CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1991
Cassazione n. 39904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1991 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 16820/23 Nicosia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da censure generiche oltre che manifestamente infondate, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, con riferimento alla mancata integrazione della circostanza attenuante ex art. 384, comma 4, cod. pen., rappresentando che non risultavano integrati i presupposti ivi previsti: l'imputato infatti si è sottratto alla detenzione domiciliare per ben due giorni, laddove la norma mira a garantire il tempestivo ripristino dello stato costrittivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il