rv. 152913; Sez. 5, n. 10410 dei 07/10/1981, Pinna, Rv. 151041), pregiudizio, serio e reale, che non viene neanche adombrato dalla ricorrente che ha pienamente esercitato il proprio diritto di difesa. 2.2. Con riferimento all'identico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che difetta totaimente, in capo ai predetto, l'interesse a impugnare I a cantan7a in parte qua rignarriAnrin I nupgtinnP gnIlpvAta (nerAltrn nnn - proposta dal Tancredi in appello, per come risulta dalla sentenza impugnata non contestata sotto tale profilo) esclusivamente il delitto attribuito alla sola Renna. 3. Parimenti inammissibile, per difetto di interesse, è il secondo comune motivo di ricorro con ,, i ricorrenti, sostan-yinirnente, si dolgono de!!'illogif-ità deli. motivazione che, dopo avere rilevato l'erroneità della censura di ordine processuale in quanto il verbale di udienza era stato regolarmente notificato ai ricorrenti, ha affermato che la corretta indicazione degli articoli di legge è «del tutto :superflua icrattandasi di un 'ciato meramente, norrnativ'o e già implicitamente richiamato nel paradigma della contestazione contenente la menzione dello specifico procedimento». Orbene, tale affermazione è corretta in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che «In tema di contestazione dell'accusa, Si deve veie iyucH aiia specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di leaae violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione deiVesercizio dei diritto di difesa» (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 7R92fl Se7, 1 ; n. 30141 rial 5/4/2019; Poltrone; Rv. 776607; SP7. 5, n. 16993 del 2/3/2020, Latini, Rv. 279090). Tale diritto non risulta essere stato nella specie minimamente leso posto che la ricorrente non ha neanche ventilato il minimo vulnus alle prerogative difensive derivante dalla dedotta omissione. 4. TnArnrniccihi!P anrhf. l! 1.:Pr7r, PlAtiVr1 prnpnctn da!!.e. rirnrrPni.:P P.Pnna mr1 si contesta la decisione della Corte d'appello di non accogliere la domanda di acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen. della documentazione contabile allegata all'atto di appello e richiesta dall'imputata al liquidatore Minafra. La Corte distrettuale kn rnenbni^ tnIn eI“rhinefn ritenendo n documentazione rr1 tutto «indecifrabile, non corredata né da una nota esplicativa del liquidatore, né da una memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. [...] di guisa che non è dato comprendere la rilevanza e la pertinenza di tale documentazione rispetto ai fatti contestati». Ort)ene, secondo la costante elaborazione della giurisprudenzzi di legittimità, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sud ÚISLreLIIMIdad, di 1-1011 poter decidere alio stato degiì atti (cfr., per tutte, Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, deo. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere aíia rinnovazione istruttoria, inoltre, ha un perimetro strettamente deli~-atn Tnvern; come rficnnrlivigihil~e prerigatn il gindarato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza den'atto o (1,3na testirnoni.m. da acc•sire, ma deve esn.irirsi neirembito &,1 contenuto esplicativo del provvedimento adottato (così Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01) che, nella specie, è lineare, chiaro e per nulla contraddittorio e da ritenersi, quindi, del tutto esente da LLI lUIe. 5. E' fondato e merita accoglimento l'ultimo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Come è dato leggere dalle motivazioni della sentenza di primo grado e di quella della Corte d'appello è stato applicato l'istituto della continuazione tra i leciti di bailLdwita, ;li ;Lloyd ù'eií'ciggiavailte dei cd. Lulitiliudzidlie falliti lelitai e ex art. 219, secondo comma, n. 1). I. fall.; di conseguenza, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, è stato erroneamente operato sulla pena base, diminuita di un terzo ex art. 62-bis cod. pen., l'aumento a norma dell'art. 81 cod. pen. Orbene, a prescindere dai rilievo (assorbente) secondo cui «li reato di hancarntta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge tall, siano tra loro omogenee, porr-i-vs dol morlocimn hono giuridirn , tompnralmranto rnnfigi te» (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 09/04/2021, Verdini, Rv. 281031-01; Sez. 5 , n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 01), in ogni caso, deve ricordarsi che per pacifica giurisprudenza di questa Corte di r fl r ,fl,-,-, ; nnr ti; firy;.-ke, 4.114 di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, curnu:o giuridico pre.v.isto daii'ait. 213, con-ima secondo, n. ."'L, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» ( Z. Li, n. 21039 dei 27/V2021, Loy, Fcv. 249665-0i; Z. 5, n. 44097 dei 5/7/2019. Bellini. Rv. 277407). In applicazione di siffatti rilievi la pena applicata deve ritenersi illegale trattandosi di pena non irrogabile per legge. 6. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata in parte qua con rinvio ppr I IA Cflri-P di AppplIn di [OSCURATO:PERSONA] disattendersi la richiesta di rideterminazione in questa sede della pena in quanto, avendo la ricorrente chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena e mancando nella sentenza impugnata l'effettuazione di un giudizio nrnynnesel-i," di rie-.3(3.1f3 rtlIC,C+ .9 rnr4-0 [OSCURATO:PERSONA]- rtnr, rn11?‘ nn.arnro • •-•-•• •-•-• •.`"' " • •-• " `-• valutazione con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. implicando questo una valutazione di merito. (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla continuazione e alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudiLiu &[OSCURATO:PERSONA] le di appeiio di SCIÌCI 110. Iiiciiiiiitissii.iiie I ICi I CSIU i ikuiso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e c