CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40859/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza in data 27 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando come giudice d'appello, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace in sede aveva condannato gli imputati alla pena di euro 4.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, commesso il 22.06.2016. Avvero la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Poiché la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice di pace era inappellabile ex art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 274 del 2000, avendo applicato la sola pena pecuniaria, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto qualificare l'appello degli imputati come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti a questa Corte: consegue che la sentenza erroneamente pronunciata in grado d'appello deve essere annullata senza rinvio e questa Corte deve ritenere il giudizio sui gravami originari, valutandoli come ricorsi e dunque alla stregua dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. (Sez. 7 n. 15321 del 6/06/2016, dep. 2017, Rv. 269696; Sez. 5 n. 43358 del 19/10/2010, Rv. 248780). I motivi di impugnazione si rivelano palesemente inammissibili, perché introducenti generiche censure di fatto sulla pendenza di una procedura di ricongiungimento familiare priva di qualsiasi riscontro documentale e sulla inconferente assenza di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato: si tratta di doglianze che appaiono coerenti al tipo di gravame di merito che gli imputati ritenevano di essere legittimati a proporre, miranti alla richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto formulata nelle conclusioni, ma che non possono evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza in data 27 novembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, qualificati gli atti di appello come ricorsi per cassazione, li dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1